Mobilità docenti 25/26: chi può presentare domanda, quante e quale prevale, preferenze e conseguenze

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Mobilità: è possibile presentare domanda di trasferimento e passaggio, per una o più province. Come procedere, quando si rimane vincolati, chi può presentare istanza per l’a.s. 25/26. 

CCNI

L’Ipotesi di CCNI 2025-2026, 2026- 2027, 2027-2028 è stata sottoscritta in data 29 gennaio 2025 e si attende adesso l’annuale OM che disciplinerà la mobilità per il prossimo anno scolastico e indicherà tutte le date relative alle operazioni a.s. 2025/26, ivi comprese quelle di presentazione delle istanze.

Come riferito dai sindacati, le domande sono attese da metà febbraio.

Domande – preferenze – vincolo

Domande e preferenze 

I docenti interessati possono presentare domanda sia di trasferimento sia di passaggio di ruolo che di passaggio di cattedra, una per ciascun movimento: una per il trasferimento, una per il passaggio di cattedra, una per quello di ruolo.

Ciascuna domanda si può presentare per una o più province, indicando in ognuna di esse sino a 15 preferenze che possono essere indifferentemente: sede; distretto; comune; provincia

Precisiamo che per sede si intende la singola istituzione scolastica e che, qualora si venga soddisfatti nel movimento in una delle sedi (appunto scuole) indicate puntualmente nella domanda con codice scuola, si è soggetti al vincolo di cui all’art. 2/2 dell’Ipotesi di CCNI 2025/28 [il vincolo non scatta nel caso in cui si venga soddisfatti in una delle preferenze sintetiche (distretto, comune, provincia)].

Vincolo art. 2/2 CCNI 25

Il vincolo è previsto al fine di garantire la continuità didattica agli alunni/studenti: Al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica … 

Il vincolo, come detto, scatta nel solo caso in cui il docente ottenga il trasferimento o il passaggio in una delle sedi indicate puntualmente (con codice scuola) nella domanda e consiste nell’impossibilità di presentare istanza sia di trasferimento che di passaggio per il triennio successivo, a meno che non si rientri in una delle DEROGHE previste dal CCNL 19/21, come recepite nell’Ipotesi di CCNI 25/28. Il vincolo, inoltre, si applica a tutte e tre le fasi della mobilità, quindi ai trasferimenti comunali, provinciali e interprovinciali, nonché ai passaggi di ruolo/cattedra provinciali e interprovinciali.

Il vincolo in esame, infine, non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13/1 dell’Ipotesi di CCNI, se soddisfatti nel movimento, secondo quanto detto sopra (ossia in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda) in un comune o distretto sub comunale diverso da quello in cui si applica la precedenza; non si applica altresì ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti su una preferenza espressa.

Trasferimento

Possono presentare domanda di trasferimento tutti i docenti assunti a tempo indeterminato che non siano soggetti a nessuno dei previsti vincoli triennali (vincolo neoassunti, vincolo assunti GPS sostegno, vincolo discendente dalla preferenza) ovvero che rientrino in una della deroghe summenzionate.

[Di seguito chi può presentare o meno domanda, anche in base all’anno di assunzione in ruolo].

Passaggi

Passaggio di ruolo

La domanda di passaggio di ruolo si può presentare per un solo grado di istruzione (dell’infanzia, primaria, scuola secondaria di I grado o scuola secondaria di II grado), per una o più province. Nell’ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso grado di scuola (in tal caso parliamo di richiesta di passaggio per la secondaria di I grado o di II grado).

I requisiti richiesti per presentare domanda sono quelli di seguito riportati:

A. passaggio di ruolo su posto comune:

  1. superamento dell’anno di prova nel ruolo di attuale titolarità al momento della presentazione della domanda;
  2. possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto (nel caso della secondaria dell’abilitazione relativa alla classe di concorso richiesta o comunque di appartenenza);

B. passaggio ruolo su posto di sostegno:

  1. superamento dell’anno di prova nel ruolo di attuale titolarità al momento della presentazione della domanda;
  2. specializzazione su sostegno per il grado richiesto.

Per il passaggio di ruolo su posto di sostegno, evidenziamolo, non è più richiesto anche il possesso dell’abilitazione per lo specifico grado.

Possono presentare domanda (secondo quanto detto sopra nel paragrafo “Domande – preferenze – vincolo“) i docenti che non siano soggetti a nessuno dei previsti vincoli triennali ovvero che rientrino in una della deroghe summenzionate.

[Di seguito chi può presentare o meno domanda, anche in base all’anno di assunzione in ruolo].

Passaggio di cattedra

Il passaggio di cattedra, come sappiamo, è un movimento all’interno del medesimo ruolo, così i docenti titolari nella scuola secondaria di I grado possono chiedere un’altra classe di concorso nell’ambito del medesimo grado, come i titolari nella secondaria di II grado possono chiedere un’altra classe di concorso nell’ambito dello stresso grado. Con un’unica domanda si possono richiedere più classi di concorso (se in possesso dei previsti requisiti) del medesimo grado di istruzione.

I requisiti richiesti sono: superamento dell’anno di prova e possesso della specifica abilitazione per la classe/i di concorso richiesta/e.

L’Ipotesi di CCNI 2025/28, riguardo al movimento in esame, ha introdotto una novità discendente dall’ingresso (dal 24/25) nell’organico dell’autonomia delle scuole primarie degli insegnanti di Ed. motoria (classi IV e V), dedicandovi l’articolo 5. In tale articolo leggiamo che il passaggio dai posti comune/lingua/sostegno verso il nuovo insegnamento di educazione motoria (e viceversa) è equiparato al passaggio di cattedra. A tal fine, oltre al superamento dell’anno di prova, i requisiti richiesti sono i seguenti: 

  • dai posti comune/lingua/sostegno verso i posti di educazione motoria: abilitazione specifica (per il predetto insegnamento) conseguita a seguito di superamento del relativo concorso ordinario;
  • dai posti di educazione motoria verso i posti comuni: abilitazione specifica per la scuola primaria;
  • dai posti di educazione motoria verso i posti di lingua: abilitazione specifica per la scuola primaria + uno dei richiesti titoli per l’insegnamento della lingua inglese;
  • dai posti di educazione motoria verso i posti di sostegno: abilitazione specifica per la scuola primaria + il titolo di specializzazione.

Possono presentare domanda (secondo quanto detto sopra nel paragrafo “Domande – preferenze – vincolo“) i docenti che non siano soggetti a nessuno dei previsti vincoli triennali ovvero che rientrino in una della deroghe summenzionate.

[Di seguito chi può presentare o meno domanda, anche in base all’anno di assunzione in ruolo].

Chi può presentare domanda

Considerato che i vincoli triennali presenti nel CCNI 25/28 sono vigenti dagli anni scorsi, elenchiamo di seguito chi può o meno presentare domanda di trasferimento e/o passaggio di ruolo/cattedra per l’a.s. 2025/26:

– possono presentare domanda:

  • se rientranti in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21 o se fruitori di una delle precedenze dell’art.13 del CCNI, i docenti neoassunti a.s. 2024/25 nonché quelli assunti nell’a.s. 2023/24 anche se, in virtù di una delle deroghe succitate (recepite lo scorso anno tramite l’Accordo MIM-OOSS del 21/02/2024), abbiano ottenuto per l’a.s. 24/25 il trasferimento in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (quindi con codice scuola). Precisiamo che i neoassunti 2024/25 e tutti gli altri docenti che non hanno ancora superato l’anno di prova non possono presentare istanza di passaggio di ruolo e/o cattedra;
  • se rientranti in una delle suddette deroghe o se fruitori di una delle precedenze dell’art.13 del CCNI, i docenti assunti nell’a.s. 2022/23 e precedenti, che abbiano ottenuto un movimento per l’a.s. 2024/25 (o 2023/24) in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (quindi con codice scuola). Precisiamo che chi non ha ancora superato l’anno di prova non può presentare domanda di passaggio di ruolo e/o cattedra;
  • senza rientrare in nessuna delle suddette deroghe e senza fruire di precedenza, i docenti assunti nell’a.s. 2022/23, che non abbiano ancora ottenuto alcun movimento (trasferimento o passaggio) ovvero che l’abbiano ottenuto anche per l’a.s. 2024/25 (o 2023/24) in una delle preferenze sintetiche (comune, distretto, provincia) espresse nella domanda. Precisiamo che chi non ha ancora superato l’anno di prova non può presentare domanda di passaggio di ruolo e/o cattedra;
  • senza rientrare in nessuna delle suddette deroghe e senza fruire di precedenza, i docenti assunti nell’a.s. 2021/22 e precedenti che, pur avendo ottenuto un movimento per l’a.s. 2022/23 in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (con codice scuola) e quindi soggetti al vincolo triennale, lo hanno ormai superato (il vincolo infatti riguarderebbe gli a.s. 22/23, 23/24 e 24/25, pertanto possono presentare domanda nel corso del corrente a.s. per l’a.s. 25/26). Precisiamo che chi non ha ancora superato l’anno di prova non può presentare domanda di passaggio di ruolo e/o cattedra.

– non possono presentare domanda né di trasferimento né di passaggio, se non rientranti in nessuna delle suddette deroghe:

  • i neoassunti a.s. 2024/25;
  • i docenti assunti nell’a.s. 2023/24;
  • i docenti assunti nell’a.s. 2022/23 e precedenti, che abbiano ottenuto un movimento; per l’a.s. 2024/25 (o 23/24) in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda.

Quale domanda prevale

In caso di presentazione di domanda:

  • di trasferimento, passaggio di ruolo e passaggio di cattedra,  il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti. Prevale in sostanza il conseguimento del passaggio di ruolo;
  • di trasferimento e passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo prevale sul trasferimento;
  • di trasferimento e passaggio di cattedra, si deve precisare a quale dei due movimenti si intende dare la preferenza (quindi, qualora si possano ottenere entrambi, decide “a monte” il docente con l’indicazione della citata preferenza nella domanda); in assenza dell’indicazione predetta prevale il passaggio di cattedra. In caso di richiesta di più passaggi di cattedra, si segue l’ordine di priorità indicato dal docente, nel rispetto dell’ordine della graduatoria e delle precedenze.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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