Mobilità docenti 25/26: assistenza al genitore con disabilità. Precedenza per più figli

La precedenze per assistenza al genitore con grave disabilità, a seguito dell’abolizione del referente unico, è riconosciuta anche a più figli. Condizioni.
Precedenze
Queste, nell’ordine, le precedenze presenti nell’articolo 13/1 del CCNI 2025/28:
– Punto I) “Disabilità e gravi motivi di salute”:
- personale non vedente
- personale emodializzato
– Punto II) “Personale trasferito d’ufficio negli ultimi dieci anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità”
– Punto III) “Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative”, nell’ordine:
- disabili di cui all’art. 21 della L. n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.lgs. n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla L. 648/1950;
- personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);
- personale appartenente alle categorie previste dall’art. 33, comma 6, della L. n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.lgs. n. 297/94.
– Punto IV) “Assistenza al coniuge, al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale”, nell’ordine:
- genitori che assistono il figlio con grave disabilità o chi, individuato dall’autorità
giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio in situazione di gravità, perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età (opzione quest’ultima non prevista nel precedente CCNI), è riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, ai fratelli o alle sorelle in grado di prestare assistenza, conviventi con il medesimo; - coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto, ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37, della L. 76/2016, di disabile in situazione di gravità;
- figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità;
- fratelli e sorelle non conviventi del soggetto disabile in situazione di gravità, alle
stesse condizioni previste al precedente punto 1 per i fratelli e le sorelle conviventi (ossia qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio in situazione di gravità perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età).
– Punto V) “Personale trasferito d’ufficio negli ultimi dieci anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità”
– VI Personale coniuge di militare o di categoria equiparata
– VII Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
– VIII Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al CCNQ sottoscritto il 4/12/2017
Le succitate precedenze si applicano nei soli trasferimenti, eccetto quella di cui al punto I, che si applica anche nei passaggi di cattedra e di ruolo, sono raggruppate sistematicamente per categoria nonché inserite, nell’ordine di priorità indicato, nelle operazioni di mobilità interessate. Il CCNI, inoltre, indica la fase o le fasi del movimento cui si applica ciascuna precedenza e dispone che, in caso di parità di precedenza e punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.
Abolizione referente unico
Relativamente alla precedenza di cui al punto IV sopra riportato, nello specifico quella per i figli che assistono il genitore con grave disabilità nonché per i fratelli/sorelli, precisiamo che il D.lgs. 105/2022 ha modificato l’art. 33/3 della legge 104/92, abolendo la figura del referente unico, per cui più figli ovvero più fratelli/sorelle possono fruire della precedenza predetta. Non a caso nell’art. 13/1 al punto 4, per i predetti soggetti, non si parla più di referente unico ma si parla al plurale. Così leggiamo, ad esempio, per i figli:
C) figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità;
La novità normativa era stata recepita già nel CCNI 2022/25 tramite l’Accordo MIM-OOSS del 21/02/2024 ed è naturalmente adesso presente nell’Ipotesi di CCNI mobilità 2025/28, che è stata sottoscritta in data 29 gennaio 2025 e che presenta diverse novità. Restando in tema di precedenze, possiamo ricordare quella (novità) relativa alla precedenza fruita in caso di assistenza al genitore con grave disabilità, che si applica anche nei trasferimenti interprovinciali, mentre nel precedente CCNI era riconosciuta solo nei trasferimenti comunali e provinciali.
Quesito
Io assisto il mio genitore disabile insieme a mio fratello, abbiamo entrambi la 104 per assistenza. Questa divisione mi permette lo stesso di avere la precedenza per la domanda di mobilità, oppure conviene che io sia l’unica figlia ad usufruirne?
Come detto, la figura del referente unico è stata abolita, per cui potete fruire entrambi della precedenza. La lettrice, quindi, può partecipare alla mobilità con precedenza, anche in caso di trasferimento interprovinciale. Di seguito le condizioni per fruire della precedenza in parola:
- il figli0/i deve/devono aver prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire, nell’a.s. in cui si presenta la domanda di mobilità, dei giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza di cui all’art. 33/3 della L. 104/92 ovvero del congedo straordinario di cui all’art. 42/5 del D.lgs. n. 151/2001;
- il figli0/i deve/devono esprimere come prima preferenza il comune o distretto sub comunale – in caso di comuni con più distretti – in cui risulti domiciliato il genitore con grave disabilità. Prima di tale comune o distretto sub comunale, si possono indicare anche una o più scuole presenti in esso, tuttavia l’espressione del comune o distretto sub comunale di domicilio del genitore con grave disabilità è obbligatoria, viceversa si perde il diritto di precedenza. In assenza di posti richiedibili nel comune di domicilio del genitore con grave disabilità (per mancanza di posti di richiedibili si intende che, ad esempio, nelle scuole presenti non è prevista la classe di concorso dell’interessato ovvero perché si è docenti della secondaria di secondo grado e nel comune sono presenti solo scuole sino al primo grado), va indicato il comune viciniore con posti richiedibili oppure una scuola con sede di organico in altro comune (anche non viciniore) che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell’assistito. E’ chiaro che dopo il comune o distretto sub comunale in questione si possano esprimere preferenze per altro comune;
- la condizione di grave disabilità del genitore deve avere carattere permanente;
- il figli0/i deve/devono produrre, ossia allegare alla domanda di mobilità, la documentazione e la certificazione attestante la condizione di grave disabilità del genitore secondo quanto sarà previsto dall’OM che disciplinerà la mobilità per l’a.s. 2025/26.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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