Mobilità docenti 21/22, quando scatta precedenza per chi assiste soggetto con disabilità e quali certificazioni presentare
Mobilità docenti a.s. 2021/22, personale che assiste soggetto con grave disabilità: condizioni per fruire della precedenza e certificazioni da allegare alla domanda online.
Presentazione domande
Queste, come indicate nell’OM 106/2021, le date di presentazione delle istanze, di comunicazione dei posti e delle domande al SIDI e di pubblicazione dei movimenti:
– presentazione domande: dal 29 marzo al 13 aprile 2021
– comunicazione posti e domande al SIDI: entro il 19 maggio
– pubblicazione dei movimenti: il 7 giugno 2021
Precedenza punto IV
L’articolo 13, comma 1, del CCNI sulla mobilità 2019/22, indica in ordine di priorità le precedenze riconosciute ai docenti, le fasi in cui le stesse si applicano e la loro articolazione all’interno di ciascuna fase. Abbiamo approfondito l’argomento in “Mobilità docenti 2021. Precedenze, in quale ordine e fase di trasferimento si applicano”.
Il punto IV del citato articolo 13/1 prevede, nell’ambito dei trasferimenti della prima (solo tra distretti diversi dello stesso comune), seconda (provinciale) e terza fase (interprovinciale), la precedenza per il seguente personale:
- genitori anche adottivi che prestano assistenza al figlio con disabilità grave o chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità;
- fratelli o sorelle che assistono e convivono con il fratello con grave disabilità, qualora i genitori siano impossibilitati ad assistere il figlio perché scomparsi o perché totalmente inabili o chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita tutela legale;
- coniuge del soggetto con disabilità grave;
- figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore con grave disabilità; in tal caso la precedenza è riconosciuta solo nella prima (soltanto tra distretti diversi dello stesso comune) e seconda fase (provinciale) dei trasferimenti.
Condizioni precedenza e compilazione istanza
Il personale suddetto (genitore o fratelli/sorelle che prestano assistenza, chi esercita tutela legale, coniuge o figlio referente unico del soggetto con grave disabilità) fruisce della precedenza (che opera all’interno e per la provincia del comune di domicilio del soggetto con grave disabilità) a condizione che:
- esprima nella domanda come prima preferenza il comune di residenza o distretto sub comunale, in caso di comuni con più distretti, ove risulta domiciliato il soggetto con grave disabilità; la precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più scuole comprese in essi (l’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, è comunque obbligatoria e deve precedere le preferenze per eventuali altri comuni o scuole di altri comuni);
- indichi, in caso di assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato l’assistito, il comune viciniore (per posto richiedibile si intende l’esistenza nel comune di una scuola che comprenda il ruolo di appartenenza dell’interessato, a prescindere dall’effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento);
- la certificazione del soggetto con disabilità grave sia permanente; tale condizione non è richiesta nel caso di assistenza al figlio;
- alleghi alla domanda di mobilità online la predetta certificazione e quella relativa all’invalidità, dalle quali risulti la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza globale e permanente;
- alleghi alla domanda di mobilità online la dichiarazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000, che:
- l’assistito con grave disabilità non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati;
- l’assistito con grave disabilità necessita di assistenza globale e permanente;
- documenti il rapporto di parentela tra il docente interessato e l’assistito;
- documenti l’attività di assistenza con carattere di unicità (nel solo caso del figlio che assiste il genitore);
- comprovi la stato di totale inabilità (o la scomparsa) dei genitori con idonea documentazione di invalidità (nel solo caso di fratelli o sorelle);
- documenti la residenza/domicilio dell’assistito con grave disabilità;
- comprovi la tutela legale, indicando gli estremi del provvedimento (soltanto nel caso di chi esercita la predetta tutela legale).
Il personale in questione perde la precedenza, sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, qualora non indichi il comune o distretto di ricongiungimento, ossia di domicilio del soggetto con grave disabilità. In tal caso, la domanda non viene annullata ma le preferenze espresse sono considerate come nel caso di domanda volontaria senza diritto di precedenza.
Figlio che assiste genitore con grave disabilità
Oltre a quanto detto sopra, nel caso del figlio che assiste in qualità di referente unico il genitore con grave disabilità, la precedenza è riconosciuta in presenza delle seguenti ulteriori condizioni (oltre a quelle illustrate sopra):
- documentata impossibilità del coniuge del soggetto con grave disabilità (ossia dell’altro genitore del docente) di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi [tale situazione va dichiarata ai sensi del DPR 445/2000 ovvero certificata (se il predetto coniuge è affetto, ad esempio. da patologie invalidanti)];
- documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio, di poter prestare assistenza al genitore con grave disabilità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico. La documentazione rilasciata dagli altri figli (dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000) non è necessaria nel caso in cui il figlio richiedente conviva con il genitore; tale situazione di convivenza va documentata dall’interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del DPR 445/200 e successive modifiche ed integrazioni [si è conviventi quando si ha la residenza nello stesso comune e allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se interni diversi (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3884 del 18/02/2010)].
- essere l’unico figlio che ha chiesto di fruire, periodicamente nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza (sono valide anche le richieste del predetto permesso successive all’inizio dell’anno scolastico, in caso la certificazione di grave disabilità sia rilasciata dopo 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento, purché entro i termini di scadenza previsti per le domande di mobilità) ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001.
In assenza anche di una sola delle suddette condizioni, per il figlio referente unico, leggiamo nel CCNI mobilità 2019/22, la precedenza nei trasferimenti provinciali, prevista dalla legge 104/92, potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria.
Evidenziamo, infine, che, oltre alle suddette dichiarazioni e certificazioni, alla domanda vanno allegate le altre previste dichiarazioni.