Argomenti Chiedilo a Lalla

Tutti gli argomenti

Mobilità docenti 2025, vincoli e deroghe: come si calcola il triennio

WhatsApp
Telegram

Il vincolo per i neoassunti vige anche per i docenti già di ruolo, mentre non si applica agli assunti da GPS prima fascia a.s. 2021/22.

Vincolo neoassunti

Il vincolo per i docenti neoassunti in ruolo è previsto dal combinato disposto di cui all’art. 399/3 del D.lgs. 297/94 e all’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017.

Così leggiamo nell’art. 399/3 D.lgs. 297/94: Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Le richiamate disposizioni di cui all’art. 13/5 del D.lgs. 59/17 disciplinano il vincolo. Stando alle due disposizioni:

  • i docenti assunti in ruolo, a decorrere dall’a.s. 2023/24,  devono permanere nella scuola in cui hanno svolto l’anno di prova – nei medesimi tipo di posto e classe di concorso – per non meno di tre annicompreso il predetto anno di prova, cui si aggiunge per i vincitori di concorso non abilitati il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione;
  • il vincolo non si applica ai docenti in soprannumero o esubero, nonché ai beneficiari dell’art. 33, commi 5 e 6, della L. 104/92, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso o all’anno di iscrizione nelle GaE. Evidenziamo che, nonostante il vincolo, possono presentare domanda di mobilità i docenti rientranti in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21, come recepite nell’Ipotesi di CCNI 25/28. DEROGHE
  • durante i tre anni di vincolo, i docenti in questione possono comunque presentare (ricorrendo i previsti motivi) domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità, nonché accettare – ai sensi dell’art. 47 del CCNL 19/21 – supplenze, per cui abbiano titolo, su posto intero al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso/tipologia di posto/grado di istruzione diversi da quelli di titolarità, a condizione di aver svolto (e superato) l’anno di prova.

L’ipotesi di CCNI 2025/28 ha precisato quali anni sono utili ai fini del computo del triennio (oltre naturalmente a quelli svolti nella scuola di interesse):

  1. gli anni di servizio svolti in utilizzazione o assegnazione provvisoria (anche interprovinciale che si può chiedere se rientranti in una delle deroghe di cui all’art. 34/8 del CCNL 19/21);
  2. gli anni di supplenza conferita ai sensi dell’art. 47 del CCNL 19/21 successivamente al superamento del periodo di formazione e prova;
  3. l’anno di servizio svolto, per disposizione di legge, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dai docenti assunti a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di formazione e prova;
  4. gli anni in cui il periodo di formazione e prova è stato differito;
  5. l’anno di servizio in cui il periodo di formazione e prova è stato svolto con esito negativo.

Assunti GPS 21/22

Il vincolo attualmente vigente e sopra illustrato, come detto, non si applica ai docenti assunti da GPS I fascia con nomina finalizzata al ruolo nell’a.s. 2021/22, procedura questa prevista dal DL n. 73/2021 e disciplinata dal DM n. 242/2021.

I suddetti docenti, infatti, sono stati assunti in ruolo nell’a.s. 2022/23 con decorrenza giuridica 1° settembre 2021 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio a tempo determinato. Il vincolo summenzionato, invece, è entrato in vigore dall’a.s. 2023/24.

Quesito 1

Assunto da GPS prima fascia nel 2022/23 (anno di prova 2021/2022), mai chiesto mobilità, questo A.S. (2024/25) sono in aspettativa annuale per altra professione. Non rientro nelle deroghe al vincolo triennale, che cronologicamente si è esaurito, ma di fatto lo è solo se O l’anno di prova O l’anno di aspettativa (o entrambi) contano nel conteggio dei 3 anni. Posso chiedere mobilità?

Il lettore, come sopra illustrato, non è soggetto ad alcun vincolo, per cui potrà presentare domanda di mobilità.

Quesito 2

Essendo io un docente già di ruolo nella classe A-28 (matematica e scienze scuola sec. I grado), nel caso in cui risultassi vincitore del concorso PNRR2 per la classe AJ56 (pianoforte nella scuola sec. I grado indirizzo musicale), sarei soggetto comunque al vincolo triennale nella nuova sede, oppure no perché sono già assunto a tempo indeterminato? 

Il lettore, qualora immesso in ruolo dal concorso PNRR2, sarà nuovamente soggetto a permanere per tre anni scolastici nella scuola di assunzione. Infatti, la normativa sopra riportata non prevede che chi è già assunto a tempo indeterminato non sia soggetto al vincolo. D’altra parte, il vincolo riguarda la sede di assunzione e la ratio della disposizione è quella di garantire la continuità almeno per un triennio (sebbene nel corso dei tre anni, come detto, è possibile comunque spostarsi).

Pertanto, in caso di nuova immissioni in ruolo, il lettore potrà presentare domanda di mobilità dopo tre anni, a meno che non rientri in una delle succitate deroghe oppure diventi soprannumerario ovvero benefici dell’art. 33, commi 5 e 6, della L. 104/92, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

Mobilità docenti 2025, scarica testo del Contratto firmato: vincoli rimangono ma deroghe per figli fino a 16 anni e genitore over 65. Domande attese da metà febbraio

WhatsApp
Telegram
Chiedilo a Lalla

Invia il tuo quesito a [email protected]
Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.

Corsi Abilitanti 30 CFU online attivi! Esami entro il 30 Giugno