Mobilità docenti 2025, tra vincoli e deroga più ampia per figli fino a 14 anni. Breve SCHEDA con le IPOTESI in campo

WhatsApp
Telegram

Nel prossimo contratto sulla mobilità per il personale docente, salvo modifiche nella versione definitiva del testo, verranno confermati i vincoli previsti dal CCNL 2019/21 e le deroghe in esso inserite, salvo alcuni ampliamenti frutto della contrattazione tra le parti nella stesura dell’Ipotesi per il triennio 2025 – 28. Anticipiamo alcune possibili novità, con l’avvertenza che si tratta di ipotesi ancora al vaglio.

I vincoli previsti

Questi vincoli si dividono in due categorie principali:

Sono soggetti al vincolo triennale ossia non possono presentare domanda di mobilità (trasferimento e passaggio) per il triennio successivo:

  1. i docenti che ottengono il trasferimento volontario o il passaggio di ruolo/cattedra in una delle preferenze di sede espresse nella domanda, cioè in una delle scuole indicate in modo puntuale Tale vincolo non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13/1 del CCNI 22/25, se soddisfatti in una scuola di un comune o distretto sub comunale diverso da quello in cui si applica la precedenza; non si applica inoltre ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti in una delle preferenze espresse;
  2. i docenti che ottengono il trasferimento o il passaggio di ruolo/cattedra provinciale e interprovinciale in una delle preferenze di sede espresse nella domanda, ossia in una delle scuole indicate in modo puntuale. Tale vincolo decorre dalle operazioni di mobilità relative all’a. s. 2022/2023. Sono esclusi dal vincolo: i docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I, III, IV, VI, VII e VIII dell’art. 13/1 del CCNI 22/25, qualora abbiano ottenuto una scuola di un comune o distretto sub comunale diverso da quello in cui si applica la precedenza; i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.
  3. Anno di assunzione: riguarda i docenti assunti a partire dall’a.s. 2023/24, sia a tempo indeterminato che determinato finalizzato al ruolo.

Docenti assunti dall’a.s. 2023/24

I docenti assunti dall’a.s. 2023/24, inclusi quelli provenienti da GPS sostegno e concorsi PNRR, devono rimanere nella scuola in cui hanno svolto il periodo di prova per almeno tre anni, compreso il periodo di prova stesso. Per i docenti non abilitati, il triennio comprende anche il tempo necessario a completare la formazione iniziale.

Deroghe ai vincoli di mobilità

Il contratto introduce, salvo modifiche nella versione definitiva, alcune deroghe ai vincoli triennali, consentendo ai docenti di presentare domanda di mobilità in specifiche situazioni:

  • genitori di figlio di età inferiore a 12 anni; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
  • coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
    1. coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
    2. padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
    3. uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
    4. uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
    5. parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
  • il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.”

In base ad alcune anticipazioni trapelate, la deroga per i genitori potrebbe essere ampliata ai 14 anni/16 anni di età del figlio, cioè figlio che compie 14/16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si fa domanda di mobilità. NOVITA’

Non sappiamo ancora se queste proposte troveranno spazio nel testo definitivo del CCNI Mobilità per il triennio 2025/28, in modo da attutire i vincoli di legge.

Siamo infatti in attesa degli ultimi incontri per la stesura del testo, e come ogni anno, si attende la presentazione della domanda tra febbraio e marzo.

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri