Mobilità docenti 2025, servizio pre-ruolo nelle scuole paritarie non vale. Sentenza Corte di Giustizia europea possibile in autunno

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È possibile dichiarare i servizi pre-ruolo prestati nelle scuole paritarie già a partire dalla domanda di mobilità di quest’anno? Facciamo chiarezza anche alla luce delle domande emerse durante la diretta in cui abbiamo fatto il punto sull’udienza che si è svolta presso la Corte di Giustizia Europea.

Sentenza attesa per l’autunno

È bene chiarire che, al momento, si è svolta soltanto l’udienza in Corte di Giustizia Europea e che nessuna decisione vincolante è stata presa. In particolare, in merito ai passaggi temporali, occorre precisare che:

  • il 12 Marzo si è svolta l’udienza;
  • il 5 giugno verranno presentate le conclusioni dell’Avvocato Generale (non vincolanti);
  • la sentenza definitiva, che sarà vincolante, è attesa verosimilmente per l’autunno.

Fino alla pubblicazione della sentenza, non ci sono ancora indicazioni definitive sulla valutazione dei servizi pre-ruolo nelle paritarie, anche per quanto riguarda le domande di mobilità, che i docenti si apprestano a compilare in questi giorni, con scadenza 25 marzo 2025.

ATTENZIONE: anche qualora la sentenza fosse positiva, non è previsto un riconoscimento automatico.

Quale servizio pre-ruolo è valutabile nella mobilità?

Secondo il CCNI 2022/25, nella sezione A1, punto B, della tabella di valutazione, il servizio pre-ruolo valutabile nella mobilità è solo quello riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera:

“Per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera…”

In particolare, il riferimento normativo è l’articolo 485, comma 1, del D.lgs. 297/94, in cui si stabilisce che per il personale docente della scuola secondaria e artistica è riconosciuto come servizio di ruolo solo quello prestato nelle scuole statali e pareggiate, comprese quelle all’estero.

Scuole paritarie: quando il servizio è valutabile?

Di conseguenza, il servizio svolto nelle scuole paritarie non è valutabile ai fini della mobilità, in quanto queste istituzioni non rientrano nella categoria delle scuole statali o pareggiate.

“A meno che – ha spiegato Simone Craparo (Gilda) nel nostro Question Timenon vi sia una sentenza del giudice che lo riconosca. L’unica eccezione riguarda il servizio prestato nelle scuole primarie parificate prima del 2008, che può essere valutato”.

Se nella domanda di mobilità si inserisce un servizio non valutabile (come quello prestato in scuole paritarie), la domanda non viene annullata, ma il punteggio sarà calcolato escludendo gli anni di servizio pre-ruolo non riconosciuti.

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