Mobilità docenti 2025: servizio, esigenze di famiglia e titoli: tutto va indicato con precisione. Pillole di QuestionTime

Nel question time del 10 marzo su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo (Gilda degli Insegnanti), è stato chiarito quale riferimento normativo utilizzare per autocertificare un master o un corso di perfezionamento.
Per l’autocertificazione è possibile citare la Legge 270/2004, che stabilisce i requisiti affinché un master sia valido: deve prevedere 1.500 ore di formazione e 60 CFU. Questa normativa si applica sia ai master universitari che ai diplomi di perfezionamento.
A tal proposito possiamo fare riferimento alle indicazioni fornite dall’ufficio Scolastico di Bari:
- servizio prestato senza soluzione di continuità (lettere C e C1 della Tabella A, sezione A1)
- punteggio aggiuntivo una tantum (lett. D della Tabella A, sezione A1)
- esigenze di famiglia (Tabella A, sezione A2) e i titoli generali (Tabella A, sezione A3)
devono essere attestati con apposite dichiarazioni che consentano all’Ufficio Scolastico un immediato riscontro. Dato il poco tempo a disposizione, dichiarazioni incomplete potrebbero non essere valutate.
– Peri titoli generali, è necessaria la specificazione della tipologia di titolo, della data e del luogo di conseguimento, delle ore di durata e dei C.F.U. conseguiti.
– Per le domande di passaggio di ruolo e di cattedra, è obbligatorio indicare la specifica abilitazione posseduta, nonché gli estremi del titolo (denominazione, data e luogo del conseguimento).
– La richiesta del posto sostegno è subordinata al possesso dell’apposito titolo di specializzazione e del superamento dell’anno di prova nel ruolo di appartenenza, che devono essere deve essere specificamente dichiarati, anche in assenza di abilitazione all’insegnamento sul grado richiesto. (art. 4, comma 3 del CCNI)
– Per usufruire delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI è necessaria l’allegazione di tutta la documentazione richiesta dal CCNI e dall’O.M. e della certificazione sanitaria (che non può essere oggetto di autocertificazione)
– Nel caso di assistenza a genitore disabile, si ricorda che è stata eliminata la figura del referente unico dell’assistenza. Resta ferma la necessità di allegare la documentazione seguente:
1) certificazione sanitaria attestante la situazione di gravità della disabilità e la necessità di assistenza globale e permanente;
2) dichiarazione personale comprovante che la persona disabile non è ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati;
3) documentata impossibilità del coniuge della persona disabile di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;
4) dichiarazione attestante la richiesta di fruire periodicamente, nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei tre giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001.
– La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza di cui al punto IV) dell’art. 13 del CCNI deve avere carattere permanente; tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli disabili.
Nella nuova formulazione del punto IV del citato articolo 13, comma 1, nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza anche ai figli che prestano assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità.
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