Mobilità docenti 2025, le risposte ad ogni dubbio. Consulenza sui requisiti, preferenze, deroghe

Domande di mobilità per il personale docente: la scadenza per l’inoltro della domanda è fissata per il 25 marzo 2025. Orizzonte Scuola segue i propri lettori con i consueti appuntamenti di Question time, in cui i sindacalisti rispondono alle domande con competenza e professionalità. Ospite di Andrea Carlino il 13 marzo Roberta Vannini della UIL Scuola RUA.
Docente ITP di ruolo nella scuola secondaria di secondo grado: per passare alla classe di concorso B-17, sempre nella scuola secondaria di secondo grado, deve fare passaggio di ruolo? E nel caso gli venga assegnato il passaggio, dovrà sostenere l’anno di prova?
Sì, perché si tratta di un docente diplomato della scuola secondaria di secondo grado che deve effettuare un passaggio di ruolo. In questo caso, sarà necessario ripetere l’anno di prova.
In caso di mobilità da sostegno a sostegno, è necessario autocertificare la specializzazione e la laurea, anche se sono titoli di accesso?
No, non è necessario. Se nella finestra della mobilità appare già la titolarità e la classe di concorso, significa che i titoli sono già registrati. L’unico caso in cui la specializzazione deve essere inserita nell’allegato è quello di un docente che, da posto comune, chiede di passare su un posto di sostegno. Inoltre, è importante ricordare che il trasferimento da sostegno a posto comune e viceversa comporta la perdita della continuità, sia nella scuola (anche se resta la stessa) sia nel comune, influendo sulla graduatoria interna.
Cosa devo flaggare se usufruisco dei tre giorni di permesso per l’assistenza alla suocera?
Devi selezionare l’opzione che fa riferimento all’assistenza di un disabile entro il terzo grado, nel caso in cui manchino altre persone di riferimento. Tuttavia, è importante distinguere tra deroga e precedenza: la deroga permette di superare il vincolo, ma non conferisce una precedenza nella mobilità. La precedenza è prevista solo in caso di disabilità personale, cure continuative in un determinato comune, assistenza al figlio, al coniuge, al convivente di fatto o al genitore nell’interprovinciale. La suocera, invece, non dà diritto alla precedenza nella mobilità, ma può essere considerata per l’assegnazione provvisoria.
Un docente con precedenza ai corsi di istruzione per adulti (CPIA) e deroga per assistenza al genitore può inserire solo le scuole puntuali del CPIA o deve obbligatoriamente indicare prima il comune sintetico?
Se il docente usufruisce di una deroga, deve inserire prima il comune dove risiede il genitore assistito. Potrà poi indicare le preferenze relative alle scuole CPIA, ma solo dopo aver inserito il comune di residenza del genitore.
Sono di ruolo dal 2005 nella scuola dell’infanzia, laureata in Scienze della Formazione Primaria nel 2003 e in possesso del diploma magistrale. Posso fare il passaggio di ruolo alla scuola primaria?
Sì, ma se hai il diploma magistrale (non il diploma di scuola magistrale triennale) avresti potuto fare il passaggio di ruolo anche senza la laurea in Scienze della Formazione Primaria. Il diploma magistrale, infatti, è abilitante sia per la scuola dell’infanzia sia per la primaria. La laurea è necessaria solo per chi non possiede il titolo abilitante pregresso.
Se indico come preferenza il comune, sono soggetta a vincolo?
No, il vincolo si applica solo in caso di scelta puntuale della scuola. Qualsiasi scelta sintetica (comune, distretto o provincia) non comporta vincolo e permette di presentare domanda di trasferimento anche l’anno successivo.
Entro quale data bisogna possedere i titoli da dichiarare?
I titoli devono essere posseduti entro il termine di scadenza della domanda, che per i docenti è il 25 marzo. Se un titolo viene acquisito il 25 marzo, può essere dichiarato. Inoltre, per il blocco del vincolo legato alla nascita di un figlio, fa fede la data di nascita del bambino, senza il requisito dei tre mesi precedenti. Ad esempio, se un docente vincolato partorisce il 25 marzo, si sblocca dal vincolo e può presentare domanda di trasferimento, includendo il punteggio per il figlio.
Il servizio per il ruolo in una classe di concorso senza titolo è valutabile ai fini della mobilità?
No, tutto il servizio svolto senza il titolo di accesso alla classe di concorso non può essere valutato ai fini della mobilità. Vale ai fini economici e pensionistici, ma non ha valore giuridico per la mobilità.
Nell’allegato D posso lasciare solo il punto A e cancellare tutto il resto se non ho dati da inserire ai punti successivi?
Sì, gli allegati servono come modello per facilitare la compilazione, ma possono essere modificati in base alle proprie esigenze. Se non hai dati da inserire nei punti successivi, puoi cancellarli senza problemi.
C’è qualche relazione tra il conteggio degli anni per il ruolo e il conteggio degli anni per la ricostruzione di carriera?
No, sono due cose diverse. La ricostruzione di carriera segue criteri specifici, riconoscendo i primi quattro anni di preruolo per intero e i successivi per i due terzi, congelando il restante terzo. Questo meccanismo può essere superato con il DPR 399/1988, che consente di sbloccare il terzo non riconosciuto dopo 16 anni per i docenti di scuola secondaria di secondo grado, 18 anni per infanzia e primaria e 20 anni per gli ATA. Per la mobilità, invece, il punteggio del preruolo viene conteggiato in base al numero di anni con almeno 180 giorni di servizio o servizio continuativo dal 1° febbraio fino agli scrutini.
Se ottengo il passaggio di cattedra sul sostegno avrò il vincolo di cinque anni? Non potrò fare domande di trasferimento per cinque anni?
Chi ottiene il passaggio di cattedra sul sostegno è soggetto al vincolo quinquennale. Questo significa che per cinque anni potrai fare domanda di trasferimento, ma solo per posti di sostegno. Non potrai chiedere il trasferimento su posto comune fino alla conclusione del vincolo.
Nella compilazione delle graduatorie interne di istituto, nella sezione “Esigenze di famiglia”, il convivente da 18 anni che si trova sullo stesso stato di famiglia si può inserire?
Sì, il convivente di fatto, se certificato da certificazione anagrafica, può essere inserito. Tuttavia, va fatta una distinzione tra mobilità e graduatoria interna di istituto:
- Nella mobilità a domanda, il ricongiungimento al convivente di fatto è valido e attribuisce il punteggio previsto.
- Nella graduatoria interna di istituto, il punteggio di ricongiungimento si ottiene solo se il convivente risiede nel comune della scuola di titolarità.
Chi partecipa con deroga per genitore può compilare la sezione “Esigenze di famiglia” inserendo il comune di ricongiungimento su Istanze Online?
Sì, ma con alcune precisazioni. Se partecipi con deroga per genitore over 65, devi:
- Inserire come prima scelta il comune di residenza del genitore per rispettare il vincolo della deroga.
- Compilare l’allegato G, dichiarando il requisito della deroga.
- Se il genitore risiede in un comune diverso dal coniuge, puoi comunque richiedere il ricongiungimento al coniuge, ma i sei punti di punteggio per esigenze di famiglia saranno validi solo sulle scuole del comune del coniuge.
Per la domanda di trasferimento nella sezione “Esigenze di famiglia”, se non sono sposato e non ho figli, posso inserire il genitore con più di 65 anni?
Sì, se sei single, puoi chiedere il ricongiungimento al genitore indipendentemente dall’età. Il requisito dei 65 anni è necessario solo per usufruire della deroga ai vincoli di mobilità, ma per il punteggio di ricongiungimento non è richiesto. Nella sezione “Esigenze di famiglia”, dovrai cancellare la parte che fa riferimento al coniuge e specificare il genitore come destinatario del ricongiungimento.
Il docente individuato come perdente posto deve presentare alla scuola sia la domanda di trasferimento non condizionata che l’eventuale passaggio di cattedra? Se vuole far prevalere il passaggio, cosa deve fare?
Sì, un docente individuato come soprannumerario deve presentare una domanda cartacea alla scuola. Se intende dare priorità al passaggio di cattedra, dovrà indicarlo nella domanda numerando le preferenze. Il passaggio di ruolo prevale sempre sul trasferimento, mentre tra trasferimento e passaggio di cattedra sarà il docente a decidere quale opzione dare priorità.
Nel passaggio di ruolo si può mettere una regione diversa da quella attuale? Cosa succede se non lo si ottiene?
No, non si può indicare una regione, ma si può indicare una provincia diversa da quella di titolarità. Se vuoi estendere la richiesta a un’intera regione, dovrai inserire tutte le province di quella regione. Se non ottieni il passaggio di ruolo, semplicemente rimani nella tua attuale sede di titolarità.
La percentuale per i trasferimenti interprovinciali resterà fissata al 25%?
Non si sa con certezza. Questa percentuale è stabilita dal Ministero ed è una questione che i sindacati hanno sollevato più volte. Attualmente, i trasferimenti interprovinciali avvengono nella terza fase della mobilità, dove il contingente è diviso tra trasferimenti interprovinciali (25%) e mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo, 25%).
Ho mio marito con residenza in una città diversa da quella in cui presento domanda di trasferimento. Posso richiedere il ricongiungimento per mia madre molto anziana e vedova?
Dipende dal tipo di richiesta:
- Per la deroga al vincolo di mobilità, tua madre deve avere più di 65 anni. In questo caso, puoi chiedere il trasferimento per avvicinarti a lei.
- Per il punteggio del ricongiungimento, essendo coniugata, puoi ottenerlo solo per il marito, ma solo se lui risiede nel comune in cui richiedi il trasferimento. Se fossi divorziata, vedova o nubile, potresti ottenere il punteggio di ricongiungimento per tua madre.
Gli anni di continuità in una scuola vanno calcolati considerando quelli di ruolo e quelli di preruolo, oppure solo quelli di ruolo?
Vanno considerati solo gli anni di ruolo, escludendo l’anno in corso. Inoltre:
- Per la mobilità a domanda, la continuità si può inserire solo se si hanno almeno tre anni consecutivi di servizio nella scuola.
- Per la graduatoria interna di istituto, la continuità si può calcolare dal primo anno senza necessità di averne tre consecutivi.
- Il punteggio varia nel tempo:
- 4 punti per ogni anno nei primi tre anni
- 5 punti per il quarto e quinto anno
- 6 punti dal sesto anno in poi
- La continuità si perde in caso di trasferimento, passaggio di cattedra o assegnazione provvisoria.
Se usufruisco della 104 per assistenza a un genitore, devo compilare l’allegato G o solo quello relativo alla precedenza 104?
Dipende dalla situazione:
- Se sei vincolata, devi compilare anche l’allegato G, oltre a quello per la precedenza 104.
- Se non sei vincolata, basta l’allegato per la 104, allegando il documento che certifica la disabilità grave del genitore (art. 3 comma 3 della legge 104/92).
Per avere la precedenza per disabilità, il genitore deve avere necessariamente un’invalidità grave?
Sì, per ottenere la precedenza il familiare assistito deve avere una disabilità grave certificata (art. 3 comma 3). Se il docente è disabile in prima persona, può ottenere la precedenza con art. 3 comma 1, ma solo se accompagnato da un’invalidità superiore al 67% (art. 21).