Mobilità docenti 2025: i casi in cui si perde la titolarità. Cosa devono fare le scuole

Perdita di titolarità del personale della scuola: l’Ufficio Scolastico di Latina ha predisposto una nota con le casistiche e gli adempimenti a carico delle scuole o dell’Ambito territoriale di riferimento.
1. Personale docente ed educativo a tempo indeterminato, riconosciuto permanentemente inidoneo allo svolgimento delle proprie funzioni
Perde la titolarità della propria sede di servizio ed è iscritto nello speciale ruolo ad esaurimento previsto dall’articolo 3, comma 127, della legge 244/2007, ai fini
dell’eventuale, successiva mobilità, anche intercompartimentale.
Nelle more dell’espletamento delle procedure di mobilità intercompartimentale, detto personale può, a domanda:
a) essere utilizzato in altri compiti, prioritariamente nell’ambito del comparto scuola, tenendo conto della preparazione culturale e dell’esperienza professionale maturata. A tal fine sottoscrive un nuovo contratto individuale di lavoro;
b) essere dispensato dal servizio per motivi di salute
2. Aspettativa non retribuita per coniuge all’estero ex Legge 11 febbraio 1980, n. 26 (Legge Signorello)
Nel caso in cui l’aspettativa si protragga oltre un anno, l’Amministrazione scolastica (USR), ai sensi dell’art. 4 della suddetta legge, su proposta del Dirigente scolastico, ha facoltà di rendere disponibile il posto ai fini delle assunzioni. La gestione della disponibilità del posto rientra nelle competenze dell’Ambito territoriale
3. Personale collocato fuori ruolo per servizio all’estero aisensi del D. lgs. 64 del 13 aprile 2017
Al rientro in Italia, il personale docente, che perde la titolarità con l’accettazione dell’incarico all’estero, è riassegnato all’Ambito territoriale che ricomprende l’istituzione scolastica di ultima titolarità.
Il personale è tenuto a presentare domanda all’Ufficio scolastico regionale -Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia scelta per il rientro, entro il quindicesimo giorno precedente il termine ultimo per la comunicazione delle domande al SIDI per il proprio ruolo, ai fini dell’assegnazione della scuola di titolarità prima delle operazioni di mobilità.
4. Aspettativa per accettazione di incarico a tempo determinato ex art. 47 e art. 70 CCNL 2019/2021
Il quarto anno di supplenza determina la perdita della sede di titolarità e l’obbligo di presentare domanda di trasferimento per ottenere una nuova sede definitiva nella provincia di titolarità. In assenza di domanda, il personale sarà sottoposto a mobilità d’ufficio con punteggio zero
Anche il personale A.T.A. che abbia perso la titolarità ai sensi dell’ex art. 59 (ora art. 70 del CCNL 2019/2021) ed abbia ottenuto per la quarta volta la nomina di supplente dovrà presentare domanda di trasferimento. In caso contrario, verrà collocato su sede provvisoria dal 1° settembre 2025 e assegnato d’ufficio in assenza di richiesta.
Collocamento fuori ruolo oltre il quinquennio (personale docente in posizione di comando, ai sensi dell’art. 26, comma 8 della Legge 448 del 23 dicembre 1998)
Secondo la nota ministeriale n. 590357 del 18 aprile 2024, il personale collocato fuori ruolo per non più di cinque anni rientra nella sede di titolarità al termine del comando. Oltre il quinquennio, la titolarità viene persa, con possibilità di rientro prioritario secondo le modalità previste dalla contrattazione nazionale integrativa sulla mobilità.
Leggi la nota dell’ufficio Scolastico di Latina