Mobilità docenti 2025 e graduatorie interne, incontro decisivo mercoledì 29 gennaio: precedenze e valutazione servizio pre-ruolo. Tutte le IPOTESI in campo

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L’Ipotesi di CCNI mobilità del personale docente, educativo e ATA potrebbe essere sottoscritta nelle prossime settimane, per il triennio 2025-2026, 2026-2027 e 2027-2028. L’incontro decisivo tra Ministero e Sindacati sarà la prossima settimana, mercoledì 29 gennaio alle ore 11:00. Sindacati e Amministrazione hanno lavorato a lungo per proporre un testo aggiornato con le normative degli ultimi anni scolastici, che tenga conto delle numerose modifiche introdotte e dei cambiamenti in atto nelle scuole. Quello che presentiamo è ancora solo una ipotesi di lavoro, frutto delle proposte o dei sindacati o dell’Amministrazione, siamo in attesa del testo definitivo.

In attesa della sottoscrizione, riportiamo di seguito le novità che lo stesso potrebbe presentare, evidenziando che su alcune delle medesime (novità) c’è già l’accordo Ministero-sindacati, mentre su altre proposte dei sindacati si deve ancora attendere la risposta del Ministero ovvero l’accordo tra le parti.

Vincoli e deroghe

Il CCNI 2025/28 presenterà i medesimi vincoli del precedente riguardo alle preferenze indicate nella domanda. Al riguardo va precisato che i vincoli dovuti alla preferenza sulla quale si è soddisfatti sono stati uniformati, così che i docenti i quali otterranno il trasferimento/passaggio in una delle preferenze di sede indicata nella domanda, ossia in una delle scuole indicate puntualmente nella stessa (quindi con codice scuola), non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo.

Già lo scorso anno il vincolo era stato uniformato a seguito dell’accordo MIM-OOSS del 21 febbraio 2024, adesso il tutto dovrà essere recepito nel nuovo contratto.

Dovrebbero inoltre essere mantenuti i vincoli per i neoassunti in ruolo e per gli assunti da GPS sostegno I fascia, salvo novità (politiche) dell’ultima ora, dal momento che la modifica necessita una revisione normativa.

Il Contratto però recepirà le deroghe di cui all’art. 34 del CCNL 2019/21 già utilizzate nella procedura dello scorso anno scolastico, che potrebbero essere ulteriormente ampliate per venire incontro alle esigenze di un numero più ampio di personale.

APPROFONDISCI VINCOLI E DEROGHE DI LEGGE E CONTRATTUALI

Anni utili al vincolo

Riguardo ai succitati docenti neoassunti, il CCNI 2025/28 dovrebbe chiarire quali anni sono da considerare nel computo del triennio di vincolo: per i docenti neoassunti in ruolo quelli prestati su eventuali supplenze ai sensi dell’art. 47; per gli assunti da GPS sostegno I fascia (e per i neoassunti in ruolo) eventuali anni in assegnazione provvisoria anche interprovinciale.

Passaggio ruolo classi di concorso aggregate

Il passaggio di ruolo per una delle classi di concorso oggetto di aggregazione, ai sensi del DM 255/2023, da parte di docenti titolari e abilitati in una delle medesime è stato consentito già lo scorso anno, in virtù dell’OM 30/2024 che ha disciplinato la mobilità per l’a.s. 2024/25.

Il nuovo CCNI recepirà dunque le novità discendenti dal DM 255/23 succitato, per cui il passaggio in esame sarà possibile per l’a.s. 2025/26 e per gli anni a venire.

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Passaggio ruolo su sostegno

Un’importante novità che dovrebbe presentare il CCNI riguarda il passaggio di ruolo su sostegno, che dovrebbe essere consentito ai docenti in possesso della specializzazione ma privi di abilitazione per il grado di istruzione richiesto (circostanza ormai molto usuale, dal momento che si accede al corso TFA di specializzazione con il titolo e non con l’abilitazione).

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Vincolo quinquennale sostegno

Un’altra novità del nuovo contratto dovrebbe riguardare il computo del quinquennio di vicolo cui sono sottoposti i docenti immessi in ruolo o trasferiti su posto di sostegno. Tali docenti, come sappiamo, devono permanere su posto di sostegno per un quinquennio, nel corso del quale (al netto dei vincoli succitati) possono comunque presentare domanda di trasferimento solo su tale tipologia di posto ovvero passaggio di ruolo sempre su posto di sostegno (in tale ultimo caso il vincolo riparte da capo diversamente di quanto previsto per il trasferimento).

La novità dovrebbe riguardare il fatto che nei cinque anni di vincolo (oltre all’anno di decorrenza giuridica, già previsto) dovrebbero essere computati: l’anno scolastico a tempo determinato su sostegno, nel corso del quale è stato svolto il periodo di prova (se previsto per legge); l’anno di supplenza ai sensi dell’art. 47, se svolto su posto di sostegno.

Precedenza assistenza genitore

Assistenza genitore

Ai sensi del CCNI 2022/2025, la precedenza per assistenza al genitore con grave disabilità si applica ai soli movimenti della prima fase (comunale) in caso di comuni suddivisi in più distretti e della seconda (fase provinciale).

Con il nuovo CCNI 25/28 la precedenza in esame potrebbe essere applicata a tutte e tre le fasi della mobilità: comunale (n caso di comuni suddivisi in più distretti), provinciale e interprovinciale. L’Amministrazione potrebbe decidere in tal senso, stante le numerose sentenze positive per i docenti che nel corso degli ultimi anni hanno ottenuto il trasferimento in seguito a ricorso.

Le precedenze, ricordiamolo, si applicano ai soli trasferimenti, eccetto la prima (personale non vedente ed emodializzato) che si applica anche ai passaggi di ruolo e di cattedra.

Trasferimento provinciale da posto comune a sostegno

Il CCNI 2022  aveva previsto precise percentuali di posti destinate ai trasferimenti provinciali da posto comune a posto di sostegno: 100% dei posti disponibili per l’a.s. 22/23; 75% dei posti disponibili per l’a.s. 23/24; 50% dei posti disponibili per l’a.s. 24/25. Il nuovo contratto potrebbe prevedere una nuova sequenza di percentuali ma non si ancora quali.

Punteggi graduatoria interna

Una delle novità che potrebbe presentare il prossimo contratto, come trapelato dagli incontri MIM-OOSS, potrebbe riguardare i punteggi previsti per la graduatoria interna di istituto, in particolare il punteggio assegnato al pre-ruolo, sino ad oggi valutato: 3 punti all’anno per i primi quattro anni; 2 punti all’anno dal quinto anno in avanti. La proposta dei sindacati è di valutare sei punti ogni anno (come nei trasferimenti volontari).  Potrebbe però essere approvata un’altra NOVITA’ secondo cui valutare il servizio in questione, se svolto nel ruolo di attuale titolarità: 4 punti all’anno per ogni anno nel 2025/26; 5 punti all’anno per ogni anno nel 2026/27; 6 punti all’anno per ogni anno nel 2027/28.

Una novità che, se confermata, potrebbe incidere anche sulle attuali graduatorie interne di istituto che vengono rinnovate ogni anno per l’individuazione dell’eventuale sovrannumerario. Vedremo cosa si deciderà, se introdurre delle modifiche o rinviare ad un periodo successivo, introducendo solo specifici punteggio in ragione delle direttive che lo prevedono.

APPROFONDISCI NOVITA’ GRADUATORIA INTERNA DI ISTITUTO

Punteggio servizio aree a rischio abbandono

Una novità che potrebbe presentare la tabella di valutazione dei titolo riguarda uno specifico punteggio per i titolari nelle scuole a forte rischio di abbandono scolastico.

Nello specifico, si pensa di assegnare 3 punti per il servizio prestato, dall’a.s. 23/24, ininterrottamente per un triennio nelle scuole a forte rischio di abbandono scolastico, senza presentare domanda di trasferimento/passaggio e assegnazione provvisoria nonché senza accettare supplenze ai sensi dell’art. 47 del CCNL 19/21.

Punteggio docenti tutor e orientatori

Altra novità relativa alla valutazione dei titoli dovrebbe essere quella riguardate l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo (3 punti alla fine del triennio che decorre dall’a.s. 23/24) per i docenti che svolgono il ruolo di tutor e orientatore. Il punteggio proposto sarebbe attribuito dopo un triennio continuativo e poi per ciascun anno anno in cui si svolge il predetto ruolo.

Per gli stessi docenti potrebbe essere previsto un punteggio aggiuntivo per la partecipazione e frequenza del periodo di formazione.

Graduatorie interne di istituto: Ed. motoria primaria

L’a.s. 2024/25 è stato il primo che ha previsto le assunzioni in ruolo dei docenti di educazione motoria alla primaria, classi quarte e quinte.

Conseguentemente, nella scuola primaria saranno costituite – per la prima volta – le relative graduatorie interne di istituto, finalizzate all’individuazione dell’eventuale perdente posto, in caso di contrazione di organico.

Per tale tipologia di posto (Ed. motoria), come per le altre presenti nell’organico di tale grado di istruzione (posto comune e posto di sostegno), saranno costituite graduatorie distinte, per cui la contrazione di organico relativa ad una determinata tipologia di posto non è compensata dalla eventuale disponibilità su altra tipologia di posto.

Sede assunti dopo il 31 agosto con decorrenza giuridica 1° settembre 2024 ed economica dal 2025/26

Una specifica novità dovuta alle nuove regole sul reclutamento della scuola secondaria, per cui trattasi di nuova disposizione che non modifica nulla di quanto previsto in precedenza, dovrebbe essere quella relativa ai docenti neoassunti individuati dopo il 31/08 da GM pubblicate entro la medesima data su provincia, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2024 ed economica dal 1° settembre 2025. Nel decreto di individuazione è indicato che i docenti otterranno una sede nel corso delle operazioni di mobilità. Resta da stabilire la fase, probabilmente in coda. 

Vedremo cosa sarà confermato o meno nell’IPOTESI DI CONTRATTO 2025/28, rispetto a quanto trapelato dagli incontri svolti sino ad oggi.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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