Mobilità docenti 2025, chi ha ottenuto trasferimento deve stare ancora con il “fiato sospeso” per eventuali rettifiche e modifiche?

Gli esiti della mobilità per il personale docente per l’anno scolastico 2025/26 sono stati pubblicati lo scorso venerdì 23 maggio. Tanti i festeggiamenti, sia per gli spostamenti interprovinciali ma anche per i passaggi di cattedra e ruolo, frutto dei recenti percorsi di abilitazione art. 13 per docenti già di ruolo in altro grado o classe di concorso.
I file provinciali della mobilità docenti 2025
Presa di servizio 1° settembre
La presa di servizio nella nuova scuola avverrà il prossimo 1° settembre e nei giorni successivi il docente conoscerà anche l’effettiva sede di servizio di quella scuola sia esso istituto comprensivo o Istituto di istruzione superiore, che potrebbe essere in in altro plesso e anche in altro comune.
Modifiche agli esiti della mobilità docenti 2025?
Nel frattempo però questi sono giorni importanti, perché i docenti potrebbero ancora presentare reclamo avverso gli esiti o tentativo di conciliazione e l’Ufficio Scolastico essere chiamato a rivedere la rielaborazione per capire se sono stati commessi o meno degli errori.
Statisticamente, seppure non rilevanti numericamente, qualche errore potrebbe capitare.
Per questo motivo, pur considerando definitivo il movimento concesso, è sempre bene dare un’occhiata al sito dell’ufficio Scolastico per eventuali avvisi su modifiche ai bollettini pubblicati.
Qualche modifica infatti è già stata pubblicata e altre probabilmente saranno ancora pubblicate nei prossimi giorni. Gli Uffici Scolastici sono al lavoro per controlli più approfonditi, in particolare sui titoli di sostegno e abilitazione dichiarati.
Non è possibile rinunciare al posto assegnato
In linea generale, anche se scontenti del posto assegnato, non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che:
- la rinuncia venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati;
- il posto di provenienza sia rimasto vacante;
- la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto.
Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi (l’unica motivazione che determina il rifacimento è l’errore da parte dell’ufficio scolastico o nella valutazione delle domande o nella disponibilità dei posti).