Mobilità docenti 2025/26: tutte le abilitazioni sono valide per il passaggio di ruolo, anche quella conseguita con il PAS

I docenti, che hanno presentato domanda di trasferimento e passaggio, stanno ricevendo (o hanno già ricevuto) la lettera di notifica relativa alla convalida o meno della domanda e che talvolta riserva brutte soprese.
Convalida domanda e punteggi
Gli interessati ricevono la succitata lettera di notifica all’indirizzo di posta elettronica inserito su Istanze Online (IOL), visualizzando nella medesima i punteggi attribuiti per il movimento e le voci del modulo domanda ritenute valide. Ecco la mail che si riceve (quella di seguito riportata riguarda un docente della scuola dell’infanzia):
Gentile ***,
con la presente Le comunichiamo che la domanda di Trasferimento per la scuola dell’infanzia relativa all’Anno scolastico 2025/26 da Lei presentata tramite il portale “Presentazione istanze on-line”, a disposizione sul sito ufficiale del Ministero, e’ stata convalidata dall’Ufficio Scolastico Provinciale di competenza.
La lettera di notifica con i punteggi che le sono stati attribuiti per il movimento e con le voci del modulo domanda ritenute valide può essere consultata accedendo alla sezione “Archivio” presente sulla Home Page del portale.
La preghiamo di prendere visione dei dati presenti sul documento e, nel caso dovesse riscontrare incongruenze, La invitiamo a darne comunicazione all’Ufficio Scolastico Provinciale entro i termini indicati nella Lettera di Notifica.
La lettera di notifica, dunque, è su IOL nella sezione Archivio.
Evidenziamo che la domanda può essere non convalidata, ad esempio, perché il docente non ha i requisiti richiesti oppure perché ha dichiarato qualcosa nel modulo poi non attestato dai relativi allegati.
Cosa controlla l’USP
In fase di convalida, ricordiamolo, gli Uffici scolastici provinciali controllano (a titolo esemplificativo):
- se chi ha presentato l’istanza poteva farlo
- se sono state rispettate le condizioni previste per la fruizione di una delle deroghe che consento la presentazione dell’istanza ai docenti vincolati
- se sono state rispettate le condizioni previste per la fruizione di eventuale precedenza
- le dichiarazioni effettuate nell’istanza e gli allegati attestanti le medesime
- se quanto dichiarato consente effettivamente di ottenere i punteggi di cui alle tabelle di valutazione
Reclamo
Qualora nella lettera di notifica si riscontri qualche errore ovvero si ritenga che i punteggi attribuiti siano errati, l’interessato potrà presentare reclamo all’ATP competente.
Stando al CCNI 25/28 e all’OM n. 36/2025:
- il reclamo va presentato entro 10 giorni dalla ricezione della lettera di notifica e comunque entro il quinto giorno prima della data di comunicazione al SIDI delle domande; considerato che tale data è fissata al 28 aprile, il reclamo può essere presentato al massimo entro il 23 aprile 2025;
- il reclamo va presentato all’Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata);
- il reclamo si può presentare avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza;
- l’ATP procede all’esame del reclamo entro i 10 giorni successivi e comunque non oltra la data di inserimento in SIDI delle domande di mobilità (ossia entro il 28 aprile);
- l’ATP procede, secondo la suddetta tempistica, agli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati;
- le decisioni sui reclami sono atti definitivi, come disposto dall’art. 17 del CCNI 2025/28.
MODELLO DI RECLAMO (utilizzabile se l’ufficio Scolastico non ne mette a disposizione uno specifico).
Per i tempi di reclamo consigliamo comunque di seguire le indicazioni specifiche dell’ufficio Scolastico che, per ottimizzare i tempi, potrebbe richiedere l’invio del reclamo anche con un periodo temporale inferiore ai 10 giorni.
Quesito
Sono un’insegnante della scuola primaria passata in ruolo da concorso ordinario. Quest’anno ho presentato la domanda di passaggio di cattedra alla secondaria di 2^grado, avendo la laurea in lingue e l abilitazione all insegnamento della lingua inglese conseguita con pas nel 2014. Il csa della mia provincia non ha accolto la mia domanda di mobilità, dicendo che l abilitazione con pas non è valida. Siccome non dava accesso alle gae ma consentiva solo l inserimento in seconda fascia delle graduatorie d istituto, PER LOGICA non può essere valida per il passaggio di cattedra. Mi chiedevo se questo fosse corretto. Ringrazio per l attenzione e porgo cordiali saluti
Qualsiasi abilitazione non poteva e non può dare accesso alle GaE che, già all’epoca, erano ad esaurimento da tempo e non prevedevano nuovi ingressi. Le GaE, infatti, sono state trasformate ad esaurimento dalla legge di Bilancio n. 296 del 27 dicembre 2006, per cui non sono stati previsti più nuovi inserimenti, eccetto una deroga avvenuta nel 2009.
Inoltre, a prescindere dal corso tramite cui è stata acquisita, l’abilitazione (se tale è) è sempre valida.
Pertanto, considerato che la lettrice è in possesso dell’abilitazione e presumendo che abbia già superato l’anno di prova nel ruolo di attuale titolarità (altro requisito richiesto per la mobilità professionale) ha titolo a partecipare alla mobilità per ottenere il passaggio di ruolo richiesto.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
Corsi
Concorso DSGA, prova orale: 10 webinar, 25 ore di lezione, casi operativi e modelli documentali + TIC + Inglese. Preparati con noi
Cittadinanza Digitale, corso in coerenza con i principi dell’Educazione Civica e con le Linee guida del Ministero dell’Istruzione
Orizzonte Scuola PLUS
Adempimenti di fine anno scolastico: prassi + circolari e documenti
Intelligenza Artificiale nelle segreterie scolastiche: semplificare e ottimizzare il lavoro quotidiano. Corso gratuito utile per DSGA, segretari e Dirigenti
Invia il tuo quesito a [email protected]
Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza
privata.