Mobilità docenti 2025/26: possibile chiedere passaggio ruolo per classi di concorso aggregate, abilitazione conferita per decreto

Il prossimo CCNI mobilità recepirà le norme di cui al DM 255/2023 relativo all’accorpamento delle classi di concorso. Conseguenze.
Classi concorso accorpate
Con il DM n. 255/2023 il MIM ha proceduto alla razionalizzazione e accorpamento di alcune classi di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado. Nello specifico, sono queste le classi di concorso oggetto di accorpamento:
- A-01 nuova denominazione: Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-01 e ex A-17)
- A-12 nuova denominazione: Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-12 e ex A-22)
- A-22 nuova denominazione: Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-24 e ex A-25)
- A-30 nuova denominazione: Musica nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-29 e ex A-30)
- A-48 nuova denominazione: Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-48 e ex A-49)
- A-70 nuova denominazione: Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-70 e ex A-72)
- A-71 nuova denominazione: Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-71 e ex A-3).
Nonostante l’accorpamento, come scritto più volte, i ruoli restano distinti per cui:
- nelle procedure concorsuali si formulano graduatorie distinte per i due ruoli di appartenenza;
- si compilano graduatorie distinte per l’attribuzione delle supplenze.
Docenti con una delle abilitazioni del dm 255/2023
I docenti abilitati in una delle succitate classi di concorso, sono da considerare abilitati anche per l’altra classe di concorso di aggregata, ai sensi di quanto indicato nella tabella A allegata al summenzionato DM 255/23, per ciascuna nuova classe di concorso.
Così, ad esempio, leggiamo per la A-12 “Sono titoli abilitanti per l’insegnamento delle discipline comprese nella classe di concorso anche le abilitazioni dei pregressi ordinamenti:
43/A – “Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media” e 50/A- “Materie
letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado”; A-12 “Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado” e A-22 “Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado”.
Abilitazione con i nuovi percorsi abilitanti
Lo stesso dicasi per chi si è abilitato (a.a. 2023/24) con i nuovi percorsi abilitanti di cui al DPCM del 24 agosto 2023, come si legge nell’art. 4, comma 4, del DM 621/2024 che ha autorizzato i citati percorsi per l’a.a. 2023/24:
I docenti che acquisiscono l’abilitazione all’insegnamento in una delle classi di concorso che sono confluite, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito adottato di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca del 22.12.2023, n. 255 nelle classi A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A71 sono da considerarsi abilitati per tutti gli insegnamenti compresi nell’aggregazione e per la nuova classe di concorso.
Il Ministero lo ha poi specificato con una FAQ
6) La pubblicazione dei successivi decreti ministeriali del 20/11/2023 (GU n. 12 del 16/1/2024) e del 22/12/2023 (GU n. 34 del 10/2/2024), finalizzati alla revisione e all’aggiornamento di alcune classi di concorso attraverso la rettifica dei requisiti di ammissione e/o l’accorpamento di più classi, comporta l’inconveniente che coloro che svolgono il percorso si troveranno ad essere abilitati in classi di concorso attivate sulla base di una normativa in parte superata.
Il decreto di autorizzazione posti prevede che i docenti che acquisiscono l’abilitazione all’insegnamento in una delle classi di concorso che sono confluite, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito adottato di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, n. 255 del 22.12.2023, nelle classi A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A-71 sono da considerarsi abilitati per tutti gli insegnamenti compresi nell’aggregazione e per la nuova classe di concorso.
I nuovi percorsi a.a. 2024/25 dovrebbe essere strutturati in virtù della nuova disciplina, prevedendo attività afferenti alle due classi di concorso aggregate e appartenenti alla secondaria di primo e secondo grado.
OM mobilità a.s. 2024/25
Il CCNI 2022/25 sulla mobilità del personale docente è stato sottoscritto in data 18 maggio 2022, quindi antecedentemente al DM 255/2023, ragion per cui non poteva contenere le disposizioni discendenti dal citato decreto. Nonostante ciò, alla luce della novità, lo scorso anno è già stato consentito ai docenti abilitati in una delle classi di concorso aggregate di chiedere il passaggio di ruolo per l’altra classe oggetto di aggregazione, come disposto dall’art. 14, comma 3, dell’OM n. 30/2024 che ha disciplinato la mobilità per l’a.s. 2024/25:
Può chiedere il passaggio di ruolo il personale in possesso dei titoli di studio, delle abilitazioni o delle idoneità previste CCNI 2022 e che abbia superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza. L’abilitazione per una delle classi di concorso oggetto di accorpamento ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione del merito di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca del 22 dicembre 2023, n.255, consente il passaggio sull’altra classe di concorso accorpata.
Mobilità 2025/26
Il nuovo contratto 2025/28, come detto, non può non recepire la novità di cui al DM 255/2023. Pertanto, come accaduto lo scorso anno, anche per l’a.s. 2025/26 (e per gli anni a venire) i docenti già abilitati per una delle classi di concorso oggetto di aggregazione potranno presentare domanda di passaggio di ruolo per l’altra classe di concorso aggregata, anche se per quest’ultima non ha svolto una specifica procedura di abilitazione.
L’abilitazione è conseguita per decreto.
Così ad esempio un docente titolare e abilitato per la ex A-17 (Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado) potrà presentare domanda di passaggio di ruolo per la ex A-01 (Arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado). Al netto dei vincoli previsti dal medesimo CCNI: Mobilità docenti 2025/26: vincoli, e IPOTESI NOVITÀ deroghe più ampie per figli fino a 14/16 anni e genitori over 65
Questi i requisiti per chiedere il passaggio di ruolo:
A. passaggio ruolo posto comune:
- superamento dell’anno di prova nel ruolo di attuale titolarità al momento della presentazione della domanda;
- possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto (nel caso della secondaria dell’abilitazione relativa alla classe di concorso richiesta o comunque di appartenenza);
B. passaggio ruolo posto di sostegno:
- superamento dell’anno di prova nel ruolo di attuale titolarità al momento della presentazione della domanda;
- specializzazione su sostegno per il grado richiesto.
In quest’ultimo caso, si tratterebbe di una novità, come abbiamo approfondito in Mobilità docenti 2025/26: requisiti per il passaggio di ruolo. Differenza posto comune e NOVITÀ per sostegno
Attendiamo comunque il CCNI 25/28, che sarà ormai sottoscritto a breve, per la conferma di quanto detto.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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