Mobilità docenti 2025/26: condizione deroga genitore, posti per passaggio ruolo e requisiti per presentare istanza

Le domande di trasferimento e passaggio di ruolo/cattedra si possono presentare sino al prossimo 25 marzo. Deroga genitori, passaggio di ruolo e posti destinati alla terza fase.
Vincolo preferenza, deroga e requisiti passaggio ruolo
Quesito 1
Io sono docente di ruolo alla scuola primaria. Ho ottenuto il passaggio di ruolo da infanzia a primaria nell’anno 2023/24 e, in seguito a superamento di anno di prova, ho ottenuto il trasferimento su scuola puntuale per l’anno in corso. Sono residente nello stesso comune di mia madre (lei è domiciliata da me anche se la sua residenza è in altro appartamento dello stesso comune) che quest’anno compirà 71 anni. Essendo quindi residente nello stesso comune di mia madre, posso chiedere il passaggio di ruolo nella classe a018 (dispongo di laurea, 24 CFU, 30 CFU e specializzazione sul sostegno classe infanzia) e su a019 ( laurea, 24 CFU titolo sostegno infanzia ma non ho preso i 30 CFU)? In attesa di cortese riscontro porgo cordiali saluti
La nostra lettrice, pur essendo sottoposta al vincolo dovuto al fatto di essere stata trasferita nell’a.s. 24/25 su preferenza puntuale (ossia in una delle scuole indicate nella domanda), potrebbe presentare domanda di mobilità in virtù della deroga prevista dal CCNI 25/28 per il genitore ultrasessantacinquenne. Al riguardo, precisiamolo, non è richiesto che il genitore viva nello stesso appartamento del figlio, ma è sufficiente che sia residente (da almeno tre mesi alla data di pubblicazione dell’OM 36/25) nel comune richiesto. Abbiamo usato il condizionale riguardo alla presentazione della domanda di passaggio di ruolo, in quanto non sappiamo se con “30” CFU la lettrice intenda l’abilitazione (come sembrerebbe). Il possesso dei 24 CFU è ininfluente ai fini del passaggio.
Questi i requisiti completi per il passaggio di ruolo su posto comune:
- superamento dell’anno di prova nel ruolo di attuale titolarità al momento della presentazione della domanda;
- possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto (nel caso della secondaria dell’abilitazione relativa alla classe di concorso richiesta o comunque di appartenenza).
Passaggio di ruolo che può essere richiesto per un solo grado di istruzione (dell’infanzia, primaria, scuola secondaria di I grado o scuola secondaria di II grado), per una o più province. Nell’ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso grado di scuola (in tal caso parliamo di richiesta di passaggio per la secondaria di I grado o di II grado), presentando tante domande quanti sono i passaggi richiesti (ossia le classi di concorso richieste).
Ritornando al quesito, la nostra lettrice supera il vincolo grazie alla deroga per il genitore, ha superato l’anno di prova nel ruolo di attualità titolarità e, se è in possesso dell’abilitazione per le classi di concorso di interesse, può presentare domanda di passaggio di ruolo. Se così fosse, inoltre, dovrà presentare tante domande quante sono le classi di concorso richieste nell’ambito del secondo grado.
Per completezza, ricordiamo che il vincolo cui è soggetta la lettrice è disciplinato dall’art. 2/2 del CCNI 25/28, in base al quale il docente che ottiene il trasferimento o il passaggio in una delle sedi indicate puntualmente (con codice scuola) nella domanda non può presentare presentare istanza – sia di trasferimento che di passaggio – per il triennio successivo, a meno che non rientri in una delle DEROGHE previste dal succitato CCNI 25/28 (come nel caso della lettrice). Il vincolo si applica a tutte e tre le fasi della mobilità, quindi ai trasferimenti comunali, provinciali e interprovinciali, nonché ai passaggi di ruolo/cattedra provinciali e interprovinciali. Il vincolo in esame, infine, non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13/1 dell’Ipotesi di CCNI, se soddisfatti nel movimento, secondo quanto detto sopra (ossia in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda), in un comune o distretto sub comunale diverso da quello in cui si applica la precedenza; non si applica altresì ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti su una preferenza espressa.
Percentuali posti per fase
Quesito 2
Ipotizzando che alla fase tre della mobilità residui un solo posto (come sa ci sono classi di concorso che prevedono ogni anno pochissimi posti, in alcuni casi zero o una singola disponibilità per provincia, vedi il liceo musicale); è possibile ottenere, avendone tutti i requisiti, il passaggio di ruolo? Intendo qualora nessuno chiedesse trasferimento interprovinciale. Leggevo che si dovrebbe scorrere nel rispetto delle aliquote… Se così non fosse per talune classi di concorso (dove i corsi a pagamento sono stati attivati per favorire passaggi e art. 36) non si potrà MAI ottenere il passaggio richiesto. La ringrazio sin da ora per la gentilezza e professionalità con la quale mi ha sempre risposto.
Qualora nella terza fase residuasse soltanto un posto, lo stesso andrebbe ai trasferimenti interprovinciali, come si legge nella tabella esemplificativa riportata nell’art. 8 del CCNI 25/28. Come afferma il lettore, però, nel rispetto delle aliquote, nel caso in cui terminate le operazioni di mobilità territoriale l’aliquota dei posti destinati non venga esaurita, i posti residui sono destinati alla mobilità professionale, salvaguardando il personale in esubero sulla provincia. Quindi quanto ipotizzato potrebbe verificarsi.
Per completezza ricordiamo le percentuali di posti destinate a ciascuna delle tra fasi della mobilità.
Ecco quali sono:
- i trasferimenti comunali e provinciali si effettuano sul 100% dei posti disponibili in ciascuna provincia;
- alla terza fase è destinato il 50% dei posti disponibili al termine della seconda fase, ossia al termine dei trasferimenti provinciali. Il restante 50% è destinato alle immissioni in ruolo;
- nell’ambito della divisione dei posti al 50% tra terza fase della mobilità e immissioni in ruolo, l’eventuale posto dispari è assegnato ad anni alterni all’una o alle altre: nell’a.s. 25/26 è assegnato alla mobilità, nell’a.s. 26/27 alle immissioni in ruolo, nell’a.s. 27/28 nuovamente alla mobilità;
- il 50% destinato alla terza fase della mobilità è ulteriormente suddiviso fra: trasferimenti interprovinciali (25%) e passaggi di ruolo/cattedra provinciali e interprovinciali (25%).
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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