Mobilità docenti 2025/26, alcune domande non sono state accolte. Ecco perché, quali errori sono stati commessi

Domanda di mobilità del personale docente per l’anno scolastico 21025/26: gli Uffici Scolastici sono alle prese con la valutazione delle domande presentate entro il 25 marzo. Non tutte le domande però sono accoglibili, alcune devono essere rigettate perché sono state compilate in maniera non conforme a quanto richiesto dal CNNI 2025/28.
L’Ufficio Scolastico di Bari propone un recap degli errori più comuni commessi, che rendono impossibile accogliere la domanda.
Docenti vincolati per aver ottenuto mobilità su scuola, scelta puntuale
Art. 1 co. 2 OM n. 36/25: “Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del CCNI 2025, il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di istituzione scolastica, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Il vincolo opera per i movimenti di ciascuna delle tre fasi della mobilità.
Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI 2025, e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa”;
Docenti vincolati che non usufruiscono di deroghe
Art. 2 co. 3 OM n. 36/25: “Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e dell’articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, permangono presso l’istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova”;
Mancata indicazione dell’abilitazione o specializzazione sostegno per il passaggio di cattedra/ruolo
Art 3 co. 13 OM n. 36/25: “Le domande di passaggio di cattedra o di ruolo debbono contenere l’indicazione della specifica o delle specifiche abilitazioni possedute, ove necessarie per ottenere il passaggio, o del titolo di specializzazione per l’accesso a scuole con finalità speciali.
Altri casi, relativi alle deroghe
Reclamo avverso la valutazione dell’Ufficio Scolastico
Qualora nella lettera di notifica ricevuta dall’Ufficio Scolastico il docente riscontri qualche errore ovvero si ritenga che i punteggi attribuiti siano errati, l’interessato potrà presentare reclamo all’ATP competente.
(utilizzabile se l’ufficio Scolastico non ne mette a disposizione uno specifico).
Per i tempi di reclamo consigliamo di seguire le indicazioni specifiche dell’ufficio Scolastico che, per ottimizzare i tempi, potrebbe richiedere l’invio del reclamo anche con un periodo temporale inferiore ai 10 giorni.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).