Mobilità docenti 2024: verso la deroga al vincolo per genitori con figli fino a 12 anni, caregivers e disabilità
Mobilità docenti 2024: la trattativa per la nuova ordinanza dovrebbe chiudersi domani 21 febbraio. Una trattativa record, con un CCNI già stipulato per il triennio 2022/25, ma che potrebbe essere integrato alla luce delle novità che i sindacati firmatari del CNNL 2019/21 hanno sottoscritto con la firma dello scorso 18 gennaio.
A darne notizia la CISL Scuola, anche se non si conoscono ancora i dettagli dell’integrazione.
Il sindacato guidato da Ivana Barbacci afferma “la trattativa con l’Amministrazione – prosegue Barbacci – si è indirizzata verso un’integrazione del CCNI 2022/25, tutt’ora vigente, che dovrebbe recepire le novità introdotte nel CCNL da poco sottoscritto”.
Non sappiamo se nel corso della trattativa c’è spazio per modificare le regole inserite nel CCNL (bisognerebbe stabilire ad es. se la domanda potrà essere presentata con precedenza o meno ma soprattutto quale sarà l’ordine con il quale queste categorie verranno trattate).
Anche il sindacato FLC CGIL comunica
“Non è una revisione strutturale del testo in quanto il CCNI resta il riferimento per le prossime operazioni anno scolastico 2024/2025, ma le importanti acquisizioni ottenute con il contratto nazionale sottoscritto in via definitiva il 18 gennaio scorso devono essere recepite per adempiere alla regolare presentazione delle domande. Il richiamo è al campo dei diritti soggettivi dei genitori e dei caregivers (articolo 34 comma 8 del CCNL 2019-2021) per i quali viene prevista la garanzia di accesso alla mobilità anche in deroga ai vincoli di permanenza sulla sede.”
Ecco cosa dispone il CCNL 2019/21 sulla mobilità del personale docente
L’art. 30 afferma
Sono oggetto di contrattazione integrativa:
a) a livello nazionale:
a1) le procedure e i criteri generali per la mobilità professionale e territoriale, incluse le modalità di l’applicazione dell’art. 58 del D.L. 73/2021, convertito in Legge 106/2021, fatte salve le disposizioni di legge;
Con l’indicazione del DL 73/2021 si richiama il vincolo sulla mobilità, cioè blocco della domanda di trasferimento interprovinciale su qualsiasi sede espressa.
Con “fatte salve le disposizioni di legge” si richiama invece il DL 44/2023, che ha reintrodotto il vincolo triennale di permanenza per i docenti neoassunti.
Deroghe al vincolo neoassunti
- Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;
- durante i tre anni di blocco, i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo.
Ai docenti assunti da GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo si applica un vincolo ancora più restrittivo, non essendo prevista la deroga per legge 104.
Altre deroghe (deroghe CCNL, art. 34 comma 8)
Le deroghe andrebbero a tutelare alcune categorie individuate
“Fermo restando quanto previsto dall’art. 42/bis del d.lgs n. 151 del 2001, i lavoratori cui si applicano gli istituti disciplinati dal citato d.lgs. n. 151 del 2001 è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del medesimo decreto, con la persona con disabilità da assistere. Analoga disciplina si applica per il personale indicato all’art. 21 della legge 104/1992”
La sindacalista parla di “un’intesa che consenta di chiudere rapidamente il confronto rispondendo positivamente a molte attese della categoria”.
La trattativa potrebbe chiudersi nella giornata di domani.