Mobilità docenti 2024: punteggio di ricongiungimento si valuta solo per il comune di residenza del familiare
Il docente che partecipa alla mobilità può valutare 6 punti aggiuntivi per il ricongiungimento familiare, ma solo nel comune di residenza del familiare. Niente punteggio aggiuntivo per le altre preferenze.
Punteggio esigenze di famiglia nella tabella di valutazione
Il punteggio che si può valutare per la mobilità viene calcolato sulla base della tabella di valutazione allegata al CCNI.
Si tratta della Tabella A per il trasferimento e della Tabella B per la mobilità professionale
Tabella A
La tabella A è la tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo
Questa tabella comprende le seguenti tre sottotabelle:
A1 – Anzianità di servizio
A2 – Esigenze di famiglia
A3 – Titoli generali
Tabella B
La tabella B è la tabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale del personale docente ed educativo
Questa tabella comprende le seguenti due sottotabelle:
B1 – Anzianità di servizio
B2 – Titoli generali
Valutazione del punteggio per esigenze di famiglia
Il punteggio per esigenze di famiglia, in base a quanto stabilito nelle succitate tabelle, si può valutare solo nella domanda di trasferimento, mentre non è previsto tale punteggio nella mobilità professionale. Niente esigenze di famiglia, quindi, sia per il passaggio di cattedra che per il passaggio di ruolo.
Questo punteggio prevede le seguenti voci:
A) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli ……………………..punti 6
B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni …………………..punti 4
C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro ………………punti 3
D) per la cura e l’assistenza dei figli disabili fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto ………………punti6
Quando si valuta il punteggio di ricongiungimento nella domanda di trasferimento
Il punteggio di ricongiungimento spetta nel comune di residenza del coniuge oppure, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, nel comune di residenza dei genitori o dei figli
E’ utile chiarire che ai sensi della legge 76 del 20 maggio 2016 per coniuge si intende anche la parte dell’unione civile.
Come chiarisce la nota 6) della tabella di valutazione, questo punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell’ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.
La residenza del familiare a cui si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell’iscrizione stessa
Dall’iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratta di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell’ordinanza.
Il punteggio di ricongiungimento spetta per tutte le scuole ubicate nel comune. Nel caso in cui nel comune dove si registra l’esigenza familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente o sedi di organico) il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, oppure per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare.
Niente esigenze di famiglia per i trasferimenti all’interno del Comune
Il punteggio di ricongiungimento può essere valutato nella mobilità territoriale sia provinciale che interprovinciale, esclusi però i movimenti della I fase, cioè i trasferimenti nel comune di titolarità
Questo impedimento è chiaramente stabilito nel contratto sulla mobilità, come di seguito indicato, nella parte dell’allegato 1 relativa alla I Fase dei movimenti:
“Per ciascuna delle operazioni l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base dei soli elementi di cui alle sezioni A1 e A3 della Tabella A di valutazione dei titoli, allegata al presente contratto. Per il personale titolare in altro comune trasferito nell’ultimo ottennio per soppressione di posto che chiede di tornare al plesso, circolo, scuola, istituto e al comune di precedente titolarità, non sono attribuiti i punteggi relativi alle esigenze di famiglia (sez. A2 della tabella A di valutazione), limitatamente alla preferenza riferita alla sola istituzione scolastica o circolo di precedente titolarità. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”
Se il comune di ricongiungimento coincide con il comune di titolarità, non sarà possibile, quindi, valutare i 6 punti aggiuntivi per le altre scuole ubicate in questo comune
Conclusioni
Il docente che presenta domanda di trasferimento potrà, pertanto, valutare i 6 punti di ricongiungimento nella sua domanda, se il trasferimento non è richiesto nel comune in cui è titolare.
Il punteggio sarà valutato per tutte le scuole ubicate nel comune di ricongiungimento, richieste sia con preferenza analitica che con preferenza sintetica nel comune. In quest’ultimo caso saranno prese in esame tutte le scuole del comune, anche quelle non richieste analiticamente.
Non vi è alcun vincolo nell’indicazione delle preferenze, sia per quanto riguarda la tipologia che l’ordine di inserimento.
Nessun obbligo, quindi, per richiedere l’intero comune di ricongiungimento con preferenza sintetica o per inserire le preferenze nel comune di ricongiungimento come prime preferenze.
La sua domanda di trasferimento sarà valutata, quindi, con punteggio diversificato, senza i 6 punti di ricongiungimento per le scuole richieste ubicate in altri comuni, con i 6 punti per le scuole richieste nel comune di ricongiungimento.
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