Mobilità docenti 2024, punteggio aggiuntivo una tantum: come si acquisiva e come si perde

Nella mobilità, tra le voci riguardanti l’anzianità di servizio, vi è quella relativa all’attribuzione di un punteggio aggiuntivo una tantum. Come si acquisivano e come si perdono i 10 punti.
Mobilità
I docenti interessati, com’è noto, hanno presentato domanda di trasferimento e/o passaggio (di ruolo/cattedra) entro il 16 marzo u.s. Adesso le operazioni procedono secondo la tempistica indicata sempre nell’OM 30/2024:
- comunicazione al SIDI dei posti disponibili: termine ultimo 18 aprile 2024
- comunicazione al SIDI delle domande di mobilità: termine ultimo 23 aprile 2024
- pubblicazione movimenti: 17 maggio
Intanto, gli ATP stanno procedendo alla convalida delle domande presentate con l’assegnazione del punteggio spettante. Come detto all’inizio, tra le voci relative all’anzianità di servizio vi è quella riguardante il punteggio aggiuntivo una tantum, che va attribuito secondo le disposizioni di cui alla Tabella A – Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo – allegata al CCNI 2022/25.
Punteggio aggiuntivo
A chi spetta
Così leggiamo nella sezione A1, punto D, della citata Tabella A:
D) a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e fino all’a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo di Punti 10.
Dunque, il punteggio aggiuntivo una tantum:
- spetta ai docenti che, a partire dalla mobilità per l’a.s. 2000/2001 e sino all’a.s. 2007/2008, non hanno presentato domanda di trasferimento o passaggio provinciale oppure, pur avendola presentata, l’abbiano revocata entro i previsti termini;
- affinché si realizzino le condizioni suddette è necessario aver prestato servizio nella stessa scuola (nel periodo considerato), per non meno di 4 anni consecutivi: l’anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale; le condizioni si sono realizzate anche se si è ottenuto, nel periodo appena considerato, un trasferimento in diversa provincia;
- spetta anche ai docenti che (sempre nel periodo considerato) abbiano presentato in ambito provinciale domanda: condizionata di trasferimento, in quanto soprannumerari; di trasferimento per la scuola primaria tra i posti comune e lingua nell’organico della stessa scuola di titolarità; domanda di rientro nella scuola di ex titolarità, nell’ottennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell’art. 13/1 del CCNI 2022/25.
Una volta acquisito il punteggio aggiuntivo in esame si perde soltanto nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria.
Il punteggio in esame, invece, non si perde nei seguenti casi:
- non lo perde il docente individuato soprannumerario e trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, il quale ottenga, nel corso del periodo (ottennio) di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell’art. 13/1 del CCNI 2022/25, il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda o l’assegnazione provvisoria;
- non lo perde il docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità;
- non si perde per la sola presentazione della domanda di mobilità, anche nella provincia.
Tale punteggio, infine, non è attribuibile ai docenti ex DOS negli anni interessati.
Quesito
Sono una docente di scuola primaria. Ho fatto domanda di mobilità e alla voce punteggio aggiuntivo ho risposto SI. Nella lettera di convalida della domanda non mi sono stati riconosciuti i 10 punti del bonus: non capisco perché. Ho letto il contratto e al punto 5 ter recita che il bonus si acquisisce se non si presenta domanda di mobilita volontaria o passaggio di ruolo in ambito provinciale (non parla di assegnazione provvisoria) e io non l’ho fatta mai volontaria ma condizionata perché perdente posto. Poi dice che una volta acquisito si perde se si ottiene un movimento provinciale volontario e non è il mio caso. I miei movimenti all’interno della provincia di Catania furono d’ufficio perché perdente posto. Successivamente all’acquisizione del bonus ho richiesto e ottenuto il trasferimento interprovinciale e questo la norma dice che non causa la perdita del bonus.
Le lettrice non indica gli anni in cui non ha presentato domanda di mobilità in ambito provinciale. Ricordiamo, infatti, che l’arco temporale, in cui era possibile acquisire il punteggio in esame (secondo quanto sopra illustrato), non presentando domanda provinciale di mobilità volontaria, è iniziato con le operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/2001 ed è terminato con le operazioni di mobilità per l’a.s. 2007/08. Se la lettrice non ha presentato domanda di trasferimento/passaggio provinciale durante tale arco temporale, il punteggio aggiuntivo le spetta perché, se è vero che la stessa ha ottenuto un trasferimento provinciale, è altrettanto vero che si è trattato di un trasferimento d’ufficio (perché non soddisfatta con la domanda condizionata) e nella nota alla Tabella (letta anche dalla lettrice) lo si indica esplicitamente:
Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito
provinciale:
– domanda condizionata di trasferimento, in quanto individuati soprannumerari;
– domanda di trasferimento per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell’organico dello stesso
circolo di titolarità;
– domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nell’ ottennio di fruizione del diritto alla precedenza di
cui ai punti II e V dell’art. 13, comma 1 del CCNI.
Quanto al fatto di aver ottenuto il trasferimento interprovinciale, come dice la stessa lettrice, ciò non fa perdere il punteggio in esame, in quanto (nota 5-ter):
Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria.
In definitiva, alla lettrice il punteggio spetta alle seguenti condizioni:
- se l’arco temporale, in cui la lettrice non ha presentato domanda di mobilità in ambito provinciale, è quello sopra riportato;
- se il trasferimento ottenuto in provincia è stato a domanda condizionata oppure d’ufficio senza aver presentato domanda (ai fini dell’acquisizione);
- se il trasferimento ottenuto in provincia, dopo l’acquisizione del punteggio, è stato d’ufficio senza aver prodotto domanda o a domanda condizionata. In tal caso, il punteggio aggiuntivo non si perde nemmeno se, nel corso del periodo di fruizione della precedenza di cui ai punti II (rientro nella scuola di ex titolarità) e V (rientro nel comune di ex titolarità) dell’art. 13/1 del CCNI 2022/25, la lettrice abbia ottenuto il rientro nella scuola o comune di precedente titolarità, il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda ovvero l’assegnazione provvisoria.
[Abbiamo riportato le due casistiche (punti 2 e 3 sopra illustrati), in quanto la lettrice non specifica se il trasferimento d’ufficio è venuto nel periodo di maturazione del punteggio aggiuntivo oppure dopo o ancora prima e dopo]
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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