Mobilità docenti 2024: tre fasi, quali sono i posti disponibili e come si assegnano le cattedre. Come funziona il sistema
In attesa della prossima mobilità, i docenti interessati iniziano a porsi diverse domande sulla compilazione dell’istanza e sul funzionamento del sistema informatico. Assegnazione cattedre.
Fasi mobilità
Le operazioni di mobilità territoriale (trasferimenti) e professionale (passaggio di ruolo/cattedra) si svolgono secondo tre distinte fasi:
- I fase: Trasferimenti all’interno del comune;
- II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
- III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.
Percentuali e fasi
Alle suddette fasi sono destinate precise percentuali di posti:
- le prime due fasi sono effettuate sul 100% delle disponibilità;
- la terza fase è effettuata sul 50% delle disponibilità residue al termine delle prime due fasi, percentuale a sua volta suddivisa fra trasferimenti interprovinciali (25%) e passaggi di ruolo/cattedra (25%). Il restante 50% di posti, residuato dalle prime due fasi, è destinato alle immissioni in ruolo.
Ai fini della suddetta ripartizione dei posti tra terza fase della mobilità e immissioni in ruolo, l’eventuale posto dispari è assegnato, ad anni alterni, a favore delle assunzioni in ruolo ovvero alle operazioni di mobilità; nel 2024/2025, l’eventuale posto dispari è assegnato alle immissioni in ruolo.
Disponibilità
I posti disponibili per le operazioni di mobilità, come leggiamo nell’articolo 8 del CCNI 2022/25, sono i seguenti:
- le cattedre ed i posti, istituiti ex novo per l’organico dell’autonomia di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare;
- le cattedre ed i posti già vacanti all’inizio dell’anno scolastico o che si dovessero rendere vacanti a qualsiasi altro titolo, la cui vacanza venga comunicata al sistema informativo entro i termini previsti per la comunicazione dei dati al sistema medesimo;
- le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo indeterminato
Alle succitate disponibilità vanno aggiunti posti e cattedre che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario in provincia. Analogamente, come si legge sempre nel succitato articolo 8 del CCNI 2022/25, i posti e le cattedre che si dovessero rendere disponibili per effetto dei movimenti in uscita della terza fase vanno ad incrementare le disponibilità per la mobilità in ingresso, ferme restando le percentuali di posti destinate a tale fase (vedi sopra) e la suddivisione tra trasferimenti interprovinciali e passaggi di ruolo/cattedra (vedi sopra). Evidenziamo che, qualora al termine delle operazioni di mobilità:
- territoriale (trasferimenti), l’aliquota dei posti destinata alla stessa (25%) non sia esaurita, i posti residui sono destinati alla mobilità professionale, fatta salva la salvaguardia del personale in esubero sulla provincia;
- professionale (passaggi), l’aliquota dei posti destinata alla stessa (25%) non sia esaurita, i posti disponibili residui sono destinati alla mobilità territoriale, fermo restando il rispetto del contingente destinato alla mobilità territoriale (25%) e professionale (25%).
Evidenziamo che dalle disponibilità iniziali, negli ultimi anni, sono stati sottratti i posti destinati alle procedure straordinarie di assunzione, che hanno previsto un’articolazione per cui agli interessati sono stati attribuiti incarichi a tempo determinato finalizzati al ruolo. Lo stesso avverrà per l’a.s. 2024/25 nei confronti degli assunti da GPS sostegno a.s. 2023/24.
Illustrate le fasi della mobilità e le percentuali di posti ad esse assegnate, nonché le disponibilità su cui si svolgono i movimenti, ricordiamo adesso come vengono assegnati posti e cattedre nell’ambito dei movimenti.
Assegnazione cattedre
Punteggio e preferenze
I trasferimenti e i passaggi sono disposti scorrendo le varie preferenze espresse, in ordine di precedenze e punteggi di ciascuno degli aspiranti, su una della scuola indicate nella domanda, come leggiamo nell’articolo 6/5 del CCNI 2022/25. Tale articolo detta disposizioni anche per l’assegnazione della titolarità in caso di espressione di preferenze sintetiche (comune, distretto o provincia):
- al docente che ha espresso una preferenza sintetica viene assegnata la prima scuola disponibile, secondo l’ordine del Bollettino Ufficiale tuttavia, qualora la medesima prima scuola sia stata richiesta puntualmente da altro docente, la stessa è assegnata a quest’ultimo, anche con punteggio inferiore, mentre al primo viene assegnata un’altra scuola disponibile presente nella medesima preferenza sintetica. Ciò, a condizione che nella preferenza sintetica in questione vi sia più di una disponibilità, viceversa la scuola è assegnata al docente con punteggio maggiore, anche se ha espresso la preferenza sintetica. In pratica, considerato che con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole comprese nel codice sintetico, il principio è questo: in presenza di più disponibilità nella medesima preferenza sintetica, al docente che ha espresso tale preferenza sintetica viene assegnata una delle scuole presenti in essa, mentre chi ha indicato puntualmente una delle scuole presente in essa viene soddisfatto in tale ultima scuola.
Modalità assegnazione
Premettiamo che nella domanda è possibile chiedere anche cattedre orario esterne (COE), con titolarità in una scuola e completamento in una o due altre scuole. Le COE possono essere assegnate ai soli docenti che le hanno richieste (il completamento può avvenire anche in scuole non espresse nella domanda). Fatto questa doverosa premessa, indichiamo di seguito le modalità di assegnazione della cattedre ai docenti cui spetta il movimento, in caso di preferenze sia puntuali che sintetiche nonché in caso di richiesta di COE:
– 1) in caso di preferenza puntuale (singola scuola o istituto) sono esaminate in stretto ordine sequenziale:
- a) le cattedre interne alle scuole;
- b) le cattedre orario esterne stesso comune;
- c) le cattedre orario esterne tra comuni diversi;
– 2) in caso di preferenza sintetica (comune, distretto, provincia) sono esaminate in stretto ordine sequenziale:
- a) le cattedre interne per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica,
secondo l’ordine del bollettino; - b) le cattedre orario esterne con completamento all’interno del comune per ciascuna scuola o istituto,
secondo l’ordine del bollettino; - c) le cattedre orario esterne con completamento anche tra comuni diversi, secondo l’ordine del bollettino.
In caso di mancato soddisfacimento sulla preferenza esaminata, puntuale o sintetica, si procede all’esame delle successive preferenze, sempre secondo i sopra esposti criteri.
Quesito
Così chiede un nostro lettore:
Il docente ‘tizio’ vuol lasciare la sede A e chiedere trasferimento interprovinciale all’interno della stessa regione (quindi 3a fase) presso la sede B. In contemporanea il docente ‘caio’ della stessa classe di concorso di tizio, vuol lasciare la sede B e chiedere trasferimento interprovinciale all’interno della stessa regione (quindi 3a fase) presso la sede A. Entrambi richiederanno la sede secca senza altre alternative. Presupposto che non ci siano altri concorrenti in 3a fase per la medesima classe di concorso, cosa deciderà l’algoritmo? Potrebbe non accontentare né tizio né caio dal momento che i loro rispettivi posti risultano ‘occupati’? o permetterà lo scambio?
L’assegnazione delle cattedre avviene come sopra indicato, per cui i passaggi ed i trasferimenti possibili vengono disposti secondo l’ordine di graduatoria dato dal punteggio più alto, punteggio determinato sulla base degli elementi indicati nella tabella di valutazione dei titoli e validi per la specifica tipologia di movimento, scorrendo le preferenze come sopra descritto. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. Detto ciò, rispondiamo al lettore che non può verificarsi che il sistema consideri occupati i due posti, in quanto lo stesso va a verificare le richieste di ciascuno degli aspiranti al movimento (oltre a ritornare sui movimenti precedenti, per poter soddisfare gli aspiranti secondo l’ordine espresso nell’istanza), per cui: in assenza di altri concorrenti al di fuori degli interessati o di concorrenti con minor punteggio, i due docenti, che hanno espresso ciascuno la sola scuola di interesse, potrebbero essere soddisfatti.
NB: quanto scritto sulla base del CCNI 2022/25, siamo in attesa della pubblicazione dell’ordinanza per l’anno scolastico 2024/25. Pertanto, qualora vi siano delle novità in merito, le comunicheremo immediatamente tramite i nostri articoli.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
Corsi
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