Mobilità docenti 2024, dalle deroghe per docenti con figli under 12 e caregivers alle (improbabili) riserve. Tutti in attesa della domanda

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Mobilità docenti per l’anno scolastico 2024/25: quando sarà possibile presentare domanda? Se guardiamo alla tempistica dello scorso anno scolastico, le domande furono presentate tra il 6 e il 23 marzo ma le trattative per la sottoscrizione del CCNI relativo erano state avviate almeno dal precedente mese di novembre. Quest’anno i tempi si sono allungati in attesa della firma definitiva del Contratto 2029/21, che ha sancito i vincoli ma aperto anche a nuove deroghe. Sono trascorse due settimane ma non c’è ancora il via alle contrattazioni. I sindacati hanno richiesto un incontro.

Quali sono i vincoli previsti (trasferimenti e passaggi di ruolo/cattedra) e chi potrà presentare domanda per l’a.s. 2024/25.

Vincoli mobilità per chi ha ottenuto trasferimento

Ai sensi dell’articolo 2 del CCNI 2022/25 e dell’articolo 1 dell’OM 36/2023, non può presentare domanda di trasferimento e/o passaggio per il triennio successivo, il docente che:

  • ottiene il trasferimento/passaggio di ruolo-cattedra (sia provinciale che interprovinciale) su una delle preferenze puntuali (scuola) espresse nella domanda ovvero che ottiene il movimento nel comune di titolarità (tramite l’espressione del codice distretto sub-comunale); il vincolo non si applica ai trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, nonché ai beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI se soddisfatti in un comune (o distretto sub – comunale) diverso da quello in cui si applica la precedenza;
  • ottiene il trasferimento/passaggio di ruolo-cattedra interprovinciale, a prescindere dalla preferenza relativamente alla quale è soddisfatto nel movimento; il vincolo non si applica ai trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, nonché ai beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, del CCNI se soddisfatti in un comune (o distretto sub – comunale) diverso da quello in cui si applica la precedenza.

Vincoli mobilità neoassunti

A tali vincoli si aggiunge quello previsto per i neoassunti in ruolo, a decorrere dall’a.s. 2023/24, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94 che, nella nuova formulazione introdotta dal DL 44/2023, rinvia all’art. 13/5 del D.lgs. 297/94.

In base a tale disposizione, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina in ruolo, a decorrere dal 2023/24, devono restare nella scuola di assunzione (ove svolgono il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova (pertanto, possono presentare domanda dopo i citati tre anni).

Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso [precisiamo che, durante i tre anni di blocco, possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità.

I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo (l’accettazione delle supplenze è possibile solo dopo aver svolto l’anno di prova, come disposto dall’art. 3/3 del DM 138/2023)].

Sull’applicazione o meno del vincolo si è in attesa dell’esito degli emendamenti presentati al Decreto Milleproroghe 2024

Domanda trasferimento 2024/25

Alla luce di quanto detto sopra, possono presentare domanda di trasferimento i docenti a tempo indeterminato non soggetti a nessuno dei vincoli sopra riportati.

Conseguentemente, non possono presentare domanda di mobilità per l’a.s. 2024/25 i docenti che:

  • hanno ottenuto nell’a.s. 2022/23 o 2023/24 un movimento (provinciale o interprovinciale) con scelta puntuale di scuola;
  • hanno ottenuto nell’a.s. 2022/23 o 2023/24 un movimento all’interno del comune di titolarità, sia con scelta puntuale di scuola che con codice sintetico;
  • hanno ottenuto nell’a.s. 2022/23 o 2023/24 un movimento in altra provincia, sia con scelta puntuale di scuola che con codice sintetico (“comune” “distretto” “provincia”);
  • sono stati assunti in ruolo nell’a.s. 2023/24.

Nuovo Contratto 2019/21

I vincoli saranno mitigati dalla disposizione di cui all’art. 34 del CCNL 2019/21

Il citato articolo 34 prevede che è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità:

  • volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni;
  • volte al ricongiungimento con la persona con disabilità da assistere (art. 42 del D.lgs. 151/01);
  • al personale con disabilità personale di cui all’art. 21 della legge 104/1992.

Sull’applicazione di tali vincoli sarà necessario attendere la contrattazione per capire se

  • varranno come precedenza oppure no
  • cosa si intende esattamente con “caregivers”

Domanda con riserva per docenti in attesa di conseguire abilitazione

I docenti in attesa dell’avvio dei percorsi di abilitazione da 30 CFU volti al conseguimento di un’abilitazione per la scuola secondaria rivolti al personale già in possesso di abilitazione per altro grado o classe di concorso o specializzazione sostegno, chiedono se sarà prevista la possibilità di presentare domanda con riserva.

Al momento non c’è una risposta, ma l’ipotesi ci sembra alquanto improbabile dal momento che i corsi non sono stati avviati e difficilmente potranno essere conclusi in tempo per l’elaborazione dei dati della mobilità per l’anno scolastico 2024/25 per la quale si deve procedere non oltre il mese di maggio se si vuole assicurare il corretto avvio dell’anno scolastico.

Attendiamo in ogni caso l’avvio delle trattative al Ministero per capire quante novità (e sorprese) potrà riservarci il nuovo CCNI.

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