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Mobilità docenti 2024, con la firma del Contratto si apre spiraglio solo per alcune categorie

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Un docente, immesso in ruolo nel 2021/22 e con titolarità ottenuta nel 2022/23 a seguito di trasferimento, è soggetto al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione per i neoassunti?

Quesito

Così chiede un nostro lettore:

Sono un docente in ruolo dal 2021/22, ho subito ottenuto trasferimento, con titolarità su scuola nel 2022/23, e in quest’anno scolastico 23/24 ho chiesto assegnazione provvisoria, ma non sono comunque nella sede che avrei voluto. Cosa succede ora? Ho un altro anno per uscire dal blocco triennale, quindi non posso chiedere “ufficiale” trasferimento? Se non chiedo ulteriore assegnazione provvisoria cosa succede, resto dove sono o rientro nella sede di titolarità? Se chiedessi di nuovo assegnazione provvisoria ma con la sola sede che vorrei, che non è quella dove risiedo, anche se vicina, cosa accadrebbe?

Il nostro lettore, come si evince dal quesito, al momento dell’immissione in ruolo era sottoposto al vincolo di permanenza triennale per i neoassunti di cui alla previgente normativa, ossia all’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94 , come modificato dall’art. 58, comma 2, lettera f) del DL n. 73/2021, convertito con L. n. 106/2021, che prevedeva il predetto vincolo a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021. Lo stesso lettore, inoltre, ha fruito di quanto previsto dal CCNI 2022/25 sulla mobilità, secondo cui gli assunti in ruolo negli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24, potevano ottenere la sede di titolarità presentando istanza di trasferimento: in tal caso, ottenendo il trasferimento (come il nostro lettore), il vincolo decorreva dall’a.s. del trasferimento, per cui chi aveva ottenuto il trasferimento per l’a.s. 2022/23, sarebbe stato vincolato per gli anni 2022/23, 2023/24 e 2024/25.

Evidenziamo però che sulla suddetta normativa (relativa al vincolo) sono poi intervenuti il DL n. 36/2022, convertito in L. n. 79/2022, che ha modificato l’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017, e il DL 21/2022, convertito in legge n. 51/2022, che ha modificato l’art. 399/3 del D.lgs. 297/94, prevedendo che il nuovo vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, per i docenti neoassunti di tutti i gradi di istruzione, decorresse dall’a.s. 2022/23 e abolendo di fatto il “vecchio” vincolo per i neoassunti degli anni precedenti. Il vincolo, poi, in seguito alle modifiche apportate dal DL n. 44/2023 (convertito in L. n. 74/2023) all’art. 399/3 del D.lgs. 297/94, è stato rinviato di un anno e, stando alla normativa vigente, decorre dalle assunzioni a.s. 2023/24. Tutto ciò, ricordiamolo, è stato recepito dall’OM 36/2023, che ha disciplinato i movimenti per l’a.s. 2023/24 (ed ha anche disposto la disapplicazione della disciplina relativa all’ottenimento della sede di titolarità, in seguito all’entrata in vigore dell’art. 13/5 del D.lgs. 59/17).

Alla luce di quanto detto sopra, il nostro lettore non è soggetto al vincolo per i neoassunti, che sarebbe dovuto scattare dall’a.s. 2022/23, quello in cui è stato trasferito. D’altra parte, che i docenti assunti in ruolo nel 2021/22 non sono soggetti al vincolo per i neoassunti è evidenziato sempre dalla medesima OM 36/2023, anche laddove detta disposizioni per gli assunti da GPS a.s. 2021.22: I docenti nominati a tempo determinato nell’anno scolastico 2021/2022 in base alla procedura di cui all’articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal medesimo anno scolastico, non sono assoggettati al vincolo triennale di cui all’art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

La disposizione era volta a chiarire la situazione degli assunti da GPS che, assunti a tempo determinato nel 2021/22, sono stati poi immessi in ruolo nel 2022/23 con decorrenza 2021/22, per cui gli stessi non sono soggetti al vincolo triennale di cui all’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017. Il principio vige per tutti: gli assunti in ruolo nel 2021/22 non sono soggetti al vincolo di permanenza triennale, considerate le modifiche apportate e la nuova decorrenza.

In definitiva, il nostro lettore non è soggetto al vincolo triennale per i docenti neoassunti, tuttavia potrebbe comunque non poter presentare domanda, in base al movimento ottenuto per l’a.s. 2022/23:

  • se ha ottenuto un trasferimento interprovinciale, potrà presentare domanda nel corso dell’a.s. 2024/25 per l’a.s. 2025/26 (vincolo triennale di cui all’art. 2/3 del CCNI mobilità 2022/25);
  • se ha ottenuto un trasferimento provinciale ed è stata soddisfatto in una delle preferenze puntuali (scuola) espresse nella domanda, potrà presentare domanda nel corso dell’a.s. 2024/25 per l’a.s. 2025/26 (vincolo triennale di cui all’art. 2/2 del CCNI mobilità 2022/25)
  • se ha ottenuto un trasferimento nel comune di titolarità, tramite l’espressione del codice distretto sub-comunale, potrà presentare domanda nel corso dell’a.s. 2024/25 per l’a.s. 2025/26 (vincolo triennale di cui all’art. 2/2 del CCNI mobilità 2022/25);
  • se ha ottenuto un trasferimento provinciale ed è stato soddisfatto in una delle preferenze sintetiche espresse nella domanda, potrà presentare domanda già per l’a.s. 2024/25.

Quanto ai quesiti sull’assegnazione provvisoria:

  • alla fine del corrente anno scolastico, il lettore ritornerà nella scuola di titolarità, essendo l’assegnazione provvisoria un movimento annuale;
  • per l’a.s. 2024/25, potrà richiedere una sola sede e, se non soddisfatto, resterà nella scuola di titolarità (siamo comunque in attesa del prossimo CCNI).

NB: quanto detto sui vincoli potrebbe cambiare in base alle prossimo disposizioni sulla mobilità per l’a.s. 2024/25. 

Vincoli mobilità

  • Vincolo preferenza puntuale

Ai sensi dell’articolo 2/2 del CCNI 2022/25, sono soggetti al vincolo triennale i docenti che presentano domanda di trasferimento o passaggio di ruolo/cattedra sia provinciale che interprovinciale e vengono soddisfatti in una delle scuole (preferenza puntuale) indicate nella domanda oppure ottengono il movimento nel comune di titolarità attraverso la preferenza sintetica “distretto sub comunale”. Tale vincolo opera  all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa.

Sono esclusi dal vincolo i beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI, se trasferiti (o se hanno ottenuto il passaggio di ruolo/cattedra) in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, nonché i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti in una delle preferenze espresse nella domanda.

  • Vincolo movimento interprovinciale 

Ai sensi dell’articolo 2/3 del CCNI 2022/25, il docente che ottiene trasferimento/passaggio interprovinciale, indipendentemente dalla preferenza (scuole, comune, distretti e provincia) in relazione alla quale è soddisfatto, non può presentare domanda di mobilità (trasferimento e passaggio) prima di tre anni dalla precedente (domanda). 

Sono esclusi dal vincolo i docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13/1, punti I-III-IV-VI-VII-VIII, del CCNI suddetto, qualora abbiano ottenuto il movimento in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, nonché i trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.

  • Vincolo neoassunti

Ai sensi dell’articolo 399, comma 3, del D.lgs. 297/94 che, nella nuova formulazione introdotta dal DL n. 44/2023, rinvia all’articolo 13/5 del D.lgs. 59/2017, a decorrere dall’a.s. 2023/24, il docente neo immesso in ruolo deve restare nella scuola di assunzione (ove svolge il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova. Ai tre anni citati, leggiamo sempre nell’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017, si aggiunge un altro anno scolastico per una particolare categoria di docenti, ossia quelli di cui al comma 2 dell’articolo 13 e all’articolo 18 bis dello stesso D.lgs. n. 59/2017. Approfondisci

NB: quanto detto sui vincoli, derivanti dai movimenti, potrebbe cambiare in base alle prossimo disposizioni sulla mobilità per l’a.s. 2024/25. 

Ipotesi CCNL 2019/21

I vincoli succitati dovrebbero essere in parte derogati dalla nuove disposizioni di cui all’art. 34 dell’Ipotesi di CCNL 2019/21 (di cui si attende a breve la sottoscrizione definitiva, affinché le disposizioni in essa contenute diventino vigenti), secondo cui è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con:

  • il figlio di età inferiore a 12 anni;
  • la persona con disabilità da assistere, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del D.lgs. 151/01
  • Tale deroga riguarda anche i docenti con disabilità di cui all’art. 21 della legge 104/92.

Per fornire indicazioni precise in merito è necessario comunque attendere che tali disposizioni siano declinate nel prossimo CCNI sulla mobilità.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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