Mobilità docenti 2024, chi sono i “caregivers” che potrebbero avere la deroga al vincolo

Il CCNL firmato lo scorso 18 gennaio dai sindacati FLC CGIL, CISL, ANIEF, SNALS e GILDA ha introdotto una importante novità per la presentazione delle domande di mobilità del personale docente. Da un lato purtroppo i vincoli sono stati recepiti nel Contratto e il tentativo di differirli all’anno scolastico 2024/25 al momento non ha sortito effetto. Dall’altra sono state introdotte alcune deroghe.
I vincoli previsti
- Vincolo preferenza puntuale
Ai sensi dell’articolo 2/2 del CCNI 2022/25, sono soggetti al vincolo triennale i docenti che presentano domanda di trasferimento o passaggio di ruolo/cattedra sia provinciale che interprovinciale e vengono soddisfatti in una delle scuole (preferenza puntuale) indicate nella domanda oppure ottengono il movimento nel comune di titolarità attraverso la preferenza sintetica “distretto sub comunale”. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa.
Sono esclusi dal vincolo i beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI, se trasferiti (o se hanno ottenuto il passaggio di ruolo/cattedra) in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, nonché i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti in una delle preferenze espresse nella domanda.
- Vincolo movimento interprovinciale
Ai sensi dell’art. 58, comma 2 – lettera f), secondo periodo, del decreto-legge n. 73/2021 (convertito in legge 106/2021) richiamato nell’articolo 2/3 del CCNI 2022/25.
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- il docente che ottiene trasferimento/passaggio interprovinciale, indipendentemente dalla preferenza (scuole, comune, distretti e provincia) in relazione alla quale è soddisfatto, non può presentare domanda di mobilità (trasferimento e passaggio) prima di tre anni dalla precedente (domanda);
- sono esclusi dal vincolo i docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13/1, punti I-III-IV-VI-VII-VIII, del CCNI suddetto, qualora abbiano ottenuto il movimento in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;
- sono altresì esclusi dal vincolo i trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.
- Vincolo neoassunti
Ai sensi dell’articolo 399, comma 3, del D.lgs. 297/94 che, nella nuova formulazione introdotta dal DL n. 44/2023, rinvia all’articolo 13/5 del D.lgs. 59/2017, a decorrere dall’a.s. 2023/24, il docente neo immesso in ruolo deve restare nella scuola di assunzione (ove svolge il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova. Ai tre anni citati, leggiamo sempre nell’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017, si aggiunge un altro anno scolastico per una particolare categoria di docenti, ossia quelli di cui al comma 2 dell’articolo 13 e all’articolo 18 bis dello stesso D.lgs. n. 59/2017. Approfondisci
Deroghe al vincolo di mobilità
Le deroghe finora note sono
- Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;
- durante i tre anni di blocco, i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo.
Ai docenti assunti da GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo si applica un vincolo ancora più restrittivo, non essendo prevista la deroga per legge 104.
Altre deroghe (deroghe CCNL, art. 34 comma 8)
Le deroghe andrebbero a tutelare alcune categorie individuate
“Fermo restando quanto previsto dall’art. 42/bis del d.lgs n. 151 del 2001, i lavoratori cui si applicano gli istituti disciplinati dal citato d.lgs. n. 151 del 2001 è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del medesimo decreto, con la persona con disabilità da assistere. Analoga disciplina si applica per il personale indicato all’art. 21 della legge 104/1992”
Chi sono i caregivers (art. 42 d.lgs. n. 151 del 2001)
Il provvedimento normativo afferma
5. Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un’unione civile di cui all’articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l’affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.
Quindi
- Il coniuge, la parte di un’unione civile, il convivente di fatto convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
- In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto il padre o la madre anche adottivi
- in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi
- in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi;
- in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l’affine entro il terzo grado convivente.
Intesa potrebbe essere stipulata oggi 21 febbraio
Secondo quanto hanno anticipato i sindacati, nel confronto avviato ieri per recepire nel contratto le novità del CCNL 2019-2021 si lavora all’ampliamento delle deroghe al fine di consentire la partecipazione alle domande di mobilità per l’anno scolastico 2024/25 ad una platea più ampia.
La firma potrebbe arrivare nella giornata di oggi
Bisognerà quindi attendere la firma definitiva per conoscere con esattezza chi potrà presentare domanda di trasferimento.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali). Puoi seguire gli aggiornamenti tramite i tag Mobilità e graduatorie interne di istituto (per individuare l’eventuale sovrannumerario tra i docenti di quella scuola in caso di contrazione di organico)