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Mobilità docenti 2024/25, vincolo preferenza puntuale: e se nella domanda erano presenti sia la scuola che il comune?

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Mobilità a.s. 2024/25, vincolo discendente dal trasferimento ottenuto in una delle scuole espresse nella domanda. E se nell’istanza erano presenti sia la scuola che il comune, in cui la stessa è ubicata?

Mobilità 2024/25

Il vigente CCNI 2022/25 – concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA, sottoscritto in data 18/05/2022 – dovrà essere modificato in virtù di alcune novità che lo stesso deve recepire, quale ad esempio quella relativa al punteggio aggiuntivo per i docenti che lavorano in aree a forte rischio di abbandono e per i docenti tutor/orientatore. Approfondisci 

In  attesa della riscrittura ovvero della modifica del CCNI e stando alle disposizioni vigenti, rispondiamo a un quesito posto in redazione, relativo al vincolo dovuto alla preferenza in riferimento alla quale si è soddisfatti nel  movimento (trasferimento e passaggio).

Quesito

D. Ho ottenuto trasferimento per a.s.2023-24. Nella domanda avevo espresso sia preferenza puntuale su alcune scuole, che l’espressione “comune di…” all’interno del quale si trova la scuola che ho ottenuto. Quindi non so se ho ottenuto la scuola tramite preferenza puntuale o tramite dicitura “comune di …”. Nel primo caso sarei sottoposta a vincolo, nel secondo no. Mi può chiarire la questione? Grazie.

R. La lettrice non specifica se il trasferimento è stato provinciale oppure interprovinciale. Nel caso in cui sia stato interprovinciale, indipendentemente dalla preferenza espressa, sarà sottoposta al vincolo di permanenza triennale, per cui non potrà presentare istanza per l’a.s. 2024/25. Viceversa, in caso di trasferimento provinciale –  tra diversi comuni della provincia- il blocco scatta in caso il docente, come dice la stessa lettrice, sia soddisfatto in una delle scuole indicate nella domanda. Fatta questa premessa, rispondiamo dicendo che, ai sensi dell’art. 9/4 dell’OM n. 36/2023 e dell’art. 6/5 del CCNI 2022/25, ai fini del trasferimento, si considerano precedenze e punteggi, per cui nel momento in cui viene trattata la domanda di un docente, si scorrono le precedenze espresse (e presumiamo che la lettrice abbia espresso prima la scuola e poi il comune), e che, in presenza di più posti nella medesima sede, si assegna la scuola indicata con preferenza puntuale anche ad un docente con punteggio inferiore (ciò solo in presenza di più disponibilità viceversa, ossia in caso sia presente un solo posto, lo stesso è assegnato al docente con maggior punteggio, sebbene abbia espresso una preferenza sintetica). Pertanto, la nostra lettrice è stata, presumibilmente, soddisfatta sulla preferenza puntuale (scuola)  espressa, tuttavia le consigliamo di contattare l’USP di riferimento, fermo restando che il sistema, in caso di presentazione dell’istanza, effettua i dovuti controlli ai fini della convalida o meno dell’istanza.

Di seguito i vincoli previsti dall’attuale CCNI, nonché quello per i neoassunti e le deroghe di cui all’Ipotesi di CCNL 2019/21.

Vincoli mobilità

  • Vincolo preferenza puntuale

Ai sensi dell’articolo 2/2 del CCNI 2022/25, sono soggetti al vincolo triennale i docenti che presentano domanda di trasferimento o passaggio di ruolo/cattedra sia provinciale che interprovinciale e vengono soddisfatti in una delle scuole (preferenza puntuale) indicate nella domanda oppure ottengono il movimento nel comune di titolarità attraverso la preferenza sintetica “distretto sub comunale”. Tale vincolo opera  all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa.

Sono esclusi dal vincolo i beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI, se trasferiti (o se hanno ottenuto il passaggio di ruolo/cattedra) in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, nonché i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti in una delle preferenze espresse nella domanda.

  • Vincolo movimento interprovinciale 

Ai sensi dell’articolo 2/3 del CCNI 2022/25, il docente che ottiene trasferimento/passaggio interprovinciale, indipendentemente dalla preferenza (scuole, comune, distretti e provincia) in relazione alla quale è soddisfatto, non può presentare domanda di mobilità (trasferimento e passaggio) prima di tre anni dalla precedente (domanda). 

Sono esclusi dal vincolo i docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13/1, punti I-III-IV-VI-VII-VIII, del CCNI suddetto, qualora abbiano ottenuto il movimento in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, nonché i trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.

Il vincolo si applica dai movimenti per l’a.s. 2022/23.

  • Vincolo neoassunti

Ai sensi dell’articolo 399, comma 3, del D.lgs. 297/94 che, nella nuova formulazione introdotta dal DL n. 44/2023, rinvia all’articolo 13/5 del D.lgs. 59/2017, a decorrere dall’a.s. 2023/24, il docente neo immesso in ruolo deve restare nella scuola di assunzione (ove svolge il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova. Ai tre anni citati, leggiamo sempre nell’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017, si aggiunge un altro anno scolastico per una particolare categoria di docenti, ossia quelli di cui al comma 2 dell’articolo 13 e all’articolo 18 bis dello stesso D.lgs. n. 59/2017. Approfondisci

NB: quanto detto sui vincoli, derivanti dai movimenti, potrebbe cambiare in base alle prossimo disposizioni sulla mobilità per l’a.s. 2024/25. 

Ipotesi CCNL 2019/21

I vincoli succitati dovrebbero essere in parte derogati dalla nuove disposizioni di cui all’art. 34 dell’Ipotesi di CCNL 2019/21 (di cui si attende a breve la sottoscrizione definitiva, affinché le disposizioni in essa contenute diventino vigenti), secondo cui è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con: il figlio di età inferiore a 12 anni; la persona con disabilità da assistere, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del D.lgs. 151/01. Tale deroga riguarda anche i docenti con disabilità di cui all’art. 21 della legge 104/92.

Per fornire indicazioni precise in merito è necessario comunque attendere che tali disposizioni siano declinate nel prossimo CCNI sulla mobilità.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.

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