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Mobilità docenti 2024/25, quando scatterà il vincolo triennale per chi otterrà trasferimento

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I docenti interessati sono al momento impegnati nella compilazione delle domande di trasferimento e passaggio di ruolo/cattedra. In seguito a quali movimenti scatta il vincolo triennale? Cosa inserire nella domanda per il trasferimento da posto comune a sostegno?

Presentazione domande: come e quando

Il personale docente interessato presenta le domande volontarie di trasferimento e/o passaggio di ruolo/cattedra tramite Istanze Online, cui accedere con le credenziali SPID.

Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è fissato dall’ OM 30/2024 al 16 marzo 2024.

Come leggiamo nell’articolo 2 della succitata OM, è questa la tempistica relativa a tutte le operazioni di mobilità dei docenti:

  • presentazione domande (docenti di tutti i gradi di istruzione): dal 26 febbraio al 16 marzo 2024
  • comunicazione al SIDI dei posti disponibili: il termine ultimo è il 18 aprile 2024
  • comunicazione al SIDI delle domande di mobilità: il termine ultimo è il 23 aprile 2024
  • pubblicazione movimenti (docenti di tutti i gradi di istruzione): 17 maggio 2024

Domande: quali e quante preferenze

Trasferimento e passaggio

Ciascun docente in possesso dei richiesti requisiti può presentare domanda sia di trasferimento che di passaggio di ruolo/cattedra.

Il passaggio di ruolo può essere chiesto per un solo ruolo ossia grado di istruzione (infanzia, primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado). Nell’ambito del singolo ruolo (parliamo di secondaria), il passaggio può essere chiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso grado di scuola. In tal caso, l’interessato presenta tante domande quanti sono i passaggi richiesti (sempre nell’ambito del singolo ruolo della secondaria) e in ogni singola domanda di passaggio di ruolo indica, per ciascuna classe di concorso, l’ordine di preferenza di una domanda rispetto alle altre. 

Evidenziamo che: 

  • la mobilità professionale (passaggi) prevale su quella territoriale (trasferimenti) nei soli passaggi di ruolo. Pertanto, nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti;
  • in caso di richiesta contestuale di trasferimento e passaggio di cattedra, il docente deve precisare a quale dei due movimenti intende dare la preferenza; in caso di assenza di tale indicazione prevale il passaggio di cattedra. In caso di più passaggi di cattedra si segue l’ordine di priorità indicato dal docente, nel rispetto dell’ordine della graduatoria e delle precedenze.

Preferenze

Le domande sia di trasferimento che di passaggio possono essere presentate per una o più province e nelle stesse è possibile esprimere sino a 15 preferenze, indifferentemente sede (ossia istituzione scolastica), comune, distretto, provincia.

Quesito 1

In quali casi ottenere il trasferimento nel 2024/25 farà scattare un vincolo triennale? 

Il vincolo di permanenza triennale nella scuola ottenuta con il trasferimento o con il passaggio di ruolo/cattedra, scatterà nei seguenti casi:

  1. se si ottiene il trasferimento o il passaggio di ruolo/cattedra e si è soddisfatti in una delle preferenze puntuali di sede espresse nella domanda (per sede si intende istituzione scolastica); se si ottiene il trasferimento o il passaggio di ruolo/cattedra nel comune di titolarità tramite l’espressione di codice sintetico distretto sub comunale;
  2. se si ottiene il trasferimento o il passaggio di ruolo/cattedra interprovinciale e si è soddisfatti in una delle preferenze puntuali di sede espresse nella domanda.

Come si può notare, i due sopra riportati vincoli (eccetto quello dovuto al trasferimento o passaggio nel comune di titolarità, tramite l’espressione distretto sub comunale) discendono entrambi dal fatto di essere soddisfatti in una preferenza puntuale di sede (scuola), per cui anche il vincolo discendente dal movimento interprovinciale scatta qualora si venga soddisfatti in una delle scuole (ossia preferenza puntuale di sede) indicate nella domanda. La differenza riguarda invece le deroghe ossia i casi in cui il vincolo non si applica.

Il vincolo, di cui:

  1. al punto 1 sopra riportato, non si applica né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti su una preferenza espressa, né ai beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI 2022/25 e alle condizioni previste dal medesimo, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;
  2. al punto 2 sopra riportato, non si applica né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti su una preferenza espressa, né ai beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13/1 – punti I, III, IV, VI, VII e VIII – del CCNI 2022/25.

Dunque, mentre nel primo caso il vincolo non si applica ai beneficiari di tutte le precedenze di cui al summenzionato art. 13/1 del CCNI 2022/25, nel secondo la non applicazione del vincolo non riguarda i docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13/1, punti II e V, del predetto contratto. Questo perché nel secondo caso si tratta di movimento interprovinciale e le citate precedenze (punti II e V) non si applicano a tali movimenti.

N.B. Il testo del CCNI dovrà essere rinnovato il prossimo anno scolastico, per cui le indicazioni si basano sulla normativa esistente che potrebbe essere modificata.

Le risposte ai vostri quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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