Mobilità docenti 2024/25, NOVITÀ: punti in più per chi lavora in situazioni disagiate e per i docenti tutor
La prossima mobilità sarà caratterizzata dall’introduzione di alcune novità, quali: punteggio aggiuntivo per i docenti che lavorano in aree a forte rischio di abbandono e per i docenti tutor/orientatore; vincolo neoassunti; deroghe ai vincoli di mobilità.
Mobilità 2024/225
Il vigente CCNI, concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA, è stato sottoscritto in data 18/05/2022 e disciplina trasferimenti e passaggi per gli aa.ss. 2022/23, 2023/24 e 2024/25. Tale Contratto dovrà comunque essere modificato in virtù delle novità citate all’inizio, come del resto è stato già modificato lo scorso anno, al fine di recepire le novità introdotte dal DL 36/2022, che ha modificato l’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017, e la novità relativa all’acquisizione della titolarità per i docenti neoassunti (novità recepite con l’OM 36/2023).
In attesa della riscrittura ovvero della modifica del CCNI, ricordiamo quali saranno le principali novità che lo stesso conterrà a decorrere dai movimenti per l’a.s. 2024/25.
Punteggio aggiuntivo aree a rischio abbandono
Il punteggio aggiuntivo in questione è previsto dal decreto cosiddetto Caivano, ossia il DL 123/2023, convertito in L. n. 159/2023. Ai sensi dell’articolo 10/5 lettera b, del predetto decreto:
– è previsto un punteggio aggiuntivo per i docenti a tempo indeterminato che:
- operano in istituzioni scolastiche in aree a forte rischio di abbandono, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell’INVALSI;
- garantiscono la continuità didattica agli alunni/studenti delle suddette istituzioni;
- non presentano domanda di mobilità territoriale o professionale, di assegnazione provvisoria o di utilizzazione e che non abbiano accettato il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per almeno un triennio;
– il punteggio aggiuntivo:
- è attribuito dopo un triennio di permanenza nella stessa istituzione scolastica e, poi, un determinato punteggio per ogni anno dopo il triennio;
- è riconosciuto nella mobilità volontaria e d’ufficio, nelle assegnazioni provvisorie/utilizzazioni, nonché ai fini delle graduatorie d’istituto. (considerato che la misura interessa i docenti a tempo indeterminato, l’espressione dovrebbe riferirsi alla graduatoria interna di istituto);
- è riconosciuto anche ai docenti in sovrannumero, negli anni presi in considerazione, destinatari di mobilità d’ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata (ciò significa che il docente indica di non voler partecipare ai movimenti, nel caso in cui nella scuola di titolarità – ossia quella in cui è stato dichiarato soprannumerario – si liberi un posto e quindi viene riassorbito. Conseguentemente, non è riconosciuto ai soprannumerari che presentano domanda di mobilità, non condizionata).
Che misura avrà il punteggio aggiuntivo? Quali punti saranno attribuiti al termine del triennio? Quali per ogni anno dopo il triennio?
Come si legge nella disposizione normativa succitata, la misura del punteggio sarà stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale: … nella misura individuata dalla contrattazione collettiva nazionale, a conclusione di un triennio di permanenza nella stessa istituzione scolastica e …
Precisiamo che, prima della conversione in legge, il DL 123/23 prevedeva che il punteggio aggiuntivo dopo il triennio fosse di 10 punti; con la conversione in legge, poi, è stato stabilito che la misura del punteggio in questione fosse definita in sede di contrattazione.
Punteggio aggiuntivo per docenti tutor e orientatori
L’altra novità, da recepire nel CCNI sulla mobilità, riguarda i docenti che svolgono il ruolo di tutor e di orientatore, figure attivate nel corrente anno scolastico per i soli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado (in prospettiva riguarderanno anche il biennio della scuola secondaria di secondo grado e la secondaria di primo grado), previste nell’ambito del PNRR e introdotte con il DM 328/2022 e le allegate Linee guida. Docente tutor e orientatore, le due figure entrano nel Contratto. Ministro Valditara soddisfatto: solo 8 scuole non hanno aderito
Per tali docenti, come comunicato dal MIM, Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha firmato una direttiva per riconoscere a chi svolgerà le attività di docente tutor e orientatore un punteggio aggiuntivo ai fini della mobilità e delle graduatorie interne. Il punteggio sarà definito in sede di contrattazione integrativa. A tale comunicazione ne è poi seguita un’altra in cui il Ministero ha confermato la firma della direttiva e l’invio della stessa al competente Dipartimento:
In merito ad alcune dichiarazioni rese alla stampa da esponenti sindacali, il Ministero dell’Istruzione e del Merito precisa che la direttiva del Ministro relativa alla previsione di un punteggio aggiuntivo per i docenti che svolgeranno la funzione di tutor è stata a suo tempo firmata e inviata al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione. La direttiva, del 21 aprile scorso, dà mandato al Dipartimento di definire con i Sindacati, nell’ambito del prossimo contratto integrativo, il punteggio da riconoscere per il servizio prestato, punteggio che sarà utile ai fini delle graduatorie interne e della mobilità.
Dunque, sulla base delle informazioni sinora note:
- per i docenti tutor e orientatori è previsto un punteggio aggiuntivo, sulla base della direttiva firmata dal Ministro nel mese di aprile 2023;
- la misura del punteggio aggiuntivo sarà definita dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e dai sindacati nel prossimo contratto integrativo sulla mobilità;
- il punteggio aggiuntivo sarà valido nelle mobilità e nelle graduatorie interne.
Al riguardo ci poniamo alcune domande, le cui risposte si potranno avere solo dopo la declinazione della misura in esame nel CCNI:
- quale sarà la misura del punteggio aggiuntivo in questione?
- il punteggio sarà riconosciuto per anno scolastico oppure per triennio?
- il punteggio sarà riconosciuto al termine di un triennio e poi per anno scolastico?
Le domande, di cui ai punti 2 e 3 sopra riportati, nascono anche dal fatto che tra i requisiti richiesti (sebbene solo consigliati) vi era (ed è) la disponibilità ad assumere la funzione di tutor e di orientatore per almeno un triennio scolastico e il fatto che tale impegno non determina un vincolo triennale, come chiarito dal Ministero con un’apposita FAQ:
D. La disponibilità a svolgere la funzione di tutor per un triennio, criterio preferenziale per la formazione, comporta un vincolo di permanenza nell’istituzione scolastica per tre anni?
R. No. Il criterio non costituisce vincolo alla mobilità territoriale e professionale del docente.
Vincolo neoassunti – Ipotesi di CCNI 2019/21
Oltre alle succitate novità, il CCNI sulla mobilità ne conterrà altre, quali:
- il vincolo triennale nella scuola di assunzione per i docenti neoassunti, discendente dal combinato disposto di cui all’art. 399/3 del D.lgs. 297/94 e all’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017 e “reintrodotto” dopo il rinvio dello scorso anno scolastico;
- le disposizioni di cui all’art. 34 dell’ Ipotesi di CCNL, secondo cui è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con: il figlio di età inferiore a 12 anni; la persona con disabilità da assistere, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del D.lgs. 151/01. Tale deroga riguarda anche i docenti con disabilità di cui all’art. 21 della legge 104/92.
Anche in questo caso, come per il punteggio aggiuntivo per i docenti titolari in scuole ubicate in aree a forte rischio di abbandono e per i docenti tutor e orientatori, dobbiamo attendere il prossimo CCNI per avere un quadro maggiormente chiaro.
La sottoscrizione del CCNI Mobilità avverrà dunque dopo la sottoscrizione definitiva del CCNL 2019/21.