Mobilità docenti 2024/25: non mi hanno riconosciuto deroga per figlia. È giusto?

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Il docente che ha ottenuto, per l’a.s. 2022/23, un passaggio di ruolo interprovinciale su una delle scuole espresse nella domanda, è soggetto al previsto blocco triennale. Quando e perché spetta la deroga di cui al CCNL 2019/21: genitore che assiste figlia.

Mobilità

I docenti interessati, ricordiamolo, hanno presentato domanda di trasferimento e/o passaggio (di ruolo/cattedra) entro il 16 marzo u.s. Adesso le operazioni procedono secondo la tempistica indicata sempre nell’OM n. 30/2024:

  • comunicazione al SIDI dei posti disponibili: termine ultimo 18 aprile 2024
  • comunicazione al SIDI delle domande di mobilità: termine ultimo 23 aprile 2024
  • pubblicazione movimenti: 17 maggio

Intanto, gli ATP hanno proceduto e procedono alla convalida delle domande presentate con l’assegnazione del punteggio spettante, controllando tra l’altro chi è soggetto ad uno dei previsti vincoli, come sembrerebbe essere il caso di cui al quesito seguente.

Quesito

Così chiede un nostro lettore:

La mia domanda di trasferimento non è stata accolta ” in quanto non sussistono i presupposti in deroga all’Art. 1 dell’Ordinanza “. Sono un docente a tempo indeterminato dal 1994, che ha ottenuto nell’A.S. 2022/23 il passaggio
di ruolo in altra regione, nel luogo di residenza della mia figlia disabile. (art. 3 comma 3), anche se non era un requisito necessario. Ho prodotto domanda di mobilità al fine di cambiare solamente istituto nello stesso comune.
E’ valida secondo Lei la motivazione di non accoglimento?

Il lettore nel quesito non specifica se ha ottenuto il passaggio di ruolo su una delle preferenze puntuali di sede espresse nella domanda, sebbene la risposta dell’ATP (di cui parleremo di seguito) fa capire implicitamente che il docente è vincolato (e quindi è stato soddisfatto su scuola), in quanto non gli è stata accolta la deroga. Quindi, il lettore è soggetto al vincolo di cui all’art. 58/2, numero 6) – lettera f), secondo periodo, del DL n. 73/2021 (legge 106/2021) e all’articolo 2/3 del CCNI 2022/25, come modificato dall’accordo MIM-OOSS del 21 febbraio u.s. In base alle citate disposizioni:

  • il docente che ottiene un trasferimento o un passaggio interprovinciale in una delle preferenze puntuali di sede (scuola) espresse nella domanda è tenuto a restare per tre anni scolastici nella scuola ottenuta;
  • il vincolo si applica a decorrere dalle operazioni per l’a.s. 2022/23;
  • il vincolo non si applica né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata né ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13/1 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII del CCNI 2022/25, alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta. Precisiamo che, eccetto la prima, le precedenze non sono considerate per i passaggi di ruolo/cattedra, come nel caso del nostro lettore.

Dunque, il lettore ha ottenuto il passaggio interprovinciale (senza fruire dalla precedenza per la figlia, in quanto non vale nella mobilità professionale), è vincolato per gli aa.ss. 2022/23, 2023/24 e 2024/25 ma ha presentato istanza di trasferimento, in virtù di una delle previste deroghe di cui al CCNL 2019/21 e recepite nel CCNI mobilità 2022/25, tramite il summenzionato accordo MIM-OOSS, nonché nell’OM 30/2024.

Secondo il predetto CCNL 2019/21 (art. 34), è garantita a tutto il personale docente e DSGA la partecipazione alle procedure di mobilità purché rientrante nelle seguenti categorie:
a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.”

Il lettore, la cui figlia è affetta da grave disabilità, rientra nella deroga di cui al punto b) sopra riportato, in quanto si trova nella condizione di cui all’art. 33, comma 3, della legge 104/92, l’unica condizione richiesta. Pertanto, stando alla lettera dell’Accordo MIM-OOSS nonché dell’OM 30/2024, il lettore rientra nella deroga di cui al citato punto b). Consigliamo allo stesso di presentare reclamo ovvero rivolgersi ad un sindacato.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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