Mobilità docenti 2024/25, deroghe ai vincoli: non si applicano nella fase comunale? I dubbi dei nostri lettori
Il CCNI 2022/25 ha recepito le deroghe di cui all’art. 34 del CCNL 2019/21, permettendo a diversi docenti, soggetti ad uno dei vincoli contrattuali, di presentare domanda di mobilità, tuttavia ad alcuni l’istanza non è stata convalidata o meglio è stata annullata la convalida precedentemente ricevuta.
Tempistica mobilità
I docenti interessati sono in attesa della pubblicazione degli esiti delle domande di trasferimento e/o passaggio presentate, pubblicazione prevista per il prossimo 17 maggio per tutti i gradi di istruzione. Le operazioni comunque proseguono, con la comunicazione dei posti al SIDI, avvenuta il 18 aprile u.s., e la comunicazione delle domande di mobilità il 23 aprile 2024.
Gli ATP hanno già inviato le lettere di notifica e convalida delle domande inoltrate, tuttavia alcuni docenti si sono visti annullare la convalida precedente, in quanto non rientranti (a parere dell’Ufficio) nelle previste deroghe, come già abbiamo scritto in merito al mancato riconoscimento della deroga ad un docente, genitore di figlia con grave disabilità.
Deroghe mobilità
Come detto all’inizio, le deroghe succitate sono state introdotte dall’articolo 34 del CCNL 2019/21, ove si legge quanto segue:
Fermo restando quanto previsto dall’art. 42/bis del d.lgs. n. 151 del 2001, i lavoratori cui si applicano gli istituti disciplinati dal citato d.lgs. n. 151 del 2001 è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregiver previsti dall’art. 42 del medesimo decreto, con la persona con disabilità da assistere. Analoga disciplina si applica per il personale indicato all’art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Tale disposizione è stata poi recepita nel CCNI 2022/25, in virtù dell’Accordo MIM-OOSS del 21 febbraio 2024, nonché applicata tramite l’OM 30/2024. Nelle predette disposizioni, leggiamo che è garantita a tutto il personale docente e DSGA la partecipazione alle procedure di mobilità purché rientrante nelle seguenti categorie:
a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.”
Stando a quanto sopra riportato, ossia alla lettera di quanto scritto nell’Accordo MIM-OOSS e nell’OM 30/2024, le uniche condizioni per l’applicazione delle deroghe sono solo quelle ivi presenti (e sopra riportate).
Quesito
In data 22/4/24 mi è arrivata comunicazione di annullamento della convalida della mia domanda di mobilità, convalida avvenuta il 5/4/24 e poi appunto annullata il 22/4/24. Ho partecipato alla mobilità con deroga al vincolo triennale per essere genitore di bambino con età inferiore ai 12 anni. Ho chiesto un movimento sullo stesso comune, perché da nessuna parte era specificato che il movimento dovesse portare ad un riavvicinamento o portare a cambiare comune: per la deroga era solo richiesta l’esistenza di un figlio con età inferiore ai 12 anni (allegato G). Inizialmente la domanda è stata convalidata e poi annullata, perché sembra siano arrivate dall’ufficio scolastico regionale interpretazioni per cui questa deroga si può applicare a trasferimenti con cambio di comune. Cosa ne pensate?
Rispondiamo alla lettrice che la deroga le spetta, in quanto nell’Accordo succitato e nell’OM non è previsto che la deroga vada applicata in caso di trasferimento/passaggio al di fuori del comune di titolarità, ma si indica che è garantita la partecipazione alla mobilità ai genitori di figlio di età inferiore a 12 anni; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. Non si chiede null’altro. In definitiva, stando alle disposizioni prima citate, quelle che regolano la mobilità 2024/25, la lettrice doveva poter partecipare ai movimenti.
Cercando di dare una spiegazione a quanto successo alla lettrice, considerato anche che nella medesima situazione si è trovato anche un altro lettore (deroga diversa ma movimento richiesto sempre per il comune di titolarità), notiamo che, mentre nel sopra riportato articolo 34 del CCNL 19/21 si parla di ricongiungimento, nel predetto Accordo nonché nell’OM la parola ricongiungimento non è presente.
Pertanto sorge un dubbio: non è che gli Uffici, rifacendosi al testo dell’art. 34 del CCNL, non applicano le deroghe nei casi di trasferimento nel comune di titolarità, considerato che il ricongiungimento in tale fattispecie non opera (essendo già nel medesimo comune sia il docente che la persona con cui ricongiungersi)? Se così fosse, sarebbe quanto mai opportuno un chiarimento ministeriale, considerato quanto scritto nell’Accordo e affinché gli Uffici seguano un indirizzo comune. Ribadiamo, però, che il testo dell’Accordo e quello dell’OM non stabiliscono che la deroga operi solo in caso di trasferimento/passaggio in un comune diverso da quello di titolarità.
Le risposte ai quesiti
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