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Mobilità docenti 2024/25, chi ha ottenuto un movimento interprovinciale lo scorso anno è ancora vincolato

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Il docente, che ha ottenuto un trasferimento/passaggio interprovinciale per il 2022/23, è ancora soggetto al previsto vincolo triennale.

Vincolo mobilità interprovinciale

Il vincolo dovuto a trasferimento/passaggio interprovinciale è previsto dall’art. 58, comma 2 – lettera f) -secondo periodo, del DL 73/2021 (convertito in legge n. 106/21), è stato recepito dall’art. 2/2 del CCNI 2022/25 ed è entrato in vigore a partire dai movimenti per l’a.s. 2022/23. In base alle citate disposizioni:

  • il docente, che ottiene un trasferimento interprovinciale (indipendentemente dalla preferenza su cui sia stato soddisfatto), può presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente.

Il vincolo in questione non si applica ai docenti:

  • trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta;
  • beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13/1 del CCNI 2022/25, punti I, III, IV, VI, VII e VIII, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza

Queste le precedenze sopra citate:

  1. I “Disabilità e gravi motivi di salute (non vedenti; emodializzati)”
  2. III Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
  3. IV Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale
  4. VI Personale coniuge di militare o di categoria equiparata
  5. VII Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
  6. VIII Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al CCNQ sottoscritto il 4/12/2017

Le modalità di applicazione del vincolo in questione saranno oggetto di contrattazione a livello nazionale, come si legge nell’art. 30 del CCNL 2019/21 (da poco sottoscritto):

Sono oggetto di contrattazione integrativa:

a) a livello nazionale:
a1) le procedure e i criteri generali per la mobilità professionale e territoriale, incluse le modalità di l’applicazione dell’art. 58 del D.L. 73/2021, convertito in Legge 106/2021, fatte salve le disposizioni di legge;

Con l’indicazione del DL 73/2021 si richiama il vincolo delineato nel CCNI sulla mobilità come blocco sui trasferimenti interprovinciali su qualsiasi sede espressa, mentre con “fatte salve le disposizioni di legge” si richiama invece il DL n. 44/2023, che ha reintrodotto il vincolo triennale di permanenza per i docenti neoassunti.

Vincolo preferenza

Il CCNI 2022/25 (art. 1- comma 1), oltre al succitato vincolo, ne contiene un altro dovuto alla preferenza in relazione alla quale si è soddisfatti (art. 1- comma 1) e che è stato introdotto con il CCNL 2016/18:

  • sono soggetti al vincolo triennale i docenti che presentano domanda di trasferimento o passaggio di ruolo/cattedra sia provinciale che interprovinciale e vengono soddisfatti in una delle scuole (preferenza puntuale) indicate nella domanda oppure ottengono il movimento nel comune di titolarità attraverso la preferenza sintetica “distretto sub comunale”. Tale vincolo opera  all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa;
  • sono esclusi dal vincolo i beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI, se trasferiti (o se hanno ottenuto il passaggio di ruolo/cattedra) in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, nonché i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti in una delle preferenze espresse nella domanda.

Ai vincoli succitati si aggiunge quello previsto per i docenti neoassunti, in vigore dalle immissioni in ruolo decorrenti dall’a.s. 2023/24.

Deroghe CCNL

I vincoli sopra descritti saranno “ammorbiditi” dalla disposizione di cui all’art. 34 del CCNL 2019/21, secondo cui è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con: il figlio di età inferiore a 12 anni; la persona con disabilità da assistere, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del D.lgs. 151/01. La deroga riguarda anche i docenti con disabilità di cui all’art. 21 della legge 104/92.

Per fornire indicazioni precise in merito è necessario comunque attendere che tali disposizioni siano declinate nel prossimo CCNI sulla mobilità, che dovrà essere modificato anche in virtù di alcune altre novità che lo stesso deve recepire, quale ad esempio quella relativa al punteggio aggiuntivo per i docenti che lavorano in aree a forte rischio di abbandono e per i docenti tutor/orientatore. Approfondisci 

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Sono una docente immessa in ruolo dal primo settembre 2021 (decorrenza giuridica e con decorrenza economica dal primo settembre 2022). Ho ottenuto mobilità interprovinciale su una delle scuole da me scelte su una COE a maggio 2022. Quindi per me il vincolo triennale è iniziato a partire dall’anno scolastico 22/23. La mia domanda è questa: devo rispettare il vincolo sino al prossimo anno scolastico o posso presentare domanda di mobilità, avendo due bambine al di sotto dei 12 anni e la scuola di titolarità fuori del mio comune di residenza?

Il vincolo, di cui parla la lettrice, non è quello previsto per i docenti neoassunti, in quanto il DL 44/2023 lo ha rinviato di un anno, per cui lo stesso si applica dalle immissioni in ruolo a.s. 2023/24 (anche nel caso in cui la stessa abbia ottenuto la titolarità a seguito della presentazione delle domanda, disposizione questa poi abolita). Il vincolo in esame, ricordiamolo, negli ultimi anni è stato oggetto di diverse modifiche. L’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94, che prevede il citato vincolo, è stato dapprima modificato dall’art. 58, comma 2, lettera f) del DL n. 73/2021, convertito con L. n. 106/2021, che ha previsto che il vincolo decorresse dall’anno scolastico 2020/2021. Su tale normativa sono poi intervenuti il DL n. 36/2022, convertito in L. n. 79/2022, che ha modificato l’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017, e il DL 21/2022, convertito in legge n. 51/2022, che ha modificato l’art. 399/3 del D.lgs. 297/94, prevedendo che il nuovo vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, per i docenti neoassunti di tutti i gradi di istruzione, decorresse dall’a.s. 2022/23 e abolendo di fatto il “vecchio” vincolo per i neoassunti degli anni precedenti. Il vincolo, poi, in seguito alle modifiche apportate dal DL n. 44/2023 (convertito in L. n. 74/2023) all’art. 399/3 del D.lgs. 297/94, è stato rinviato di un anno e, stando alla normativa vigente, decorre dalle assunzioni a.s. 2023/24.

Chiarito ciò, affermiamo che la lettrice è sottoposta al vincolo dovuto al trasferimento/passaggio interprovinciale. Come detto sopra, chi ottiene un trasferimento/passaggio interprovinciale non può presentare domanda di mobilità per i successivi tre anni, a meno che non rientri una delle previste deroghe (soprannumerario o beneficiario di una delle precedenze di cui ai punti I, III, IV, VI, VII e VIII dell’art. 13/1 del CCNI 2022/25, alle condizioni sopra indicate).

In definitiva, stando alla disposizione di cui all’art. 2/2 del CCNI 2022/25, la lettrice potrà presentare domanda nel corso del 2024/25 per l’a.s. 2025/26, tuttavia la stessa potrebbe fruire di una delle deroghe di cui al CCNL 2019/21 sopra riportate, essendo madre di figli d’età inferiore a 12 anni. Al riguardo, però, attendiamo che la misura venga declinata nel prossimo contratto sulla mobilità per fornire informazioni precise.

N.B. Qualora dovessero esserci novità nel nuovo Contratto integrativo, lo segnaleremo attraverso le nostre pagine.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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