Mobilità docenti 2023, chi ha la precedenza per rientrare nella scuola ex titolarità: come si compila la domanda
Le domande di mobilità si possono presentare sino al prossimo 21 marzo, tramite Istanze Online. Compilazione sezione precedenze: “Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità”.
Domande, punteggi e precedenze
Domande e punteggi
Le domande di mobilità volontaria, ossia di trasferimento e passaggio di ruolo/cattedra, si possono presentare, come detto all’inizio, sino al 21 marzo 2023, tramite Istanze Online. Così leggiamo nell’articolo 2 dell’OM, che disciplina la mobilità per l’a.s. 2023/24 e le modalità applicative delle disposizioni del CCNI 2022/25.
Gli aspiranti partecipano ai movimenti in base alle eventuali precedenze di cui fruiscono (le precedenze si applicano ai soli trasferimenti, eccetto la prima – docenti non vedenti ed emodializzati – che vale anche per i passaggi) e ai punteggi dovuti all’anzianità di servizio, ai titoli generali e alle esigenze di famiglia (queste ultime per i soli trasferimenti), punteggi attribuiti in base alla Tabella A (per i trasferimenti) e alla Tabella B (per i passaggi), allegate al CCNI 2022/25.
Precisiamo che:
– le precedenze (indicate nell’art. 13/1 del CCNI 2022/25) si applicano ai soli trasferimenti, eccetto la prima – docenti non vedenti ed emodializzati – che vale anche per i passaggi;
– le precedenze si applicano in ciascuna delle fasi della mobilità;
– le precedenze sono, nell’ordine, le seguenti:
- I Disabilità e gravi motivi di salute (non vedenti; emodializzati)
- II Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità
- III Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
- IV Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale
- V Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità
- VI Personale coniuge di militare o di categoria equiparata
- VII Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
- VIII Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al CCNQ sottoscritto il 4/12/2017
– coloro i quali fruiscono di una delle precedenze sopra elencate vengono soddisfatti nel movimento prima dei colleghi senza precedenza, a prescindere dal punteggio.
Vediamo come va indicata nella domanda online la precedenza di cui al punto II sopra riportato, chi deve indicarla, in quale fase della mobilità si applica e come va documentata.
Sezioni domanda
Ai fini della compilazione della sezione “Precedenze“, l’interessato deve raggiungere la schermata della domanda con le relative sezioni (qui il percorso):
- Anzianità di servizio
- Esigenze di famiglia
- Titoli generali
- Precedenze
- Posto di lingua (per la sola scuola primaria)
- Scelta tipo di posto
- Requisiti (per la scuola primaria e secondaria)
- Preferenze
- Indicazioni allegati
Sezione precedenze: rientro scuola ex-titolarità
Raggiunta la suddetta schermata, cliccare su “Precedenze” per visualizzare la sezione. Evidenziamo che la precedenza per il rientro nella scuola (o nel comune) di precedente titolarità, pur essendo la seconda nella sequenza indicata nel CCNI, è la prima della sezione del modulo domanda, fermo restando l’ordine indicato nel contratto (riportiamo la sola sezione di interesse):
Gli interessati devono indicare, nella prima casella “PROVINCIA“, la provincia in cui è ubicata la scuola di precedente titolarità, mentre, nella seconda casella “SCUOLA/COMUNE”, devono indicare la scuola o il comune di precedente titolarità, ossia la scuola/comune da cui gli interessati sono stati trasferiti, in quanto soprannumerari, a domanda condizionata o d’ufficio senza aver presentato domanda.
A chi spetta
La precedenza in questione – “Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità” – spetta al personale docente trasferito a domanda condizionata o d’ufficio senza aver presentato domanda anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno). Specificatamente, la precedenza spetta al personale trasferito nell’a.s. 2022/23 e precedenti sino al 2015/16: dunque trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata nel 2015/16 e poi richiesta di rientro dalla mobilità per il 2016/17. Chi, invece, è stato trasferito, secondo quanto detto in precedenza, nel 2014/15 (e precedenti) e non ha ottenuto il rientro, non potrà più far valere la precedenza.
Il personale suddetto ha diritto al rientro con precedenza nella scuola da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici dell’ottennio successivo al provvedimento suddetto. La precedenza, si legge nel CCNI, è subordinata all’aver presentato domanda condizionata (condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà). Al riguardo, si precisa che:
- è equiparato al personale trasferito con domanda condizionata quello trasferito d’ufficio senza aver presentato domanda (nell’uno e nell’altro caso – domanda condizionata ovvero trasferimento d’ufficio senza aver presentato domanda – la precedenza spetta);
- la precedenza non spetta al personale trasferito in quanto soprannumerario, ma che ha presentato domanda non condizionata;
- l’obbligo quinquennale di permanenza su posto di sostegno non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno;
- la precedenza opera nella prima fase dei trasferimenti, anche se l’interessato è titolare in un comune diverso dalla scuola richiesta per il rientro;
- la precedenza opera esclusivamente all’interno della provincia e nell’ambito della tipologia di titolarità al momento dell’avvenuto trasferimento d’ufficio (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno); conseguentemente, non spetta nei casi di modifica della provincia di titolarità in seguito a passaggio di ruolo/cattedra o trasferimento interprovinciale;
- la precedenza spetta a condizione che, in ciascun anno dell’ottennio, gli interessati abbiano prodotto domanda, indicando come prima preferenza la scuola dalla quale sono stati trasferiti
d’ufficio o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola. Conseguentemente, come sopra illustrato, nel modulo domanda va indicata la denominazione ufficiale della scuola, da cui si è stati trasferiti quale soprannumerari; - per fruire della precedenza, oltre ad indicare quanto detto nel punto precedente, si deve compilare la relativa “dichiarazione di servizio continuativo” (infatti, i docenti in questione non perdono la continuità di servizio);
- in alternativa alla precedenza in esame, il personale in questione ha titolo, sempre con precedenza rispetto ai movimenti della seconda fase, a rientrare a domanda, nell’ottennio successivo al trasferimento d’ufficio, nel comune di precedente titolarità (precedenza di cui al punto V dell’art. 13/1 del CCNI) o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà. Tale precedenza opera sempre soltanto nell’ambito della tipologia di titolarità al momento dell’avvenuto trasferimento d’ufficio (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno) .
Fase mobilità
La mobilità si articola nelle seguenti fasi:
I fase: Trasferimenti all’interno del comune;
II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.
La precedenza in questione, come detto sopra, opera nella prima fase dei trasferimenti, anche se il richiedente è titolare in un comune diverso da quello della scuola, circolo o istituto richiesto. Nello specifico, come leggiamo nell’Allegato 1 – “Ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo – ” al CCNI 2022/25, paragrafo “Effettuazione della prima fase”, il movimento in esame è l’ultimo della predetta prima fase ed è identificato con la lettera G):
- G) trasferimenti, a domanda, dei docenti trasferiti nell’ultimo ottennio in quanto soprannumerari, nel comune di precedente titolarità, beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto V) dell’art. 13 del presente contratto.
Come documentare la precedenza
La precedenza in esame va documentata allegando all’istanza online la dichiarazione per la continuità di servizio, ove indicare:
- la scuola dalla quale si è stati trasferiti d’ufficio senza aver presentato domanda ovvero a domanda condizionata;
- l’anno in cui è avvenuto il suddetto trasferimento.
Dichiarazione di servizio continuativo (modello ministeriale)
Nel caso in cui si ometta di presentare la dichiarazione succitata ovvero di indicare nel modulo domanda la scuola/comune da cui si è stati trasferiti nell’ultimo ottennio, la precedenza si perde.
Qui tutte le info su come caricare gli allegati e poi associarli alla domanda.
Mobilità docenti 2023/24: chi, come e quando può presentare domanda di trasferimento