Mobilità docenti 2023, quando si può esprimere la scuola di titolarità e quando no

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Nelle domande di trasferimento e passaggio, gli interessati possono indicare sino a quindici preferenze, sia analitiche che sintetiche. Quando si può esprimere la scuola di titolarità e quando non è possibile.

Domande

Le domande volontarie di trasferimento e di passaggio di ruolo/cattedra si possono presentare sino al 21 marzo 2023, tramite Istanze Online, come leggiamo nell’articolo 2 dell’OM n. 36/2023.

I docenti in possesso dei previsti requisiti possono presentare (contemporaneamente) domanda di:

  • trasferimento;
  • passaggio di ruolo;
  • passaggio di cattedra.

I docenti, che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento e il passaggio, sono tenuti
a presentare una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti, fermo restando che il passaggio di ruolo può essere chiesto per un solo grado di istruzione. Pertanto, coloro i quali chiedono:

  • passaggio di ruolo per la secondaria, se in possesso dell’abilitazione per più classi di concorso, presentano tante domande di passaggio quante sono le classi di concorso richieste;
  • passaggio di ruolo per l’infanzia/primaria, presentano una sola domanda (o per l’infanzia o per la primaria);
  • passaggio di cattedra nella secondaria (o di primo o di secondo grado), presentano tante domande quante sono le classi di concorso richieste.

Preferenze

Le preferenze esprimibili nelle domande di mobilità sono in totale quindici e possono essere indifferentemente le seguenti:

a) istituzione scolastica (preferenza puntuale);
b) distretto (preferenza sintetica);
c) comune (preferenza sintetica);
d) provincia (preferenza sintetica).

E’ possibile, dunque, esprimere tutte scuole oppure scuole e comuni oppure scuole, comuni e distretti o ancora comuni e province … Il solo limite, come detto sopra, è quello per cui le preferenze possono essere al massimo quindici (per ciascuna domanda presentata).

Quando si può o meno indicare la scuola di titolarità

Così leggiamo nell’articolo 10/9 dell’OM n. 36/2023:

Non sono considerate valide, ai fini del trasferimento, le preferenze coincidenti o comprensive dell’istituzione scolastica di titolarità, relativamente alla tipologia di posto su cui il richiedente è titolare. In caso di presentazione di domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà, l’interessato può indicare nel modulo-domanda anche la preferenza corrispondente al comune o distretto sub-comunale di titolarità.

Dunque, la scuola di titolarità:

NON si può esprimere (nelle domande di trasferimento) per la medesima tipologia di posto;

SI può, invece, esprimere nei seguenti casi:

  • trasferimento da posto comune a posto di sostegno e viceversa;
  • trasferimento da posto comune a posto di lingua e viceversa (nella scuola primaria);
  • passaggio di cattedra nella scuola secondaria di primo grado;
  • passaggio di cattedra nella scuola secondaria di secondo grado;
  • passaggio ruolo nell’ambito di un istituto comprensivo: ad esempio, docente che dalla primaria chiede il passaggio di ruolo nella secondaria di primo grado e viceversa.

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