Mobilità docenti 2023, quando si può esprimere la scuola di titolarità e quando no

Nelle domande di trasferimento e passaggio, gli interessati possono indicare sino a quindici preferenze, sia analitiche che sintetiche. Quando si può esprimere la scuola di titolarità e quando non è possibile.
Domande
Le domande volontarie di trasferimento e di passaggio di ruolo/cattedra si possono presentare sino al 21 marzo 2023, tramite Istanze Online, come leggiamo nell’articolo 2 dell’OM n. 36/2023.
I docenti in possesso dei previsti requisiti possono presentare (contemporaneamente) domanda di:
- trasferimento;
- passaggio di ruolo;
- passaggio di cattedra.
I docenti, che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento e il passaggio, sono tenuti
a presentare una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti, fermo restando che il passaggio di ruolo può essere chiesto per un solo grado di istruzione. Pertanto, coloro i quali chiedono:
- passaggio di ruolo per la secondaria, se in possesso dell’abilitazione per più classi di concorso, presentano tante domande di passaggio quante sono le classi di concorso richieste;
- passaggio di ruolo per l’infanzia/primaria, presentano una sola domanda (o per l’infanzia o per la primaria);
- passaggio di cattedra nella secondaria (o di primo o di secondo grado), presentano tante domande quante sono le classi di concorso richieste.
Preferenze
Le preferenze esprimibili nelle domande di mobilità sono in totale quindici e possono essere indifferentemente le seguenti:
a) istituzione scolastica (preferenza puntuale);
b) distretto (preferenza sintetica);
c) comune (preferenza sintetica);
d) provincia (preferenza sintetica).
E’ possibile, dunque, esprimere tutte scuole oppure scuole e comuni oppure scuole, comuni e distretti o ancora comuni e province … Il solo limite, come detto sopra, è quello per cui le preferenze possono essere al massimo quindici (per ciascuna domanda presentata).
Quando si può o meno indicare la scuola di titolarità
Così leggiamo nell’articolo 10/9 dell’OM n. 36/2023:
Non sono considerate valide, ai fini del trasferimento, le preferenze coincidenti o comprensive dell’istituzione scolastica di titolarità, relativamente alla tipologia di posto su cui il richiedente è titolare. In caso di presentazione di domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà, l’interessato può indicare nel modulo-domanda anche la preferenza corrispondente al comune o distretto sub-comunale di titolarità.
Dunque, la scuola di titolarità:
– NON si può esprimere (nelle domande di trasferimento) per la medesima tipologia di posto;
– SI può, invece, esprimere nei seguenti casi:
- trasferimento da posto comune a posto di sostegno e viceversa;
- trasferimento da posto comune a posto di lingua e viceversa (nella scuola primaria);
- passaggio di cattedra nella scuola secondaria di primo grado;
- passaggio di cattedra nella scuola secondaria di secondo grado;
- passaggio ruolo nell’ambito di un istituto comprensivo: ad esempio, docente che dalla primaria chiede il passaggio di ruolo nella secondaria di primo grado e viceversa.
Mobilità docenti 2023/24: chi, come e quando può presentare domanda di trasferimento