Mobilità docenti 2023, neoassunti 2021/22: chi poteva presentare domanda e chi no

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Un docente neoassunto nell’a.s. 2021/22, che non ha presentato domanda di trasferimento per l’a.s. 2022/23 ovvero che non sia stato soddisfatto nel movimento, poteva presentare istanza per l’a.s. 2023/24.

Quesito

Un nostro lettore così chiede:

Salve avrei bisogno di un chiarimento sulle domande di mobilità 2023-24. Un docente neo assunto nell’a.s. 2021-2022 nella scuola X, che non ha presentato domanda di mobilità a marzo 2022 e che quindi è stato confermato in ruolo nella scuola X (a seguito della discussione dell’anno di prova), poteva presentare domanda di mobilità per l’a.s. 2023-24 oppure era sottoposto al vincolo triennale essendo stato confermato in ruolo nella scuola X nell’a.s. 2021-22?

Sì, il docente neoassunto nell’a.s. 2021/22 nella scuola X e confermato in ruolo nella medesima scuola X (perché non ha presentato domanda o anche nel caso in cui l’abbia presentato e non sia stato soddisfatto) poteva presentare domanda di mobilità per l’anno scolastico 2023/24, entro il 21 marzo u.s.

Vincolo triennale neoassunti

L’OM n. 36/2023 (che disciplina la mobilità per l’a.s. 2023/24), recependo quanto disposto dall’articolo 13/5 del D.lgs. n. 59/17 (come modificato dal DL 36/22, convertito in legge n. 79/2022) e dall’articolo 399/3 del D.lgs. n. 297/94 (come modificato da DL 21/2022, convertito in legge n. 51/2022), ha previsto il nuovo vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione per i docenti neoassunti di tutti i gradi di istruzione, a decorrere dall’a.s. 2022/23, abolendo di fatto il “vecchio” vincolo per i neoassunti degli anni precedenti.

Conseguentemente, i docenti immessi in ruolo nell’a.s. 2021/22 non sono sottoposti ad alcun vincolo, eccetto quelli (vincoli) cui sono sottoposti tutti coloro i quali hanno ottenuto un trasferimento interprovinciale ovvero anche provinciale su preferenza puntuale oppure nel comune di titolarità.

[Evidenziamo che l’OM 36/2023, pur prevedendo il vincolo triennale, ha contemplato la possibilità che i neoassunti presentassero domanda di mobilità per l’a.s. 2023/24 con “riserva”. L’istanza sarà convalidata nel solo caso in cui dall’interlocuzione tra Ministero e Commissione europea discenda un provvedimento interpretativo del summenzionato art. 13/5 del D.lgs. 59/2017, favorevole ai docenti in questione. Ad oggi si attendono ancora gli esiti della predetta interlocuzione].

Vincoli triennali

Quali sono i vincoli di cui sopra? La risposta è fornita dal CCNI 2022/25, che prevede i seguenti vincoli triennali:

  • vincolo triennale per i docenti soddisfatti nel movimento su preferenza puntuale scuola ovvero nel comune di titolarità; vincolo già presente nel CCNI 2019/22;
  • vincolo triennale per i docenti soddisfatti nel movimento interprovinciale; vincolo che decorre dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2022/23.

Conseguentemente, per l’a.s. 2023/24, non hanno potuto presentare domanda di mobilità coloro i quali:

  1. hanno ottenuto, per l’a.s. 2022/23, il trasferimento/passaggio nella provincia di titolarità e sono stati soddisfatti su una delle scuole espresse nella domanda ovvero nel comune di titolarità (vincolo di cui all’articolo 2/2 del CCNI);
  2. hanno ottenuto, per l’a.s. 2022/23, il trasferimento/passaggio in una provincia diversa da quella di titolarità, indipendentemente dalla preferenza relativamente alla quale sono stati soddisfatti (art. 2/3 del CCNI).

Il vincolo di cui:

  • al punto 1, non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza; non si applica nemmeno ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti su una delle preferenze espresse;
  • al punto 2, non si applica ai beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13, comma 1, punti I (non vedenti ed emodializzati), III (personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative), IV (personale che assiste soggetti con grave disabilità), VI (personale coniuge di militare o di categoria equiparata), VII (personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali) e VIII (personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale), nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza.

Quanto detto sopra riguarda anche i docenti neoassunti nell’a.s. 2021/22, ai quali è stata concessa la facoltà di presentare domanda di trasferimento per l’a.s. 2022/23 (ma non naturalmente di passaggio), al fine di ottenere la sede di titolarità (disposizione questa non più applicabile, in virtù dell’entrata in vigore del novellato art. 13, comma 5, del D.lgs. 59/2017). Pertanto, coloro i quali hanno presentato domanda lo scorso anno ed hanno ottenuto il trasferimento potrebbero essere vincolati, qualora soddisfatti – nel movimento provinciale – su preferenza puntuale o nel comune di titolarità oppure se soddisfatti nel movimento interprovinciale (a prescindere dalla preferenza relativamente alla quale sono stati soddisfatti).

Conclusioni

In definitiva, come già detto sopra, il nostro lettore neoassunto nel 2021/22 avrebbe potuto presentare domanda di mobilità, in quanto non sottoposto a nessuno dei vincoli sopra riportati e in quanto il “vecchio” vincolo per i neoassunti degli anni precedenti è stato abolito di fatto dal nuovo vincolo triennale, discendente dal combinato disposto di cui all’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017 (come modificato dal DL 36/22, convertito in legge n. 79/2022) e all’articolo 399/3 del D.lgs. n. 297/94 (come modificato da DL 21/2022, convertito in legge n. 51/2022).

La consulenza

È possibile scrivere a [email protected]. Verranno trattare tematiche generali, pubblicate nella rubrica Chiedilo a lalla e nel tag Mobilità

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