Mobilità docenti 2023, maestra chiede passaggio di ruolo per classe di concorso secondaria vinta con concorso sia ordinario che straordinario bis. Quali i vantaggi

Il docente già di ruolo, assunto da concorso straordinario bis, può presentare domanda di passaggio di ruolo per il grado di istruzione/classe concorso di assunzione dal predetto concorso?
Rispondiamo al quesito, posto in redazione da una nostro lettore, ricordando dapprima la procedura relativa al concorso straordinario bis e i requisiti previsti per il passaggio di ruolo/cattedra.
Concorso straordinario bis
Il concorso straordinario-bis, com’è noto, rientra nella procedura straordinaria, prevista dall’articolo 59, comma 9-bis, del DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, come modificato dal DL 228/2021, convertito in legge n. 15/2022, e finalizzata alla copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, residuati dalle immissioni in ruolo ordinarie (da GaE e GM) e dalle assunzioni straordinarie da GPS a.s. 2021/22.
Vinto il concorso, gli aspiranti:
- sono nominati, nell’a.s. 2022/23, a tempo determinato (al 31/08);
- svolgono, nell’a.s. 2022/23, un percorso di formazione universitario con prova conclusiva e l’anno di prova;
- superata la prova conclusiva e l’anno di prova, vengono immessi e confermati in ruolo nell’a.s. 2023/24, con decorrenza 1° settembre 2023 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio a tempo determinato.
Evidenziamo che:
- in caso di valutazione negativa del periodo di prova, gli aspiranti devono reiterarlo (ciò è possibile una sola volta), mentre in caso di mancato superamento della prova conclusiva del percorso di formazione universitario decadono dalla procedura, con relativa impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto (il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato);
- non tutte le procedure si sono concluse in tempo utile nelle varie regioni e, all’interno di queste, per tutte le classi di concorso. Ciò vuol dire che non tutti gli aspiranti sono stati assunti a tempo determinato (e non lo saranno) nell’a.s. 2022/23, a causa dell’impossibilità di raggiungere i previsti 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 di attività didattiche, cui è subordinato il superamento dell’anno di prova;
- gli aspiranti suddetti, ossia coloro i quali non sono assunti nel corrente anno scolastico, poiché le GM non sono state pubblicate in tempo utile, intraprenderanno il percorso il prossimo anno scolastico e lo concluderanno con l’immissione e la conferma in ruolo nel 2024/25; ciò è previsto anche dal decreto Milleproroghe e, relativamente ai posti da destinare ai predetti aspiranti, dall’OM 36/2023, ove leggiamo che sono indisponibili per le operazioni di mobilità … a livello provinciale, le cattedre destinate ai docenti da assumersi a tempo determinato nell’anno scolastico 2022/2023 all’esito della procedura concorsuale straordinaria di cui all’art. 59, comma 9 bis, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106, e non conferite nell’a.s. 2022/23, modificato dall’art. 5, comma 11-quater, decreto-legge 29 dicembre 2022, n.198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n.14.
Passaggio ruolo: requisiti
I requisiti per la mobilità professionale, ossia per i passaggi di ruolo/cattedra, ai sensi dell’articolo 4 del CCNI sulla mobilità 2022/25, sono i seguenti:
- aver superato il periodo di prova;
- essere in possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto ovvero alla classe di concorso richiesta nel caso di passaggio di cattedra.
Nel caso di passaggio di ruolo da parte di docenti titolari su sostegno, ai requisiti suddetti, si aggiunge il possesso dello specifico titolo di specializzazione per l’insegnamento sul corrispondente posto di sostegno.
Quesito
Un nostro lettore chiede quanto segue:
Sono un docente di ruolo alla scuola primaria in possesso di abilitazione per la CDC A041 in seguito a superamento di concorso ordinario in una regione diversa da quella del luogo di residenza. A settembre del 2022 sono stata immessa in anno di prova, con contratto a tempo determinato, sulla A041 nella regione di residenza avendo vinto anche lo straordinario bis per la stessa classe di concorso. Posso chiedere passaggio di ruolo sfruttando l’abilitazione conseguita da concorso ordinario sempre sulla cdc A041 oppure non mi è concesso in quanto chiamata da straordinario bis?
Qualora mi fosse possibile e l’esito dovesse essere pubblicato prima della discussione finale dell’anno di prova, come mi dovrò comportare?
La nostra lettrice, pur non specificandolo, sta fruendo (considerato che ha mantenuto il ruolo nella scuola primaria) dell’art. 36 del CCNL 2007, in base al quale i docenti di ruolo possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 in una grado di istruzione ovvero in una classe di concorso diversi da quelli di titolarità. Evidenziamo che, nonostante durante l’anno di supplenza al docente si applichi la disciplina prevista dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, lo stesso (docente) mantiene il ruolo di appartenenza e il prossimo anno vi rientra, a meno che non decida (laddove possibile) di accettare un nuovo incarico di supplenza.
Pertanto la risposta al primo quesito è affermativa: il nostro lettore può presentare domanda di passaggio di ruolo per la A41 (fermo restando che per abilitazione conseguita con concorso ordinario si intenda che la relativa graduatoria di merito sia già stata pubblicata e non il riferimento al superamento delle prove da parte del singolo che di per sè non costituisce titolo), per quanto detto sopra e anche perché, pur essendo assunto da concorso straordinario bis nella stessa classe di concorso (A41), ancora non è titolare su tale classe di concorso/grado di istruzione (essendo l’assunzione a tempo determinato), ma lo sarà dal prossimo anno, se supererà la prova conclusiva del percorso universitario e l’anno di prova.
Quanto al secondo quesito, diciamo che gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 24 maggio p.v., per cui prima della conclusione dell’anno di prova. Pertanto, il nostro lettore se:
- ottiene il passaggio di ruolo ed è interessato a permanere sul posto assegnato da concorso straordinario bis, alla pubblicazione dei movimenti non deve far nulla, se non attendere la conclusione del percorso relativo allo straordinario bis. Superato il predetto percorso, accetterà il nuovo ruolo e lo comunicherà all’ATP di riferimento;
- ottiene il passaggio di ruolo ed è interessato a permanere nel posto assegnato in base allo stesso movimento, alla pubblicazione dei movimenti può abbandonare il percorso relativo allo straordinario bis;
- non ottiene il passaggio di ruolo, completa il percorso relativo al concorso in esame e, se lo supera, accetterà il nuovo ruolo, lasciando quello della primaria.
Domande di mobilità
Per completezza di informazione ricordiamo che, ai sensi dell’articolo 2 dell’OM 36/2023, le domande di trasferimento e passaggio di ruolo/cattedra si possono presentare sino al prossimo 21 marzo, tramite Istanze Online.
La consulenza
È possibile richiedere consulenza specifica scrivendo a [email protected] (non è assicurata risposta individuale, ma la trattazione di tematiche generali).