Mobilità docenti 2024: è il tempo di revoche trasferimenti, rettifiche, istanze di conciliazione

Mobilità docenti 2024: il momento clou della procedura è rappresentato dalla pubblicazione degli esiti della domanda, che per l’anno scolastico 2024/25 è stato lo scorso 17 maggio. Ma non è ancora il punto di arrivo: nelle settimane successive il lavoro degli Uffici Scolastici prosegue per il controllo che le operazioni siano corrette e nel caso si ravvisino degli errori intervenire tempestivamente.
La fase successiva alla pubblicazione degli esiti della mobilità
Ai sensi dell’art. 17 del CCNI 2022/25, sulle controversie riguardanti le materie della mobilità, in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007 (confermato dal CCNL 2016/18 e dal CCNL 2019/21 per quanto in essi non previsto), tenuto conto delle modifiche, in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di procedura civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183.
Non saranno prese in considerazione altre forme di contestazione dell’esito del trasferimento se non quelle previste in sede di giustizia amministrativa o civile.
Resta ferma la possibilità di disporre, in sede di autotutela, rettifiche ad eventuali errori materiali, relativi ai trasferimenti ed ai passaggi disposti.
Le rettifiche agli errori materiali
Gli Uffici Scolastici provvedono, in autotutela, alle dovute rettifiche al bollettino degli esiti sulla mobilità per l’A.S. 2024/2025, per cui il risultato finale può anche cambiare per più docenti coinvolti.
La richiesta di tentativo di conciliazione
L’art. 135 del CCNL 2007 prevede che il lavoratore depositi la richiesta di tentativo di conciliazione presso l’ufficio del contenzioso dell’amministrazione competente (ambito territoriale provinciale o USR). La richiesta, limitatamente alla mobilità territoriale e professionale e alle assunzioni a tempo indeterminato e determinato (come si legge al comma 4), deve essere presentata entro 15 gg dalla pubblicazione o notifica dell’atto. Trascorso tale termine è possibile comunque richiedere il tentativo di conciliazione, secondo le forme previste dall’art. 410.
Una volta presentata la richiesta, la procedura segue l’iter indicato nel succitato articolo 135 e si conclude con il verbale, stilato dall’ufficio di segreteria e relativo all’incontro tra le parti. Il verbale attesta l’esito della conciliazione ed è immediatamente esecutivo. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione abbia successo, il verbale viene depositato da una delle due parti presso la direzione provinciale del lavoro, che a sua volta lo deposita presso la cancelleria del tribunale per la dichiarazione di esecutività, fermo restando che il verbale, non appena viene redatto e sottoscritto è già esecutivo. Nel caso in cui la conciliazione non abbia successo, il verbale viene comunque depositato da una delle due parti presso la direzione provinciale del lavoro, che a sua volta lo depositerà presso la cancelleria del tribunale, così che sarà il giudice del lavoro a decidere sulla controversia.
L’art. 136 del CCNL 2007, infine, prevede anche che le parti possano concordare di affidare la decisione della controversia a un arbitro unico, secondo la procedura descritta dal successivo art. 137.