Mobilità docenti 2023/24, tra vecchi e nuovi vincoli di permanenza si decide il nuovo Contratto
Quali vincoli disciplineranno la mobilità del personale docente per l’a.s. 2023/24? Cosa cambierà rispetto allo scorso anno?
CCNI 2023/25
Premettiamo che il prossimo CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA avrà durata biennale, per cui disciplinerà trasferimenti e passaggi di ruolo/cattedra per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25.
In attesa della sottoscrizione del succitato CCNI, facciamo il punto su quali vincoli del precedente Contratto resteranno in vigore e quali invece non saranno più vigenti, in seguito al mutato quadro normativo.
Vincoli vecchio contratto
Il CCNI sulla mobilità 2022/25, che sarà sostituito dal nuovo Contratto, prevedeva i vincoli di seguito riportati.
Vincolo movimenti provinciali
- vincolo di permanenza triennale nella scuola di titolarità in caso di trasferimento o passaggio di ruolo/cattedra provinciale su preferenza puntuale (ossia in caso di movimento su una delle preferenze puntuali, ossia scuole, espresse nella domanda);
- vincolo di permanenza triennale nella scuola di titolarità in caso di trasferimento o passaggio di ruolo/cattedra ottenuto nel comune di titolarità.
Il vincolo succitato non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze, di cui all’articolo 13 del CCNI 2022/25, alle condizioni ivi previste e se soddisfatti in un comune o distretto sub-comunale diverso da quello in cui si usufruisce della precedenza. Sono, inoltre, esclusi dal predetto vincolo i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche soddisfatti in una preferenza espressa.
Vincolo movimenti interprovinciali
- vincolo di permanenza triennale nella scuola di titolarità in caso di trasferimento o passaggio di ruolo/cattedra interprovinciale su qualsiasi preferenza espressa (ossia in caso di movimento su scuola, comune, distretto o provincia).
Il vincolo non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII del CCNI 2022/25, alle condizioni previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza.
Il vincolo non si applica nemmeno ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.
Neoassunti
- vincolo di permanenza triennale nella scuola di titolarità per i neoassunti a decorrere dall’a.s. 202021.
Il vincolo non si applica ai docenti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’aggiornamento periodico nelle graduatorie ad esaurimento.
Evidenziamo che il CCNI 2022/25 prevedeva per i docenti neoassunti (negli aa.ss. 2021/22, 2022/23 e 2023/24) la possibilità di presentare domanda di trasferimento, durante il primo anno di assunzioni, ai fini dell’acquisizione della scuola di titolarità.
Vincoli nuovo CCNI
Nel prossimo CCNI, che potrebbe essere sottoscritto in tempo utile per l’inizio delle operazioni di mobilità nel mese di febbraio, dovrebbero essere presenti i seguenti vincoli (come da bozza presentata ai sindacati):
- vincolo di permanenza triennale per i docenti neoassunti dall’a.s. 2022/23, tenuti a rimanere nella scuola di titolarità, nello stesso tipo di posto e classe di concorso, per tre anni scolastici, salvo che in caso di sovrannumero o esubero; il vincolo non si applica ai docenti beneficiari dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 104/92 (docente con grave disabilità o che assiste soggetto con grave disabilità), solo per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso; durante i 3 anni di vincolo, gli interessati possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione nella provincia di titolarità e accettare il conferimento di supplenze per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo (art. 36 del CCNL 2007). Evidenziamo che su tale vincolo, introdotto dal DL 36/2022 (convertito in legge n. 79/2022), c’è una divergenza di vedute tra amministrazione e sindacati (per questi ultimi, infatti, il vincolo dovrebbe riguardare i soli assunti con le procedure previste dal predetto DL, mentre per l’amministrazione va applicato a tutti i neoassunti, sin dall’a.s. 2022/23);
- vincolo di permanenza triennale nella scuola di titolarità in caso di trasferimento o passaggio di ruolo/cattedra interprovinciale su qualsiasi preferenza espressa (secondo la Uil, il vincolo non dovrebbe essere applicato);
- vincolo di permanenza triennale nella scuola di titolarità in caso di trasferimento o passaggio di ruolo/cattedra provinciale su preferenza puntuale ovvero di trasferimento/passaggio nel comune di titolarità.
Nel prossimo Contratto, infine, non sarà più prevista per i neoassunti la possibilità di acquisire la sede di titolarità, presentando domanda di trasferimento.
Conclusioni
Alla luce di quanto detto sopra, sulla base della bozza presentata dal Ministero ai sindacati, nel prossimo CCNI sulla mobilità:
– non sarà più presente il vincolo triennale per i docenti assunti sino all’a.s. 2021/22;
– permarrà il vincolo triennale:
- per i neoassunti dall’a.s. 2022/23;
- in caso di trasferimento/passaggio provinciale su preferenza puntuale (scuola) o nel comune di titolarità;
- in caso di trasferimento/passaggio interprovinciale su qualsiasi preferenza espressa.
NB: quanto detto potrà essere confermato o meno, non appena sarà sottoscritto il CCNI.