Mobilità docenti 2023/24, requisiti per il passaggio di ruolo
Quali requisiti sono necessari per il passaggio di ruolo? Gli assunti in ruolo nel 2021/22 possono presentare domanda?
Rispondiamo ai quesiti ricordando dapprima il “destino” del CCNI 2022/25 e cosa prevede lo stesso (contratto) in merito ai passaggi di ruolo e ai vincoli per i docenti neoassunti.
CCNI
Il CCNI 2022/25, com’è noto, è stato annullato dal tribunale di Roma, per cui sarà a breve riscritto e dovrebbe disciplinare la mobilità biennio 2023/24 – 2024/25. La risposta ai quesiti di partenza, pertanto, è fornita in base alle disposizioni del “vecchio” contratto, per cui ci potrebbero essere delle modifiche, che eventualmente comunicheremo [ad esempio, nel caso del passaggio di ruolo su sostegno per la scuola secondaria, ci si aspetta una revisione dei requisiti richiesti, alla luce del fatto che il DM 92/19 ha consentito di ottenere la specializzazione su sostegno ai docenti in possesso, quale requisito d’accesso, della laurea e dei 24 CFU (in alternativa all’abilitazione), mentre ai sensi del succitato CCNI, ai fini del suddetto passaggio di ruolo, è necessario anche essere abilitati per la classe di concorso].
Passaggio di ruolo
Possono chiedere il passaggio di ruolo posto comune i docenti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- abbiano superato l’anno di prova;
- siano in possesso dell’abilitazione per il grado di istruzione richiesto ovvero per la classe di concorso in caso di passaggio di cattedra.
Ai suddetti requisiti, nel caso di passaggio di ruolo su posto di sostegno, si aggiunge la specializzazione per il grado richiesto.
Vincoli neoassunti
Il CCNI 2022/25 prevede che i docenti neoassunti siano sottoposti al vincolo triennale di permanenza nella scuola di titolarità, eccetto per i casi di esubero e soprannumero, nonché per il personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’aggiornamento periodico delle graduatorie ad esaurimento:
… i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, il passaggio di cattedra o di ruolo, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica, ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.
Il suddetto medesimo CCNI, inoltre, prevede che gli assunti in ruolo negli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24 possano acquisire la scuola di titolarità presentando domanda di mobilità, per cui:
- in caso di presentazione della domanda e di soddisfacimento della stessa, il vincolo scatta dall’a.s. del trasferimento;
- in caso di presentazione della domanda e di mancato soddisfacimento della stessa, nonché in caso di mancata presentazione dell’istanza, il docente interessato acquisisce la titolarità nella scuola di assunzione e il vincolo scatta dal medesimo anno scolastico (di assunzione).
Precisiamo che:
- quest’ultima disposizione sull’acquisizione della titolarità non sarà sicuramente presente nel prossimo CCNI, come concordato da Ministero e OOSS;
- sul vincolo triennale di permanenza, invece, c’è disaccordo tra Ministero e sindacati, con questi ultimi che sostengono che i vincoli vadano tutti rivisti alla luce delle novità introdotte dal DL 36/2022 (convertito in legge n. 79/22) e che quello relativo ai neoassunti vada applicato. Pertanto, non possiamo che attendere le nuove disposizioni per fornire una risposta definitiva.
Per completezza di informazione, ricordiamo che ai sensi delle nuove disposizioni, i docenti di tutti i gradi di istruzione sono soggetti al vincolo previsto dall’art. 13, comma 5 (introdotto dal DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/22), del D.lgs. n. 59/2017, come modificato dall’art. 58, comma 2-lettera f, del DL n. 73/2021 e dall’articolo 19, comma 3 sexies, del DL n. 4/2022, decreto legislativo n. 59/2017 cui rinvia il comma 3 dell’articolo 399 del D.lgs. 297/94, in seguito alla modifica introdotta dall’art. 36, comma 2-bis, del DL n. 21/2022 (quest’ultimo ha modificato, come predetto, l’art. 399/3 del D.lgs. 297/94, che in seguito alla nuova formulazione dispone che ai docenti dell’infanzia e primaria si applica il regime di cui all’art. 13/5 del D.lgs. n. 59/2017). Questo il vincolo previsto dal novellato art. 13, comma 5, del D.lgs. n. 59/2017:
Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo e all’articolo 18-bis, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione, salvo che nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso. Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.
Evidenziamo, infine, che sarà necessario chiarire se i docenti neoassunti nell’a.s. 2021/22 e 2022/23, sottoposti al vincolo triennale in base alle disposizioni del succitato contratto, previsti dal D.lgs. 59/17 e dall’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94 (prima delle modifiche apportate dal DL 36/2022 e dall’art. 36, comma 2-bis, del DL n. 21/2022 ), lo saranno ancora ovvero, nel caso in cui fosse prevista una deroga per l’a.s. 2023/24, varrà anche per gli stessi.
Quesito
Una nostra lettrice chiede quanto segue:
Sono stata immessa in ruolo nell’a.s. 2021/2022 nella scuola primaria. Essendo in prima fascia GPS per 3 classi di concorso secondaria (I e II grado) quando e come posso procedere con la richiesta di passaggio di ruolo? Al momento sono in servizio presso una secondaria di II grado come supplente ed aspiro a lavorare in ordine di scuola diverso da quello di attuale titolarità.
La nostra lettrice, essendo inclusa nella prima delle GPS, è in possesso dell’abilitazione richiesta per il passaggio di ruolo. Non specifica, però, se abbia superato o meno l’anno di prova. Posto che l’abbia superato, potrà chiedere il passaggio di ruolo, solo se vi sarà una deroga, come detto sopra, ai previsti vincoli di mobilità (la lettrice non specifica se abbia o meno presentato domanda lo scorso anno per l’acquisizione della scuola titolarità, ma cambia poco ai fini della risposta, in quanto comunque sottoposta al vincolo, scattato dal 2021/22 ovvero dal 2022/23). Senza una deroga che valga per tutti, non riteniamo si possano cancellare i vincoli in essere. Per una risposta definitiva, comunque, è necessario attendere il testo del prossimo CCNI.
La consulenza
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Verranno trattare tematiche generali, pubblicate nella rubrica Chiedilo a lalla e nel tag Mobilità
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