Mobilità docenti 2023/24: chi, come e quando può presentare domanda di trasferimento
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Chi può presentare domanda di trasferimento per l’a.s. 2023/24? Come e quando si presenta l’istanza? Quante e quali preferenze si possono esprimere?
Ordinanza Ministeriale per la mobilità dei docenti di ruolo 2023/24
L’OM n. 36 del 01/03/2023 disciplina la mobilità (trasferimenti e passaggi) del personale docente, educativo e ATA per l’a.s. 2023/24, nonché le modalità applicative del CCNI 2022/25.
Domanda docenti
Tempistica:
- Presentazione domande mobilità (docenti di tutti i gradi di istruzione): dal 6 al 21 marzo 2023.
- Comunicazione al SIDI dei posti disponibili: il termine ultimo è il 27 aprile 2023.
- Comunicazione al SIDI delle domande di mobilità: il termine ultimo è il 2 maggio 2023.
- Pubblicazione movimenti (docenti di tutti i gradi di istruzione): 24 maggio 2023.
Modalità
Le domande volontarie di trasferimento e passaggio, da parte del personale docente (e anche ATA), si presentano tramite Istanze Online (i docenti dichiarati soprannumerari, oltre i suddetti termini di presentazione delle istanze, presentano le domande utilizzando i moduli messi a disposizione dal MIM nell’apposita sezione del sito, da inviare digitalmente).
I docenti, che intendono chiedere sia il trasferimento che il passaggio di ruolo/cattedra (ai passaggi dedicheremo un apposito articolo), presentano una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti (nel caso di passaggio per la scuola secondaria, infatti, è possibile chiedere il passaggio per più classi di concorso), fermo restando che il passaggio può essere chiesto per un solo ruolo (o per la scuola dell’infanzia o per la scuola primaria o per la secondaria di primo grado ovvero per la secondaria di secondo grado).
Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso di quanto dichiarato nel modulo domanda, documentazione da allegare all’istanza online.
Fasi mobilità e provincia/province esprimibile/i
La mobilità, ricordiamolo, si articola in tre fasi:
- I fase: Trasferimenti all’interno del comune;
- II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
- III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.
I docenti, che presentano domanda per partecipare alla fase interprovinciale (la terza), possono esprimere nella stessa (domanda) preferenze relative a una o più province.
Preferenze
Le preferenze esprimibili nelle domande di mobilità sono in totale quindici e possono essere indifferentemente le seguenti:
a) istituzione scolastica (preferenza puntuale);
b) distretto (preferenza sintetica);
c) comune (preferenza sintetica);
d) provincia (preferenza sintetica).
E’ possibile, dunque, esprimere tutte scuole oppure scuole e comuni oppure scuole, comuni e distretti o ancora comuni e province … Il solo limite, come detto sopra, è quello per cui le preferenze possono essere al massimo quindici.
Sottolineiamo che, in caso di preferenza sintetica:
– l’aspirante può essere assegnato (in caso sia soddisfatto nel movimento) in una qualsiasi scuola compresa nel distretto, nel comune o nella provincia. Nello specifico, è assegnato nella prima scuola con cattedra/posto disponibile (all’interno del distretto, comune o provincia), secondo l’ordine risultante dagli elenchi ufficiali delle istituzioni scolastiche;
– possono essere espresse le seguenti preferenze:
- istruzione degli adulti (che comprende: corsi serali degli istituti di secondo grado; centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti);
- sezioni carcerarie ove esprimibili;
- sezioni ospedaliere;
- licei europei.
Riguardo sempre alle preferenze, nello specifico quelle sintetiche comprendenti comuni isolani, nell’OM succitata leggiamo quanto segue:
- qualora una provincia comprenda comuni isolani, questi sono esclusi dai distretti di appartenenza e raggruppati dopo l’ultimo distretto della provincia medesima sotto la dicitura “isole della provincia”;
- chi intende chiedere tutti i comuni isolani della provincia, può farlo indicando lo specifico distretto.
In tal modo, dunque, si dà la possibilità di esprimere preferenze relative a distretti graditi per i comuni, che ne fanno parte, esclusi quelli (comuni) isolani.
Chi può presentare domanda e chi no
Chi può
La domanda di mobilità può essere presentata da tutti i docenti:
- immessi in ruolo dal 2021/22 e precedenti, che non siano sottoposti a nessuno dei vincoli sotto riportati.
Chi non può
La domanda, invece, non può essere presentata dai docenti:
- che, per il 2022/23, hanno ottenuto trasferimento e/o passaggio interprovinciale, indipendentemente dalla preferenza, in relazione alla quale sono stati soddisfatti (tali docenti sono soggetti al vincolo per il 2022/23, 2023/24 e 2024/25, per cui potranno presentare domanda per l’a.s. 2025/26);
- che hanno ottenuto trasferimento e/o passaggio provinciale (e naturalmente anche interprovinciale, come detto sopra), per l’a.s. 2021/22 o per l’a.s. 2022/23 , su preferenza puntuale (scuola) ovvero all’interno del comune di titolarità.
Chi può con riserva
I docenti immessi in ruolo nel 2022/23 (neoassunti), pur soggetti al vincolo triennale di permanenza nella scuola di titolarità discendente dal combinato disposto dell’articolo 13/5 del D.lgs. 59/2017 (modificato dall’art. 44 del DL 36/2022, convertito in legge n. 79/22) e dell’art. 399/3, del D.lgs. 297/94 (modificato dall’art. 36/ 2-bis del DL 21/2022, convertito in legge n. 51/2022), come leggiamo nell’articolo 1/6 dell’OM 36/2023, hanno la facoltà di presentare la domanda di trasferimento con “riserva”. L’istanza sarà convalidata nel solo caso in cui venga emanato un apposito provvedimento legislativo; viceversa, non lo sarà e gli interessati non parteciperanno ai movimenti.
La consulenza
È possibile scrivere a [email protected]. Verranno trattare tematiche generali, pubblicate nella rubrica Chiedilo a lalla e nel tag Mobilità
È possibile seguire i Question Time in cui i sindacalisti rispondono alle domande dei lettori
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