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Mobilità docenti 2023/2024, l’anno di prova va inserito al fine del conteggio degli anni di servizio? [VIDEO]

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Proseguono i Question time di Orizzonte Scuola dedicati alla domanda di mobilità per il personale docente. A rispondere alle domande nell’appuntamento del 14 marzo Attilio Varengo, segretario nazionale della Cisl Scuola.

La questione posta da una lettrice riguarda il conteggio dell’anno di prova. “Il primo anno di servizio, il cosiddetto anno di prova, va inserito al fine del conteggio degli anni in servizio successivi al ruolo?

La risposta del sindacalista, al minuto 10:08 dello speciale: “Il punto 1 A è il punto in cui accoglie gli anni di ruolo prestati nel ruolo in cui si trova. L’anno di prova è un anno di prova a tutti gli effetti, coperto da un servizio di ruolo“.

Ricordiamo che – prosegue Varengo – benché sia anno di ruolo, quello in corso non si conta“.

Quindi, si potrà contare un anno di ruolo nel caso in cui l’anno di prova sia quello dell’anno scorso“, conclude il sindacalista.

Ricordiamo inoltre

Anzianità servizio di ruolo e mobilità volontaria

Punteggio

La sezione A1 della tabella A e quella B1 della tabella B indicano i punteggi da attribuire per l’anzianità di servizio. Il punto A) della sezione A1 della tabella A e il punto A) della sezione B1 della tabella B prevedono quanto segue:

  • per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza Punti 6

Regole valutazione

Nella valutazione del servizio di ruolo si devono seguire le regole e i criteri di seguito indicati:

  • nell’anzianità di servizio non si tiene conto dell’anno scolastico in corso;
  • il punteggio è raddoppiato per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo;
  • l’anzianità di servizio di ruolo comprende anche i servizi effettivamente prestati in classe di concorso diversa da quella di attuale titolarità, per la quale sia possibile il passaggio di cattedra;
  • il servizio prestato in ruoli diversi da quello di appartenenza, a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria, è valutato con riferimento al ruolo di appartenenza e nella medesima misura;
  • l’anzianità di servizio di ruolo è riconosciuta anche al personale proveniente dagli Enti Locali e che abbia svolto, prima del trasferimento allo Stato, effettivo servizio di docente nelle scuole statali;
  • il servizio di ruolo prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole è valutato il doppio, ai sensi dei punti A1 sia della tabella A (trasferimenti) che della tabella B (passaggi di ruolo/cattedra). La valutazione spetta in caso di servizio effettivamente prestato e nei casi di mancata presentazione del servizio per gravidanza, puerperio, servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile;
  • l’anno di servizio di ruolo si matura, prestando un servizio di almeno 180 giorni;
  • i periodi di congedo retribuiti e non, disciplinati dal decreto legislativo n. 151/2001 (congedo di maternità, congedo di paternità, congedo parentale, congedi per la malattia del figlio), sono computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti;
  • sono valutati come effettivo servizio nel ruolo di appartenenza, se si è in servizio nello stesso ruolo, i periodi di congedo dovuti a: corsi di dottorato di ricerca; borse di studio o assegni di ricerca (qualora si sia in servizio in ruolo diverso – rispetto a quello in cui si era titolari prima del periodo di congedo – i suddetti periodi sono valutati come altro ruolo. Precisiamo, inoltre, che tali periodi non si computano ai fini della continuità di servizio);
  • è valutato come servizio nel ruolo di appartenenza anche il periodo di collocamento fuori ruolo;
  • è valutato doppio il servizio prestato su sostegno, nel solo caso in cui il trasferimento a domanda o d’ufficio sia richiesto per posti di sostegno (e anche per le scuole speciali e/o a indirizzo didattico differenziato);
  • per la sola scuola primaria, il punteggio è raddoppiato in caso di servizio prestato in scuole di montagna, ai sensi della legge n. 90/1957;
  • il servizio prestato ai sensi dell’articolo 36 del CCNL 2007 (quindi con in carco di supplenza al 30/06 o al 31/08) è valutato come pre-ruolo.

Valutazione anni decorrenza giuridica

L’anzianità di servizio, derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, è valutata:

  • 3 punti per ogni anno per tutti gli anni, se non è stato prestato alcun servizio;
  • 6 punti ogni anno per tutti gli anni, sia che il servizio sia stato prestato nel ruolo di appartenenza, sia che sia stato prestato in ruolo diverso.

Video tutorial per compilazione della domanda per i docenti neoassunti

La consulenza

È possibile scrivere a [email protected]. Verranno trattare tematiche generali, pubblicate nella rubrica Chiedilo a lalla e nel tag Mobilità

I termini per la presentazione delle domande di mobilità per il personale scolastico sono i seguenti:

  • Il personale docente può presentare le domande dal 6 marzo al 21 marzo 2023.
  • Il personale ATA può presentare le domande dal 17 marzo al 3 aprile 2023.
  • Il personale educativo può presentare le domande dal 9 marzo al 29 marzo 2023.

La pubblicazione dei movimenti sarà il 24 maggio per il personale docente, il 1° giugno per il personale ATA e il 29 maggio per il personale educativo.

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Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.

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