Mobilità docenti 2022, precedenze: coniuge di militare, cariche nelle pubbliche amministrazioni e rientro attività sindacale

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Mobilità docenti per l’a.s. 2022/23, precedenze: personale coniuge di militare; personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali; personale che rientra dall’aspettativa sindacale.

Precedenze

Queste le precedenze indicate, in ordine di priorità, nell’articolo 13, comma 1, dell’Ipotesi di CCNI 2022/25:

  • I Disabilità e gravi motivi di salute (non vedenti; emodializzati)
  • II Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità
  • III Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
  • IV Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale
  • V Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità
  • VI Personale coniuge di militare o di categoria equiparata
  • VII Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
  • VIII Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al CCNQ sottoscritto il 4/12/2017

Mobilità 2022/23, precedenze: quando si applicano

Personale coniuge di militare o di categoria equiparata

Si tratta del sesta precedenza, in ordine di priorità,  riconosciuta nel summenzionato articolo 13, ai sensi del disposto normativo di cui all’articolo art. 17 della legge n. 266/1999 e all’articolo 2 della legge n. 86/2001.

A chi spetta

La precedenza spetta al personale scolastico: coniuge convivente del personale militare o di categoria equiparata; coniuge di coloro cui viene corrisposta l’indennità di pubblica sicurezza e che si trovino nelle condizioni previste dalle succitate norme.

Applicazione 

La precedenza, che si applica nei soli trasferimenti, opera nella seconda fase (trasferimenti provinciali) e nella terza fase (trasferimenti interprovinciali) delle operazioni di mobilità. Non si applica dunque nella prima fase, quella dei trasferimenti in ambito comunale.

Condizioni

La precedenza è riconosciuta ovvero si perde secondo le condizioni di seguito indicate:

  • è riconosciuta a condizione che si indichi nella domanda, come prima preferenza, il comune nel quale è stato trasferito d’ufficio il coniuge ovvero abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo;
  • qualora nel predetto comune non siano presenti scuole esprimibili, va indicato il comune viciniore oppure una scuola con sede di organico in altro comune, anche non viciniore, che abbia una sede o un plesso nel comune nel quale è stato trasferito d’ufficio il coniuge ovvero abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo;
  • l’indicazione della preferenza sintetica per il comune suddetto ovvero per il distretto, in caso di comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria;
  • la mancata indicazione del comune o distretto, in cui è stato trasferito d’ufficio il coniuge o abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo, fa perdere la precedenza per il predetto comune e per le altre preferenze espresse. La domanda sarà trattata senza tener conto della precedenza.

Documentazione

La documentazione, che permette di usufruire della precedenza e da allegare alla domanda, è quella indicata nell’OM che definirà le modalità applicative del CCNI 2022/25 per le operazioni a.s. 2022/23 e indicherà le date delle medesime operazioni di mobilità (comprese le date di presentazione delle domande).

Evidenziamo che per il personale in questione, nel solo caso di trasferimento d’ufficio del coniuge, oltre i termini di scadenza previsti per la presentazione delle domande, sarà possibile presentare l’istanza di trasferimento. Ciò non sarà possibile, qualora il citato trasferimento d’ufficio del coniuge avvenga oltre le scadenze previste dalla predetta O.M. (quali la comunicazione dei posti disponibili e delle domande al SIDI).

Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali

E’ questa la settima precedenza di cui al succitato articolo 13, comma 1, del CCNI 2022/25.

A chi spetta

La precedenza è riconosciuta al personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, compresi i consiglieri di pari opportunità, ai sensi della legge n. 265/1999 e del D.lgs. n. 267/2000.

La precedenza è riconosciuta durante l’esercizio del mandato, al termine del quale l’interessato, qualora ottenga il trasferimento avvalendosi della medesima precedenza, rientra nella scuola o provincia in cui risultava titolare o assegnato prima del mandato stesso; in caso di mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario e soggetto alla mobilità d’ufficio.

Applicazione

La precedenza, che si applica nei soli trasferimenti, opera nella seconda fase (trasferimenti provinciali) e nella terza fase (trasferimenti interprovinciali) delle operazioni di mobilità.  Non si applica nella prima, ossia la fase dei trasferimenti in ambito comunale.

Condizioni

La precedenza è riconosciuta ovvero si perde secondo le condizioni di seguito indicate:

  • è riconosciuta a condizione che si indichi nella domanda, come prima preferenza, il comune o distretto (nel caso di comuni suddivisi in più distretti) nel quale si esercita mandato; in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, si indica il comune viciniore.;
  • l’indicazione della preferenza sintetica per il comune suddetto ovvero per il distretto, in caso di comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria;
  • la mancata indicazione del comune o distretto, nel quale si esercita il mandato, fa perdere la precedenza per il predetto comune e per le altre preferenze espresse. La domanda sarà trattata senza tener conto della precedenza;
  • l’esercizio del mandato deve sussistere entro dieci giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande.

Documentazione

La documentazione, che permette di usufruire della precedenza e da allegare alla domanda, è quella relativa all’attestazione dello svolgimento della carica pubblica in una delle amministrazioni degli enti locali.

Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al CCNQ sottoscritto il 4/12/2017

Si tratta dell’ultima precedenza, in ordine di priorità, indicata nell’articolo 13, comma 1, del CCNI 2022/25.

A chi spetta

La precedenza è riconosciuta al personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al CCNQ sottoscritto il 4/12/2017.

Applicazione

La precedenza, che si applica ai soli trasferimenti, opera esclusivamente nella terza fase (trasferimenti interprovinciali) delle operazioni di mobilità. Non si applica, dunque, ai trasferimenti in ambito comunale (prima fase) e provinciale (terza fase).

Condizioni

La precedenza opera per la provincia ove gli interessati abbiano svolto l’attività sindacale e ove siano domiciliati da almeno tre anni.

Documentazione

La documentazione, per fruire della precedenza e da allegare alla domanda, consiste nell’attestazione di aver svolto l’attività sindacale nella provincia e di essere in essa domiciliati da almeno tre anni. Tale attestazione va documentata mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/200 e successive modifiche ed integrazioni.

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