Mobilità docenti 2022, nuovo vincolo triennale per chi ottiene trasferimento. Differenza tra provinciale e interprovinciale

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Disattese le aspettative di molti docenti che speravano nell’eliminazione totale dei vincoli temporali per la prossima mobilità.

Il nuovo CCNI, valido per il triennio 2022/23 – 2023/24 – 2024/25, conferma, infatti, il vincolo triennale già previsto dopo la mobilità volontaria con un’importante novità per la mobilità interprovinciale, novità che potrà rivelarsi penalizzante per i docenti interessati.

Altre importanti novità sono previste per i docenti immessi in ruolo negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, che potranno partecipare alla prossima mobilità.

Analizziamo, quindi, le conferme e le novità previste nel contratto, che si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’a.s. 2022/23

Vincolo temporale dopo la mobilità

Mobilità provinciale

Confermato il vincolo triennale dopo la mobilità volontaria, introdotto con il precedente CCNI 2019-2022.

Nell’art.2 comma 2 del nuovo CCNI, infatti, si ribadisce quanto segue:

“Ai sensi dell’art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per la mobilità professionale. Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste dal presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa”

Saranno, quindi, sottoposti al vincolo di permanenza triennale nella scuola assegnata in seguito a mobilità volontaria i docenti che risultano soddisfatti su una preferenza analitica (scuola specifica) oppure, nel caso di trasferimento su altra tipologia di posto o mobilità professionale (passaggio di cattedra e passaggio di ruolo), in seguito a preferenza sintetica nel comune di titolarità.

Mobilità interprovinciale

Nella mobilità interprovinciale il vincolo di permanenza triennale si applica sempre, per qualsiasi sede richiesta.

Si tratta di un’importante novità che penalizza i docenti interessati a cambiare provincia, prevista nell’art.2 comma 3 del nuovo CCNI dove si stabilisce quanto segue:

“Ai sensi dell’art. 58, comma 2, lettera f), secondo periodo, decreto-legge n. 73 del 25.5.2021, convertito con legge n. 106 del 23.7.2021, al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta, qualora diversa da quella di precedente titolarità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2022/2023.”

Quando non si applica il vincolo triennale dopo la mobilità

Il vincolo triennale previsto nell’art.2 comma 2 (mobilità provinciale)e comma 3 (mobilità interprovinciale)del CCNI non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze previste nell’art. 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

Nel caso di mobilità provinciale tale vincolo non interessa i docenti soddisfatti su preferenza sintetica in un comune diverso da quello di titolarità.

Vincolo temporale dopo immissione in ruolo

L’applicazione o meno del vincolo temporale dipende dall’anno di immissione in ruolo. Analizziamo i diversi casi.

I docenti immessi in ruolo prima dell’a.s. 2019/20 non sono sottoposti ad alcun vincolo temporale nella scuola assegnata

I docenti immessi in ruolo nell’a.s. 2019/20, sottoposti al vincolo triennale (che era quinquennale prima del decreto legge n. 73/2021 (decreto sostegni-bis)), hanno superato tale vincolo nel corrente anno scolastico e potranno, quindi, partecipare alla mobilità 2022/23 sia in ambito provinciale che interprovinciale.

Possibilità garantita anche nel CCNI, dove nell’art.2 comma 4 si chiarisce che “Ai sensi dell’art. 58, comma 2, lettera f), primo periodo, del decreto-legge n. 73 del 25.5.2021, convertito con legge n. 106 del 23.7.2021, il personale docente di cui all’articolo 13, comma 3, del D.lgs. n. 59 del 13 aprile 2017, immesso in ruolo antecedentemente all’anno scolastico 2020/21, è tenuto a rimanere presso l’istituzione scolastica di immissione in ruolo, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri due anni dopo il percorso annuale di formazione iniziale e prova, salvo in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso. Pertanto, il personale docente di cui all’articolo 13, comma 3, del D.lgs. n. 59 del 13 aprile 2017, immesso in ruolo antecedentemente all’anno scolastico 2020/21, ha già assolto l’obbligo di permanenza presso l’istituzione scolastica di immissione in ruolo sopra indicato “

I docenti immessi in ruolo nell’a.s. 2020/21 che, come sottolinea il comma 6 del succitato art.2, possono chiedere il trasferimento, il passaggio di cattedra o di ruolo, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica, ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero, possono comunque presentare domanda di mobilità per il prossimo anno scolastico. Questi docenti, infatti, come chiarisce il contratto, vengono considerati su sede provvisoria come i neo-immessi in ruolo 2021/22.

Nel comma 7 dello stesso art.2 si stabilisce, infatti, questa importante novità:

“[…] Fermo restando le operazioni di mobilità effettuate per l’anno scolastico 2021/2022 e ai fini di acquisizione della titolarità, possono altresì presentare domanda di mobilità per l’anno scolastico 2022/2023 anche coloro che sono stati immessi in ruolo nell’anno scolastico 2020/2021. Qualora il docente non presenti domanda di mobilità, la titolarità è attribuita, prima dei movimenti, sulla scuola assegnata all’atto dell’assunzione in ruolo con la medesima decorrenza. Analogamente, al docente che non ottenga alcuna sede tra quelle indicate nella domanda di mobilità volontaria l’attribuzione della titolarità è disposta sulla sede ottenuta al momento dell’assunzione a tempo indeterminato con la medesima decorrenza. I posti assegnati all’atto dell’immissione in ruolo ai docenti che non presentano domanda di mobilità o che non ottengono alcuna sede tra quelle indicate nella domanda, non sono disponibili per i movimenti.”

Per i docenti immessi in ruolo nell’a.s. 2021/22 si applica quanto previsto nell’art.2 comma 7, nel quale si ripristina la sede provvisoria per i neo-immessi in ruolo:

“Considerata l’assenza di una disciplina in tema di acquisizione della titolarità su sede a seguito dell’entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ritenuto opportuno definirne in sede pattizia le modalità di assegnazione, per il triennio 2022-23, 2023-24, 2024-25, al personale docente immesso in ruolo è attribuita la titolarità su istituzione scolastica mediante domanda volontaria di mobilità territoriale da presentarsi nel corso del primo anno di immissione ruolo. La titolarità è attribuita d’ufficio qualora il docente immesso in ruolo sia individuato come perdente posto e non abbia presentato domanda volontaria, a prescindere che sia condizionata o meno, o non siano state assegnate le sedi richieste. La presente disposizione si applica agli immessi in ruolo negli anni scolastici 2021-22, 2022-23, 2023- 24.”

Questi docenti, quindi, saranno in anno di prova su sede provvisoria e potranno partecipare alla mobilità 2022/23 per ottenere l’assegnazione della sede definitiva.

Se ottengono una sede richiesta saranno sottoposti al vincolo triennale a decorrere dall’anno scolastico del trasferimento ottenuto.

Se, invece, non presentano domanda i mobilità o non ottengono alcuna sede tra quelle richieste acquisiranno la titolarità nella sede di immissione in ruolo dove saranno vincolati a permanere per un triennio.

L’assegnazione della sede di titolarità per i docenti che non presentano domanda di mobilità, avviene prima dei movimenti e avrà decorrenza dall’anno scolastico di immissione in ruolo.

Conclusioni

Il vincolo temporale nella scuola ottenuta con la mobilità volontaria o assegnata nell’immissione in ruolo viene giustificato con la necessità di garantire agli studenti la continuità didattica, che sarebbe sacrosanta se fosse effettivamente rispettata sempre, in presenza nella scuola degli stessi docenti.

L’assegnazione, da parte del Dirigente Scolastico, delle classi o del plesso/indirizzo nel caso di un IC o di un IIS, non sempre garantisce, infatti, questa continuità, ma, nonostante ciò, anche in questi casi i docenti rimangono comunque vincolati nella scuola per un triennio senza un giustificato motivo.

Mobilità 2022: come funzionerà domanda per docenti assunti nel 2019, 2020 e 2021 e cosa accade se non la si presenta

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