Mobilità docenti 2022, neoassunti da GPS prima fascia non possono presentare domanda. Il percorso

Mobilità del personale docente, ATA ed educativo per il triennio 2022/25. E’ arrivata oggi la firma del CCNI, che permetterà di dare il via alle domande: il Ministero comunicherà la finestra temporale con apposita ordinanza. Rispondiamo ad alcuni quesiti posti all’indirizzo [email protected]
Il CCNI per il triennio 2022/25 presenta alcune novità. In particolare vengono attenuati alcuni vincoli legati alla provincia di assunzione e introdotto un nuovo vincolo triennale per il docente che otterrà trasferimento interprovinciale su una delle sedi richieste.
Il contratto è stato firmato dal sindacato CISL, ma non da FLCGIL, UIL, SNALS e GILDA che lamentano la creazione di disparità tra i docenti. Qui tutte le posizioni
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Non è assicurata la risposta individuale, ma la trattazione di argomenti generali che possano essere di interesse comune.
Docenti assunti da prima fascia GPS non possono presentare domanda di mobilità
Alcuni docenti neoassunti da GPS prima fascia chiedono se il CCNI sulla mobilità interessi anche la loro posizione, se possono presentare domanda, e se non è possibile quale sarà il percorso.
Precisiamo che l’assunzione da GPS prima fascia sia posto comune che di sostegno è avvenuta in base all’art. 59 comma 4 del Decreto Sostegni bis in via straordinaria per l’anno scolastico 2021/22.
L’assunzione ha caratteristiche diverse rispetto alle comuni immissioni in ruolo: si tratta infatti di un incarico a tempo determinato finalizzato all’immissione in ruolo.
il docente assunto da GPS svolge l’anno di prova e formazione come i docenti assunti da GaE e concorsi, ma ha anche un ulteriore onere
- comitato di valutazione, con esito positivo dell’anno di prova
- commissione esterna per effettuare una seconda prova disciplinare, un colloquio. In caso di esito negativo si decade dalla possibilità del ruolo.
La prova disciplinare
La prova disciplinare consiste in un “colloquio di idoneità”.
Il colloquio suddetto:
- si svolge sui programmi di cui all’allegato A al DM n. 327/2019 per la scuola dell’infanzia e primaria e di cui all’allegato A al DM n. 201/2020 per la scuola secondaria di primo e secondo grado;
- è volto a verificare:
– per l’insegnamento su posto comune (per tutti i gradi di istruzione), il possesso e corretto esercizio, in relazione all’esperienza maturata dal docente e validata dal superamento dell’anno di formazione inziale e prova, delle competenze culturali e disciplinari, riguardanti i nuclei fondanti delle discipline di insegnamento sottese ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dai vigenti ordinamenti;
– per l’insegnamento sui posti di sostegno (per tutti i gradi di istruzione), il possesso e corretto esercizio, in relazione all’esperienza maturata dal docente e validata dal superamento dell’anno di formazione inziale e prova, delle conoscenze e competenze finalizzate a una progettazione educativa individualizzata che, nel rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento e delle esigenze di ciascun alunno, individua, in stretta collaborazione con gli altri membri del consiglio di classe, interventi equilibrati fra apprendimento e socializzazione e la piena valorizzazione delle capacità e delle potenzialità possedute dal soggetto in formazione.
- è valutato da una commissione esterna alla scuola di servizio del docente;
- si conclude con un giudizio di idoneità o di non idoneità;
- se valutato negativamente (quindi con un giudizio di non idoneità), comporta la decadenza dalla procedura e l’impossibilità di trasformare a tempo indeterminato il contratto.
Calendario colloqui
La prova disciplinare (quindi i colloqui) deve concludersi entro il mese di luglio 2022.
Assunzione a tempo indeterminato
In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, i docenti interessati saranno assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 1° settembre 2021 ovvero dalla data di inizio del servizio (decorrenza giuridica) e la conferma in ruolo nella medesima istituzione scolastica presso cui il docente ha prestato servizio a tempo determinato (la negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la ripetizione dello stesso; il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura e l’impossibilità di trasformare a tempo indeterminato il contratto. In tal caso, il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato).
Domanda di mobilità per l’anno scolastico 2023/24
Di conseguenza, la domanda di mobilità del personale assunto da GPS prima fascia potrà essere presentata solo per il 2023/24.
Il testo del nuovo CCNI afferma
Vanno detratte dalle disponibilità di cattedre per i movimenti
- Per l’a.s. 2022/23, a livello di singola istituzione scolastica, o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, i posti e le cattedre dove è in servizio nell’a.s. 2021/22 il personale docente assunto a seguito della procedura straordinaria di cui all’art.59, commi 4, 5, 6, 7 e 8 del D.L. n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106;
Quindi il docente assunto da GPS rimane sulla stessa cattedra, assume la titolarità a tempo indeterminato dal 1° settembre 2021 e potrà partecipare alla mobilità per l’anno scolastico 2023/24.