Mobilità docenti 2022, sul piatto la questione dei vincoli: a che punto siamo. Martedì 25 gennaio nuova riunione tra Ministero e sindacati

Nuovo round per la mobilità del personale scolastico. Ministero e sindacati a confronto sul rinnovo del contratto integrativo per la mobilità 2022-2025. Martedì 25 gennaio alle 16.00 riunione tra le parti.
La novità per i trasferimenti
La bozza di CCNI per il triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 alla quale si lavora prevede una novità:
“3. Ai sensi dell’art. 58, comma 2, lettera f), secondo periodo, D.L. n. 73 del 25.5.2021, convertito con L. 106 del 23.7.2021, al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2022/2023. Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, alle condizioni ivi previste dal presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dalla provincia dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.”
Vincolo mobilità nel precedente Contratto CCNL 2019/22
Il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A triennio 2019/22, recependo quanto pattuito nel CCNL 2016/18, aveva già previsto un vincolo di permanenza nella scuola in cui si è trasferiti per tre anni scolastici, ma questo ha riguardato esclusivamente i docenti soddisfatti tramite preferenza analitica, ossia su una delle scuole espresse o trasferiti nell’ambito del comune di titolarità. Non ha invece riguardato i docenti trasferiti tramite preferenza sintetica (comune o distretto).
Decreto sostegni-bis
Sulla citata disposizione è intervenuto il Decreto legge n. 73/2021 (decreto sostegni-bis, convertito in legge n. 106/2021) che ha lasciato immutato il periodo di permanenza nella scuola in cui si è trasferiti, modificandone però le condizioni e rendendo il vincolo più “stringente”.
Alla luce della nuova disposizione normativa, il vincolo di permanenza nella scuola in cui si è traferiti:
- è di tre anni scolastici;
- si applica a tutti i docenti trasferiti, a prescindere dalla preferenza in relazione alla quale si è stati soddisfatti [quindi mentre prima operava per le sole preferenze analitiche (scuole) e nel comune di titolarità, adesso anche per quelle sintetiche (comuni e distretti)];
- non si applica ai docenti soprannumerari che non presentano domanda volontaria ma condizionata (infatti nel testo di parla solo di mobilità volontaria; questo aspetto comunque andrà chiarito nel prossimo CCNI sulla mobilità).
Decorrenza
La nuova disciplina si applica a decorrere dalle operazioni di mobilità a.s 2022/23. Ciò vuol dire che i docenti trasferiti per il 2022/23, saranno soggetti al succitato vincolo e quindi l’applicazione parte con le prossime domande di mobilità.
Assegnazioni e utilizzazioni provvisorie
N.B. Il vincolo triennale su scuola ottenuta con il trasferimento dal 2022/23 riguarda la sola mobilità, ossia i trasferimenti e i passaggi di ruolo/cattedra, ma non le assegnazioni provvisorie e le utilizzazione che non vengono citate nel testo del DL.