Mobilità docenti 2022/23, vincolo triennale nei movimenti provinciali e interprovinciali. Differenze

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I docenti, che saranno soddisfatti nell’ambito delle operazioni di mobilità per l’a.s. 2022/23, potranno essere sottoposti al vincolo triennale, a seconda del movimento (provinciale o interprovinciale) e delle preferenze espresse, nel solo caso della mobilità provinciale.

Vincolo triennale mobilità: trasferimenti e passaggi

I vincoli triennali nella sede ottenuta nell’ambito dei movimenti, previsti dal nuovo CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A 2022/25, riguardano la mobilità sia territoriale (trasferimenti) che professionale (passaggi di ruolo/cattedra).

E’ l’articolo 2 del Contratto a disciplinare i suddetti vincoli distinguendo, nel comma 2 e nel comma 3, tra mobilità provinciale/interprovinciale e mobilità interprovinciale.

Vincolo triennale docenti soddisfatti su scuola o nel comune di titolarità

Il comma 2 succitato così prevede:

Ai sensi dell’art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per la mobilità professionale.

Il vincolo, previsto dal sopra riportato comma 2, riguarda i docenti che:

  • presentano domanda di trasferimento o passaggio di ruolo/cattedra sia provinciale che interprovinciale e vengono soddisfatti in una delle scuole (preferenza puntuale) indicate nella domanda oppure
  • ottengono il movimento nel comune di titolarità attraverso la preferenza sintetica “distretto sub comunale”.

I docenti in questione non possono presentare domanda di mobilità (trasferimento e passaggio) per i successivi tre anni.

Sono esclusi dal vincolo triennale in esame i docenti:

  • beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI (vedi di seguito), se trasferiti (o se hanno ottenuto il passaggio di ruolo/cattedra) in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;
  • trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti su una preferenza espressa.

Alla luce di quanto detto sopra e alle condizioni descritte,

  • il vincolo in questione riguarda i movimenti sia comunali sia provinciali che interprovinciali;
  • i docenti che presentano domanda (di trasferimento e/o passaggio) in ambito provinciale possono essere soggetti al vincolo triennale, solo se soddisfatti in una delle scuole espresse con preferenza puntuale (codice scuola) ovvero nel comune di titolarità. Se soddisfatti su preferenza sintetica (codice comune o distretto), invece, non sono soggetti al vincolo triennale.

Vincolo triennale mobilità interprovinciale

Il comma 3 del CCNI 2022/25 così dispone:

Ai sensi dell’art. 58, comma 2, lettera f), secondo periodo, decreto-legge n. 73 del 25.5.2021, convertito con legge n. 106 del 23.7.2021, al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta, qualora diversa da quella di precedente titolarità.
Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2022/2023.

In caso di mobilità (trasferimenti e passaggi di ruolo/cattedra) interprovinciale, dunque, il vincolo triennale si applica per qualsiasi preferenza. Nello specifico, il vincolo riguarda i docenti che:

  • presentano domanda di trasferimento o passaggio di ruolo/cattedra interprovinciale e vengono soddisfatti in una qualsiasi delle preferenze indicate (scuole, comune, distretti e provincia) nella domanda.

I docenti interessati non possono presentare domanda di mobilità (trasferimento e passaggio) nei tre anni successivi.

Sono esclusi dal vincolo triennale in esame i docenti:

  • beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 – comma 1 – punto I, III, IV, VI, VII e VIII (vedi di seguito), nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;
  • trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.

Il vincolo descritto, secondo quanto detto sopra e alle condizioni previste, si applica ai movimenti interprovinciali.

Conclusioni

Il nuovo Contratto, in definitiva, ha aggiunto un nuovo vincolo a quello già previsto dal CCNI 2019/22 ed ha reso più stringenti le condizioni per i docenti che ottengono un movimento interprovinciale.

In sintesi, il vincolo triennale si applica:

  • nei movimenti provinciali (trasferimenti e passaggi di ruolo/cattedra) ai soli docenti soddisfatti su scuola (preferenza puntuale) o nel comune di titolarità;
  • nei movimenti interprovinciali (trasferimenti e passaggi di ruolo/cattedra) ai docenti soddisfatti in una qualsiasi delle preferenze espresse (scuole, comune, distretti, provincia), per cui ottenendo il trasferimento o passaggio si è sottoposti al vincolo, a prescindere dalla preferenza relativamente alla quale si è stati soddisfatti.

Precedenze

Di seguito le precedenze previste dall’articolo 13, comma  1, del CCNI 2022/25:

  • I Disabilità e gravi motivi di salute (non vedenti; emodializzati)
  • II Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità
  • III Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
  • IV Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale
  • V Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità
  • VI Personale coniuge di militare o di categoria equiparata
  • VII Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
  • VIII Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al CCNQ sottoscritto il 4/12/2017

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