Mobilità docenti 2022/23, quando vale la laurea. FAQ
Il possesso di un’ulteriore laurea è valutato nelle domande di mobilità sia territoriale (trasferimenti) che professionale (passaggi di ruolo/cattedra). Quali lauree? A quali condizioni?
FAQ
D. La laurea, per cui viene attribuito il punteggio, è quella per l’accesso al ruolo di appartenenza?
R. No, deve essere una laurea diversa da quella costituente il titolo necessario per l’accesso al ruolo di titolarità o per il conseguimento del passaggio richiesto.
D. Sono valutate le sole lauree “complete” (quadriennale, magistrale, specialistica, diploma accademico di II livello) o anche quelle triennali?
R. Vengono valutate le une e le altre. Nello specifico, vengono valutati:
- i diplomi universitari (diploma accademico di I livello; laurea di I livello o breve; diploma ISEF);
- i diplomi di laurea [con corso di durata almeno quadriennale (compreso il diploma di laurea in scienze motorie); diploma di laurea magistrale(specialistica); diploma accademico di II livello (compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2017 – L. n. 228/2012)].
D. Quanto viene valutato il diploma universitario?
R. Per ogni diploma universitario, conseguito oltre al titolo di studio necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza, sono attribuiti punti 3, sia nei trasferimenti che nei passaggi di ruolo/cattedra.
D. Quanto viene valutato il diploma di laurea?
R. Per ogni diploma di laurea, conseguito oltre al titolo di studio necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza, sono attribuiti: punti 5 nei trasferimenti; punti 6 nei passaggi di ruolo/cattedra.
D. C’è un limite al punteggio conseguibile?
R. Il limite non riguarda i soli diplomi universitari e di laurea, ma una serie titoli, ed è previsto per i soli trasferimenti e non anche per i passaggi di ruolo/cattedra. Nello specifico, nei trasferimenti, sono valutati sino ad un massimo di 10 punti i seguenti titoli (anche cumulabili tra di loro): diploma di specializzazione; diploma universitario; corsi di perfezionamento; diploma di laurea; dottorato di ricerca; frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero (per la sola scuola primaria); Certificazione CLIL di Corso di Perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera; Attestazione di partecipazione al Corso di Perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera.
D. Sono in possesso del diploma di laurea in scienze motorie, oltre al diploma di Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF). Mi spetta un ulteriore punteggio?
R. No, come leggiamo nelle note alle tabelle di valutazione dei titoli (Tabella A e Tabella B, costituenti all’Allegato 2 all’Ipotesi di CCNI 2022/25).
D. Sono in possesso di una laurea magistrale/specialistica. Mi spettano i punti previsti per tale laurea più quelli per la triennale/di primo livello (5 punti + 3 punti nei trasferimenti ovvero 6 punti + 3 punti nei passaggi), che mi ha permesso di accedere alla predetta laurea magistrale/specialistica?
R. No, in tal caso non è previsto un ulteriore punteggio, ma spettano soltanto 5 0 6 punti. Viceversa, spetterebbero i 3 punti, se la laurea triennale/di I livello fosse diversa da quella che ha dato l’accesso alla magistrale/specialistica.
D. Quanto detto sopra, vale anche per i diplomi accademici di primo livello?
R. Sì, analogamente a quanto detto sopra, il diploma accademico di I livello non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma accademico del medesimo II livello.
D. Sono un docente titolare nella scuola primaria, in possesso anche della laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo-infanzia. Mi spettano i 5 punti previsti dalla tabella di valutazione dei titoli per i trasferimenti?
R. Sì, in quanto non è titolo d’accesso al ruolo della primaria. Per completezza d’informazione:
- ai docenti titolari nella scuola primaria, in possesso della laurea in SFP con indirizzo-infanzia, titolo non utile ai fini dell’accesso al ruolo della primaria, devono essere attribuiti i previsti 5 punti;
- ai docenti titolari nella scuola dell’infanzia, in possesso della laurea in SFP con indirizzo-primaria, titolo non utile ai fini dell’accesso al ruolo dell’infanzia, devono essere attribuiti i previsti 5 punti.
D. Sono un docente titolare nella scuola primaria, in possesso della sola laurea in SFP con indirizzo-infanzia e chiederò il passaggio di ruolo alla scuola dell’infanzia. Mi spettano i 6 punti previsti per il passaggio di ruolo?
R. No, in quanto la laurea in SFP con indirizzo-infanzia costituisce il titolo d’accesso al passaggio richiesto.
D. Sono un docente titolare nella scuola primaria, in possesso della laurea in SFP con indirizzo-infanzia e della laurea in SFP con indirizzo-primaria; chiederò il passaggio di ruolo alla scuola dell’infanzia. Mi spettano i 6 punti previsti per il passaggio di ruolo?
R. Sì, le spettano i 6 punti per la laurea in SFP indirizzo – primaria: la laurea con indirizzo-infanzia, infatti, costituisce il titolo d’accesso, mentre quella con indirizzo-primaria costituisce titolo aggiuntivo.
D. Sono un docente titolare nella classe di concorso A29/A30 e sono in possesso di un Diploma di didattica della musica. Tale titolo mi verrà valutato?
R. No, in quanto per le classi di concorso A29 e A30 tale titolo è richiesto per l’accesso al ruolo di appartenenza.
D. Sono un docente titolare nella classe di concorso A56 e sono in possesso di un Diploma di didattica della musica. Tale titolo mi verrà valutato?
R. Tale titolo non si valuta ai docenti titolari della classe di concorso A56, qualora riconosciuto come titolo valido ope legis, ai fini dell’accesso a tale classe di concorso (art. 1, comma 2 bis, del DL n. 255/01, convertito con modificazioni dalla L. n.333/2001; art. 2, comma 4 bis, del DL n. 97/2004, convertito con modificazioni dalla L. n. 143/2004; art. 1,comma 605, della L. n. 296/2006).