Mobilità docenti 2022/23, continuità di servizio: come si valuta, quando non si interrompe e quando si perde
La continuità di servizio è uno degli elementi valutati nell’ambito della mobilità volontaria. Come viene valutata, a quali condizioni, quando non si interrompe e quando si perde.
Valutazione domande
Le domande di trasferimento dei docenti vengono valutate in base alle eventuali precedenze, di cui all’articolo 13, comma 1, dell’Ipotesi di CCNI 2022/25, e al punteggio derivante da: anzianità di servizio, esigenze di famiglie e titoli generali.
Le domande di passaggio di ruolo e di cattedra, invece, vengono valutate in base al punteggio derivante da: anzianità di servizio e titoli generali. A tali movimenti non si applicano le precedenze di cui al summenzionato articolo 13, eccetto la prima che viene invece applicata.
Mobilità 2022/23, precedenze: quali sono e quando si applicano. Disabilità e gravi motivi di salute
Continuità di servizio
La continuità di servizio si valuta nelle domande sia di trasferimento che di passaggio di ruolo/cattedra, presentando delle differenze tra mobilità volontaria e d’ufficio. A quest’ultima dedicheremo un apposito articolo.
Punteggio continuità
Premettiamo che i punteggi relativi ai trasferimenti e ai passaggi di ruolo/cattedra sono quelli indicati rispettivamente nella Tabella A “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo” e nella Tabella B “ Tabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale del personale docente ed educativo“.
Nella mobilità volontaria (trasferimenti e passaggi di ruolo/cattedra), come detto sopra e come leggiamo nelle succitate Tabella A – sezione A 1, punto C – e Tabella B – sezione B 1, punto C:
- per il servizio prestato, senza soluzione di continuità, negli ultimi tre anni scolastici, nella scuola di attuale titolarità (o di precedente incarico triennale da ambito ovvero nella scuola di servizio, per gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di II grado e per i docenti di religione cattolica) vengono attribuiti punti 6; per ogni ulteriore anno punti 2 entro il quinquennio e punti 3 oltre il quinquennio.
In pratica:
- per i primi tre anni svolti nella scuola di attualità titolarità, il docente avrà attribuiti punti 6 (2p. X 3 anni= 6 punti);
- per il quarto anno punti 2;
- per il quinto anno punti 2;
- dal sesto in poi punti 3 per ciascun anno.
Ad esempio: docente con 9 anni di servizio nella scuola di attuale titolarità: (2 p. X 5 anni) + (3 p. x 4 anni)= 10 + 12= 22 punti.
Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia
Condizioni per la valutazione
Le condizioni necessarie, ai fini della valutazione del punteggio relativo alla continuità di servizio nelle domande di mobilità volontaria, sono quelle di seguito indicate:
- il servizio deve essere stato svolto continuativamente nella scuola di attuale titolarità e nella medesima tipologia di posto (comune ovvero sostegno, a prescindere dalla tipologia di disabilità) o nella stessa classe di concorso (nel caso delle scuole secondarie di primo e secondo grado); si sottolinea che non si computano eventuali anni di pre-ruolo o di decorrenza giuridica retroattiva della nomina;
- il servizio deve essere stato svolto sullo stesso tipo organico di titolarità (o diurno o serale);
- il punteggio è attribuito dopo tre anni ;
- non si valuta l’anno scolastico in corso (quindi la prima valutazione di tale punteggio spetterà ai docenti che sono titolari nella medesima scuola dal 2018/19);
- il servizio deve essere attestato con apposita dichiarazione da allegare alla domanda online.
Si evidenzia che il primo anno del triennio per l’attribuzione del punteggio per la continuità:
- al personale ex DOS decorre a partire dall’anno scolastico 2003/2004;
- ai docenti di religione cattolica decorre a partire dall’a.s. 2009/2010.
Quando non si interrompe:
La continuità di servizio non si interrompe, per cui si continua a maturare, nei casi di seguito indicati:
- nel caso in cui, in seguito all’introduzione dell’organico di circolo (nell’a.s. 1998/99 per la scuola primaria e nell’a.s. 1999/2000 per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria dei comuni di montagna e delle piccole isole), la titolarità sia passata dal plesso al circolo corrispondente;
- in seguito all’introduzione dell’organico dell’autonomia, con l’automatica attribuzione della titolarità su codice unico in tutte le situazioni in cui era distinto;
- per la scuola primaria, nel caso di trasferimento tra i posti dell’organico (comune e lingua), ossia da posto comune a posto di lingua e viceversa;
- in caso di trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata, quindi per il personale che usufruisce della precedenza di cui al punto II dell’articolo 13, comma 1, del CCNI 2022/25; al riguardo, si precisa che la continuità didattica, legata alla scuola di ex-titolarità, del predetto personale va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio;
- in caso di assegnazione provvisoria provinciale per i docenti trasferiti d’ufficio o domanda condizionata (punto precedente) che abbiano chiesto, in ciascun anno dell’ottennio successivo al trasferimento d’ufficio, il rientro nell’istituto di precedente titolarità;
- nel caso di assenze per motivi di salute, gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al D.lgs. n. 151/01, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico ed amministrativo;
- nel caso di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I. e del CSP.I., di esoneri sindacali e di aspettative sindacali ancorché non retribuite;
- nel caso di incarico di presidenza di scuole secondarie, di esonero dall’insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici, di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso;
- in caso di collocamento fuori ruolo per il periodo in cui si mantiene la titolarità (ai sensi del DL n. 240/2000, convertito con modificazioni nella legge n. 306/2000), per il servizio prestato nelle scuole militari nonché per il periodo di servizio prestato nei progetti di cui all’art 1, comma 65, della legge n. 107/15;
- in caso di fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità (art. 42, comma 5, del D.lgs. n. 151/01);
- in caso di dimensionamento della rete scolastica (sdoppiamento, aggregazione, soppressione, fusione di scuole), caso in cui la titolarità ed il servizio, relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante, si ricongiungono alla titolarità ed al servizio riguardanti la scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa;
- in caso di utilizzazione in altra scuola ovvero di trasferimento del docente in soprannumero nella scuola di titolarità, qualora il medesimo (docente) abbia richiesto in ciascun anno dell’ottennio successivo il trasferimento nella predetta scuola di precedente titolarità ovvero nel comune; in tal caso, in sostanza, l’aver ottenuto il trasferimento in una delle altre preferenze espresse (dopo la prima che deve essere la scuola di precedente titolarità) non interrompe la continuità di servizio. Evidenziamo che, qualora scaduto l’ottennio in questione, il docente non abbia ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità, i punteggi relativi alla continuità didattica nell’ottennio sono riferiti esclusivamente alla scuola ove è stato trasferito in quanto soprannumerario;
- in caso di comando su cattedre ove si è attuata la sperimentazione di cui all’art. 278 del D.lgs. n. 297/94 nonché di servizio nelle figure professionali di cui all’art. 5 del DL n. 323/1988, convertito con modificazioni nella legge n. 426/1988;
- in tutti i casi di utilizzazione (compresa l’utilizzazione in altri compiti per inidoneità temporanea);
- in caso di mancato svolgimento di servizio nella scuola di titolarità per un periodo inferiore a 6 mesi nell’anno scolastico di riferimento;
- per i docenti già titolari sulla classe A075 e transitati sulla classe A076 (in forza della C.M. 215/95), nel solo caso in cui non sia cambiato l’istituto di titolarità.
Quando si interrompe
La continuità di servizio si interrompe (ovvero si è interrotta), per cui si perde il punteggio accumulato, nei casi di seguito indicati:
- in caso di trasferimento ottenuto precedentemente all’introduzione dell’organico di circolo (vedi punto 1 sopra riportato) tra plessi dello stesso circolo;
- in caso di trasferimento da corso diurno a corso serale o viceversa;
- in caso di trasferimento (con domanda di mobilità volontaria) e passaggio di ruolo/cattedra;
- in caso di assegnazione provvisoria sia provinciale che interprovinciale;
- per i docenti trasferiti d’ufficio nell’ottennio quale soprannumerari che abbiano chiesto, in ciascun anno dell’ottennio medesimo, il rientro nell’istituto di precedente titolarità, in caso di sola assegnazione interprovinciale (in caso di assegnazione provinciale, invece, il punteggio in esame si continua a maturare);
- in caso di mancato svolgimento di servizio nella scuola di titolarità per un periodo superiore a 6 mesi nell’anno scolastico di riferimento;
- in caso di trasferimento (anche nella stessa scuola) da posto comune a posto di sostegno e viceversa;
- in caso di periodi di frequenza di corsi di dottorato di ricerca nonché di periodi di congedo dovuti all’assegnazione di borse di studio o assegni di ricerca da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali.