Mobilità docenti 2021, valutazione corsi perfezionamento e diplomi specializzazione. Punteggio

WhatsApp
Telegram

Mobilità docenti per l’a.s. 2021/22, corsi di perfezionamento, master e diplomi di specializzazione/perfezionamento: quali  caratteristiche devono possedere ai fini della valutazione e qual è il punteggio spettante per gli uni e per gli altri.

Punteggio mobilità

I docenti interessati partecipano ai trasferimenti e ai passaggi di ruolo/cattedra sulla base del punteggio (e delle precedenze per chi ne è in possesso) derivante da:

  • anzianità di servizio;
  • esigenze di famiglia (solo per i trasferimenti)
  • titoli generali.

L’attribuzione del punteggio avviene secondo quanto indicato dalla Tabella A) “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo” e dalla Tabella B) “Tabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale del personale docente ed educativo”, costituenti l’Allegato 2 al CCNI sulla mobilità 2019/22.

I titoli generali, tra cui i corsi di perfezionamento, i master e i diplomi di specializzazione, sono quelli indicati nella sezione A3 della Tabella A) e nella sezione B2 della Tabelle B).

Corsi di perfezionamento

La lettera D – sezione A3 – della Tabella A e la lettera E – sezione B2 – della Tabella B prevedono l’attribuzione di punti 1 per ciascun corso di perfezionamento non inferiore ad un anno, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello.

Di seguito gli elementi e le condizioni necessari ai fini della valutazione dei predetti corsi e master:

  • i corsi di perfezionamento, previsti  dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i master di 1° e 2° livello sono attivati da università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o nell’ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente;
  • come detto sopra sono riconosciuti anche i corsi previsti dalla legge n. 341/90 (art. 8) e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge n. 341/90);
  • i corsi di perfezionamento, svolti a partire dall’a.s. 2005/06, sono valutati a condizione che siano di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale;
  • si valuta un solo corso/master per lo stesso o gli stessi anni accademici;
  • il punteggio, relativamente ai corsi di perfezionamento, è attribuito anche ai docenti diplomati;
  • non sono valutabili il titolo di Specializzazione per l’insegnamento ad alunni in situazione di disabilità e i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria (SSIS).

Diplomi di specializzazione e diplomi di perfezionamento post-laurea

La lettera B – sezione A3 – della Tabella A e la lettera C – sezione B2 – della Tabella B prevedono l’attribuzione di punti 5 per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea.

Di seguito gli elementi e le condizioni necessari alla valutazione del titolo:

  • i diplomi di specializzazione conseguiti in corsi post laurea sono previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, e sono attivati da università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati ovvero da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o nell’ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente;
  • come detto sopra sono riconosciuti anche i corsi previsti dalla legge n. 341/90 (art. 8) e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge n. 341/90);
  • si valuta un solo diploma per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso;
  • il punteggio va attribuito al solo personale laureato;
  • ai diplomi di specializzazione sono assimilati i diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento universitario, a condizione che: abbiano durata minima biennale, prevedano esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e l’esame finale;
  • non sono valutabili il titolo di Specializzazione per l’insegnamento ad alunni in situazione di disabilità e i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria (SSIS).

Conseguimento titoli

I succitati titoli, come gli altri valutabili, sono conseguibili entro la data ultima presentazione delle domande di mobilità, che sarà indicata dall’annuale ordinanza ministeriale che darà il via alle operazioni di trasferimento e passaggio di ruolo/cattedra, indicherà la relativa tempistica e fornirà istruzioni sulle modalità di presentazione, documentazione e compilazione delle istanze.

Mobilità 2021, tutti i vincoli. Meno trasferimenti interprovinciali, più passaggi di ruolo [LO SPECIALE]

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri