Mobilità docenti 2021, ultimo anno del CCNI che impone obbligo triennale. Di vincolo quinquennale si discuterà lunedì 1° marzo

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Mobilità docenti: con il 2021/22 si conclude il triennio di validità del CCNI. In assenza di deroghe stesse regole come 2019/20 e 2020/21. Si sta avvicinando il momento in cui sarà possibile presentare la domanda di mobilità per il prossimo anno scolastico e, in attesa dell’annuale Ordinanza Ministeriale con la quale vengono indicate le date per poter inoltrare domanda, sottolineiamo con il presente articolo quali disposizioni normative sono alla base delle regole che i docenti interessati dovranno conoscere e rispettare.

Mobilità, quali disposizioni normative

Le disposizioni normative che regolano la mobilità, sia territoriale che professionale, sono stabilite nel CCNI che, con l’ultima sottoscrizione, risulta avere validità triennale. Il contratto vigente, infatti, disciplina la mobilità per gli anni scolastici 2019/20 – 2020/21 – 2021/22.

L’anno scolastico 2021/22 è, quindi, l’ultimo anno di validità del contratto e i docenti che intendono partecipare alla prossima mobilità dovranno attenersi alle regole in esso stabilite.
Saranno possibili modifiche?

All’atto della sottoscrizione del vigente CCNI i soggetti coinvolti hanno stabilito la possibilità di apportare modifiche eventualmente necessarie, come esplicitato nell’art.1 comma 4, dove si stabilisce quanto segue:
“Le parti concordano sull’eventualità di stipulare un ulteriore atto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, per recepire possibili effetti sulla mobilità derivanti da eventuali interventi normativi e contrattuali o qualora le parti concordemente lo ritengano necessario”

Come si agirà e se si stabiliranno deroghe a qualche disposizione o limitazione prevista nel contratto, non è possibile saperlo al momento attuale, certo è che molti docenti sperano che qualcosa in tal senso possa verificarsi, in particolar modo per quanto riguarda il vincolo triennale

Vincolo triennale, valido anche per la mobilità 2021/22

Il vincolo triennale introdotto nel CCNI a decorrere dalla mobilità 2019/20, è stato causa, e lo è tuttora, di notevole malcontento da parte dei docenti coinvolti che risultano bloccati per un triennio nella scuola ottenuta con il movimento volontario.

L’art.2 comma 2 stabilisce infatti che “[…] il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale […]”

La speranza dei docenti è che venga, quindi, stabilita una deroga a tale vincolo in modo tale da poter presentare domanda anche se non hanno ancora superato il triennio di permanenza nella scuola di titolarità ottenuta con il movimento volontario.

Quando e come verranno stabilite le modalità di applicazione del CCNI

Le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel contratto sulla mobilità vengono definite annualmente con apposita Ordinanza Ministeriale che deve essere emanata a norma dell’art.462 del D.L.vo n.297/94, in sintonia con i commi 6 e 7 :
6. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono annualmente stabiliti il termine per la presentazione delle domande, i documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse e gli adempimenti propri del provveditore agli studi.
7. Le modifiche e le integrazioni alle ordinanze relative alla mobilità e alla utilizzazione del personale della scuola ha luogo in sede di contrattazione.

Nell’O.M. saranno definiti, quindi, i termini di presentazione delle domande e le modalità da seguire per la loro presentazione.
Tutte le categorie di personale della scuola, docente, educativo e ATA, con contratto a tempo indeterminato, interessate alla mobilità per il prossimo anno scolastico, rimangono, quindi, in attesa dell’Ordinanza, sulla quale OrizzonteScuola provvederà a fornire tempestiva informazione con opportune indicazioni e chiarimenti.

Vincolo quinquennale

A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico”.

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