Mobilità docenti 2021, servizio pre-ruolo, ruolo e altro ruolo: punteggi, raddoppio e periodi valutabili
Mobilità docenti per l’a.s. 2021/22, anzianità di servizio di ruolo, altro ruolo e pre-ruolo: condizioni per la valutazione, raddoppio punteggio, anno in corso, periodi di congedo per dottorato di ricerca e assistenza familiari con disabilità.
Tabella valutazione
Il punteggio con il quale i docenti partecipano alla mobilità territoriale (trasferimenti) e professionale (passaggi di ruolo cattedra/ruolo) deriva dalla valutazione di:
- servizio
- esigenze di famiglia (solo per i trasferimenti)
- titoli generali
La valutazione dei servizi, dei titoli generali e delle esigenze di famiglia nei trasferimenti avviene sulla base della Tabella A) “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo”, mentre la valutazione dei servizi e dei titoli generali nei passaggi di ruolo/cattedra avviene sulla base della Tabella B) “Tabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale del personale docente ed educativo”.
L’anzianità di servizio di ruolo, pre-ruolo e altro ruolo per i trasferimenti a domanda e per la mobilità professionale è valutata ai sensi delle lettere A, A1, B e B1 della Tabella A e delle medesime lettere della Tabella B. Vediamo come, ricordando dapprima le precisazioni contenute nelle premesse alla note relative alle due summenzionate tabelle.
Anzianità di servizio: elementi per la valutazione
Nella citata premessa si specifica che:
- nell’anzianità di servizio non si tiene conto dell’anno scolastico in corso;
- l’anno di servizio di ruolo si valuta se si è prestato un servizio di almeno 180 giorni;
- il periodo di congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità, di cui agli artt. 32, 33 e 34 comma 5 del D.lgs. n. 151/2001, è considerato servizio con relativa attribuzione del punteggio;
- l’anzianità di ruolo comprende, in riferimento agli istituti e alle scuole di istruzione secondaria ed artistica, anche i servizi effettivamente prestati in classe di concorso diversa da quella di attuale titolarità e per la quale sia possibile il passaggio di cattedra;
- viene considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti quello derivante dalla restitutio in integrum operata a seguito di un giudicato;
- il servizio prestato in ruoli diversi da quello di appartenenza, a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria, è valutato come anzianità di servizio in riferimento al ruolo di appartenenza;
- l’anno di servizio pre-ruolo è valutato se prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o fino al termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia;
- il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 36 del CCNL 29/11/2007 è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio pre-ruolo (l’articolo 36 predetto consente al docente di ruolo di accettare una supplenza in un diverso grado d’istruzione o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno);
- sono considerati e valutati nell’anzianità di servizio i periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal D.lgs. 151/01 (congedo di maternità, congedo di paternità, congedo parentale, congedi per la malattia del figlio);
- (per i docenti di ruolo) sono considerati e valutati come effettivo servizio di ruolo i periodi di congedo per dottorato di ricerca, borse di studio o assegni di ricerca, se il docente è in servizio nello stesso ruolo. Tali periodi si valutano invece come altro ruolo, se il docente è in servizio in ruolo diverso da quello in cui si trovava al momento del periodo di congedo. Analogamente si valutano gli anni di servizio come ricercatore a tempo determinato del personale docente già di ruolo, ai sensi della legge 240/10 e s.i.m.
- il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile, perché non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. E’ fatto salvo, quindi si valuta, il servizio prestato: fino al 31/08/2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie; nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali; nelle scuole secondarie pareggiate.
Valutazione servizio di ruolo
Nei trasferimenti a domanda e nei passaggi di ruolo/cattedra, il servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza (scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I grado e istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica), è valutato punti 6 per ogni anno.
Si precisa che:
- per ogni anno di insegnamento prestato con il previsto titolo di specializzazione su posto di sostegno, qualora il trasferimento sia richiesto per tale tipologia di posto, il punteggio è raddoppiato;
- relativamente ai docenti di scuola primaria, per ogni anno di insegnamento nelle scuole di montagna ai sensi della legge n. 90/1957 (per l’attribuzione del punteggio si prescinde da requisito della residenza in sede) il punteggio è raddoppiato;
- per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato;
- si valuta anche il servizio prestato dal personale durante il periodo di collocamento fuori ruolo;
- per ogni anno di servizio effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole, in aggiunta al punteggio suddetto (6 punti), si attribuiscono ulteriori punti 6 (quindi anche in questo caso il punteggio si raddoppia). I 6 punti vanno attribuiti anche in caso di servizio non prestato per assenze dovute a gravidanza, puerperio, servizio militare di leva o il sostitutivo servizio civile [per “piccole isole” si intendono tutte le isole del territorio italiano, eccetto le due maggiori (Sicilia e Sardegna)];
- l’anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza, anteriore alla decorrenza economica, rientra nell’anzianità di servizio prevista dalla lettera B succitata (servizio pre-ruolo o servizio in altro ruolo), nel caso in cui non sia stato prestato alcun servizio o se il servizio non sia stato prestato nel ruolo di appartenenza.
Valutazione pre-ruolo e altro ruolo
Nei trasferimenti a domanda e nei passaggi di ruolo/cattedra, il servizio pre-ruolo e il servizio svolto in altro ruolo è valutato punti 6 ogni anno per tutti gli anni.
Si precisa che:
- per il predetto servizio (pre-ruolo e altro ruolo) effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole si attribuiscono ulteriori punti 6 per ciascun anno, a prescindere dalla residenza dell’interessato. Tale punteggio viene attribuito anche se il servizio non viene effettivamente svolto per assenze dovute a gravidanza, puerperio, servizio militare di leva o il sostitutivo servizio civile. Con la dizione “piccole isole” si intendono tutte le isole del territorio italiano, eccetto le due maggiori (Sicilia e Sardegna);
- l’anzianità di servizio (servizio altro ruolo) derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, è valutata punti 6 per ciascuna anno, se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza;
- l’anzianità di servizio (servizio altro ruolo) derivante da decorrenza giuridica della nomina in ruolo, anteriore alla decorrenza economica, è valutata punti 3 per ciascuna anno, se non è stato prestato alcun servizio;
- per ogni anno di insegnamento pre-ruolo prestato con il possesso del prescritto titolo di specializzazione su posto di sostegno, qualora il trasferimento sia richiesto per tale tipologia di posto, il punteggio è raddoppiato.
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