Mobilità docenti 2021, quali docenti hanno il vincolo triennale e non possono presentare domanda

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Mobilità docenti anno scolastico 2021/22: oltre al più famoso vincolo quinquennale che inchioda alcuni docenti nella provincia di assunzione, un altro vincolo previsto dal CCNI 2019/22 è il cosiddetto “vincolo triennale”: chi ce l’ha, chi può derogare, da quando si conta. Tutte le info disponibili nel nostro speciale.

Vincolo triennale

“Ai sensi art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.
Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa”

Come controllare se si ha il vincolo triennale o si può presentare domanda, i casi possibili

I docenti che si pongono la domanda “ho il vincolo triennale nella scuola di titolarità oppure no?”, devono verificare le preferenze inserite nella domanda di mobilità 2020 sulla quale sono stati soddisfatti e hanno ottenuto il trasferimento.

La discriminante è rappresentata, infatti, dalla tipologia di preferenza sulla quale hanno ottenuto il movimento richiesto.

Condizioni necessarie per applicare il vincolo

Per applicare il vincolo deve sussistere una delle seguenti condizioni:
1- mobilità volontaria in una scuola richiesta con preferenza analitica
2- mobilità volontaria in una scuola ottenuta con preferenza sintetica nel comune di titolarità
Si sottolinea che il vincolo si applica per qualsiasi tipologia di movimento, quindi sia per il trasferimento, anche per altra tipologia di posto, sia per il passaggio di cattedra che per il passaggio di ruolo.

I casi possibili

Mobilità territoriale
I docenti soddisfatti nel trasferimento volontario sono interessati dal vincolo triennale nei seguenti casi:
• trasferimento provinciale su una scuola richiesta con preferenza analitica
• trasferimento interprovinciale su una scuola richiesta con preferenza analitica
• trasferimento provinciale da posto comune a sostegno su una scuola richiesta con preferenza analitica
• trasferimento interprovinciale da posto comune a sostegno su una scuola richiesta con preferenza analitica
• trasferimento provinciale da sostegno a posto comune su una scuola richiesta con preferenza analitica
• trasferimento interprovinciale da sostegno a posto comune su una scuola richiesta con preferenza analitica
• trasferimento provinciale da posto comune a sostegno con preferenza sintetica nel comune di titolarità
• trasferimento provinciale da sostegno a posto comune con preferenza sintetica nel comune di titolarità

Mobilità professionale
I docenti soddisfatti nella mobilità professionale sono interessati dal vincolo triennale nei seguenti casi:
• passaggio di cattedra provinciale su una scuola richiesta con preferenza analitica
• passaggio di cattedra interprovinciale su una scuola richiesta con preferenza analitica
• passaggio di cattedra provinciale con preferenza sintetica nel comune di titolarità
• passaggio di ruolo provinciale su una scuola richiesta con preferenza analitica
• passaggio di ruolo interprovinciale su una scuola richiesta con preferenza analitica
• passaggio di ruolo provinciale con preferenza sintetica nel comune di titolarità

Nessun vincolo triennale per il docente con precedenza 104 per assistenza genitore disabile

Potranno presentare domanda di mobilità anche l’anno successivo al movimento volontario anche le seguenti categorie di docenti:

1- docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se  soddisfatti su una preferenza espressa, in quanto hanno diritto al rientro nella scuola di precedente titolarità, se sono nell’ottennio e presentano ogni anno domanda condizionata per il rientro

2- docenti beneficiari delle precedenze previste nell’art.13 del CCNI, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza

Vincolo triennale vale sia per trasferimento che passaggio di ruolo

Il docente soddisfatto nel movimento volontario su una scuola richiesta con preferenza analitica o con preferenza sintetica nel comune di titolarità, è nel vincolo triennale. Ciò significa che dovrà rimanere nella scuola di titolarità per tre anni senza poter chiedere nessuna tipologia di movimento. Non potrà partecipare, quindi, sia alla mobilità territoriale che alla mobilità professionale e, conseguentemente, non potrà presentare domanda di trasferimento, neanche per altra tipologia di posto, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo. Prima di poter presentare domanda dovrà, quindi, aver completato il triennio di permanenza nella scuola di titolarità

Quando non vale il vincolo triennale

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