Mobilità docenti 2021, prima dei trasferimenti all’interno del comune alcune operazioni propedeutiche
Mobilità docenti anno scolastico 2020/21: operazioni propedeutiche ai movimenti della prima fase, ossia ai trasferimenti all’interno del comune.
La mobilità anche per il prossimo anno scolastico viene disposta in tre fasi distinte all’interno delle quali l’ordine delle operazioni è stabilito dettagliatamente nell’Allegato 1 del CCNI.
Si tratta delle seguenti fasi
I fase: Trasferimenti all’interno del comune
II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia
III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale
Prima dei movimenti della I fase devono essere effettuate, però, delle operazioni propedeutiche che precedono, quindi, tutti i trasferimenti all’interno del comune di titolarità
Operazioni propedeutiche
Come stabilito nell’Allegato 1 del CCNI, le operazioni che precedono i movimenti della I fase sono nell’ordine i seguenti:
1.Opzioni per il rientro nelle sedi di confluenza del personale delle sedi dimensionate
2.Assegnazione della scuola ai docenti che rientrano dal fuori ruolo
3. Assegnazione alle scuole carcerarie
4.Assegnazione della sede, su richiesta del MI, al personale oggetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria
Analizziamole nel dettaglio
1. Opzioni per il rientro nelle sedi di confluenza del personale delle sedi dimensionate
Questa operazione coinvolge sia i docenti della scuola dell’Infanzia e Primaria che i docenti della scuola Secondaria di I e II grado.
Per i docenti della scuola dell’Infanzia e Primaria vale quanto prevede l’art.18 comma 1 lettera B) punto 2 del CCNI dove si stabilisce quanto segue:
“nel caso in cui, a seguito delle operazioni di dimensionamento, singoli plessi o scuole dell’infanzia e confluiscano in altro circolo o istituto comprensivo, tutti i docenti titolari nel circolo e/o istituto comprensivo ed assegnati, nel corrente anno scolastico, dal dirigente scolastico sui plessi medesimi o sulle scuole dell’infanzia medesime possono esprimere, al fine di garantire la continuità didattica, un’opzione per l’acquisizione della titolarità nel circolo e/o istituto comprensivo di confluenza. L’ufficio territorialmente competente, sulla base di tale opzione, prima delle operazioni di mobilità, procede all’assegnazione di titolarità dei predetti docenti nei circoli e/o istituto comprensivo in cui sono confluiti i plessi e le scuole dell’infanzia. Ai fini dell’individuazione dei soprannumerari in ciascuno dei circoli e/o istituti comprensivi di arrivo si procede alla formulazione di un’unica graduatoria comprendente sia i docenti già facenti parte dell’organico del circolo e/o istituto comprensivo medesimo sia i docenti neo-titolari a seguito della precedente operazione di modifica della titolarità. I docenti in servizio nel plesso che è confluito in un altro circolo e/o istituto comprensivo che non optano, rimangono a far parte dell’organico del circolo e/o istituto comprensivo di precedente titolarità ai fini dell’individuazione dei soprannumerari, mentre diventano automaticamente soprannumerari qualora il circolo e/o istituto comprensivo di precedente titolarità sia stato soppresso. In quest’ultimo caso i titolari individuati soprannumerari usufruiscono a domanda della precedenza per il rientro in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto al punto II) dall’art. 13 del presente contratto”
Per i docenti della scuola Secondaria di I e II grado si applica quanto disposto nella lettera C) del succitato art.18 comma 1:
“Con la cessazione del funzionamento di un istituto di scuola secondaria di I grado (ivi compresi gli istituti comprensivi) o di II grado o di una sezione staccata, e l’attribuzione delle relative classi a più istituti dello stesso grado, ordine e tipo funzionanti nello stesso comune, i docenti titolari della scuola soppressa ottengono la titolarità nei nuovi istituti secondo le seguenti modalità.
L’ufficio scolastico territorialmente competente, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un’unica graduatoria per singola classe di concorso o posto comprendente tutti i docenti titolari delle istituzioni scolastiche o sezioni staccate coinvolte nel provvedimento di dimensionamento, individua i docenti soprannumerari in rapporto ai posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte. I docenti provenienti dalla scuola o dalle scuole di cui è cessato il funzionamento, non individuati come perdenti posto, verranno assegnati sui posti disponibili nelle istituzioni risultanti dal dimensionamento in ordine di graduatoria ed in base alla preferenza espressa. I docenti delle istituzioni non soppresse individuati come soprannumerari e gli ex titolari della scuola soppressa individuati come soprannumerari usufruiscono della precedenza per il rientro, in fase di mobilità, in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto al punto II) dall’art. 13 del presente contratto”
2. Assegnazione della scuola ai docenti che rientrano dal fuori ruolo
Le operazioni di mobilità sono precedute, come previsto nell’art.7 del CCNI, dalle assegnazioni di sede definitiva disposte nei confronti di quelle categorie di personale che cessano dal collocamento fuori ruolo e che vengono restituite al proprio ruolo e alla titolarità di provenienza. Tale personale docente è assegnato, a domanda, ad una scuola disponibile tra quelle richieste in una provincia di sua scelta, per la stessa classe di concorso e lo stesso ruolo di appartenenza all’atto del collocamento fuori ruolo oppure per una classe di concorso di cui possieda l’abilitazione nel rispetto dell’aliquota del 25% prevista per la mobilità professionale.
Questi docenti, ai fini dell’assegnazione della scuola di titolarità prima delle operazioni di mobilità, presentano domanda al competente Ufficio entro i termini stabiliti dall’O.M. sulla mobilità. Nel caso vi siano più aspiranti allo stesso posto, trovano applicazione gli elementi di cui alla tabella per i trasferimenti a domanda. L’assegnazione deve essere disposta dal competente Ufficio entro il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili ai fini delle operazioni di mobilità, garantendo, comunque, all’interessato di produrre istanza di trasferimento.
3. Assegnazione alle scuole carcerarie
L’assegnazione alle scuole carcerarie, con passaggio dal ruolo normale al ruolo speciale carcerario, è disposta con priorità rispetto agli altri movimenti.
Come stabilito nell’art.25 comma 3 del CCNI, al fine di rendere disponibili tutti i posti vacanti per le assunzioni in ruolo, prima delle operazioni di mobilità gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono, su domanda degli interessati, ad assegnare la titolarità sulle sedi carcerarie, vacanti e disponibili, ai docenti attualmente utilizzati per almeno due anni, compreso l’anno in corso, sulle predette sedi. In tal caso l’eventuale altra domanda di mobilità presentata dal suddetto personale docente viene annullata dall’ufficio competente. Gli aspiranti al passaggio devono produrre apposita domanda all’ufficio territorialmente competente entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento
4. Assegnazione della sede, su richiesta del MI, al personale oggetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria
Si tratta di un’operazione che deve essere disposta prima dei movimenti della I fase, come richiesto dal Ministero dell’Istruzione, in sintonia con quanto prevede l’art.3 comma del CCNI, dove si stabilisce quanto segue:
“ Il Ministro dell’Istruzione, dell’ università e della ricerca, su richiesta del Dipartimento della Pubblica sicurezza, può disporre il trasferimento o l’assegnazione provvisoria, anche in altra provincia, in deroga alle disposizioni del presente contratto, al personale nei cui confronti vengono applicate le speciali misure di sicurezza previste dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e di contrasto alla violenza di genere di cui alla legge 15 ottobre 2013 n. 119, o per eccezionali motivi di sicurezza personale”
Al termine di queste operazioni propedeutiche si procede, quindi, con i movimenti della I fase, nell’ordine stabilito dalla sequenza operativa indicata nell’Allegato 1 del CCNI