Mobilità docenti 2021, preferenze da esprimere in caso di precedenza. GUIDA compilazione domanda
Mobilità docenti per l’a.s. 2021/22, preferenze provinciali e interprovinciali in caso di docente che fruisce di precedenza: come procedere alla compilazione della domanda di trasferimento.
Presentazione domande e preferenze
Date domande
Le domande di mobilità territoriale (trasferimento) e professionale (passaggi di ruolo/cattedra) si presentano telematicamente tramite Istanze Online (cartacee solo in particolari casi, come per i soprannumerari o gli immessi in ruolo dopo i termini di presentazione delle istanze ovvero per esecuzione di sentenze definitive), secondo la tempistica di seguito indicata (riportiamo anche le date di pubblicazione dei movimenti):
– presentazione domande: dal 29 marzo al 13 aprile 2021
– comunicazione posti e domande al SIDI: entro il 19 maggio
– pubblicazione dei movimenti: il 7 giugno 2021
Le domande su Istanze Online sono presentate tramite gli appositi modelli ivi presenti e distinti per grado di istruzione. Le domande cartacee vanno presentate utilizzando i modelli pubblicati dal MI nella sezione del sito “Mobilità del personale docente, educativo ed ATA a.s. 2021/22”.
Nella domanda, o meglio in ciascuna domanda presentata, è possibile esprimere sino a un massimo di 15 preferenze, che possono essere indifferentemente analitiche e/o sintetiche [scuola (analitica); distretto (sintetica); comune (sintetica); provincia (sintetica)].
Precedenze e preferenze
I docenti, che fruiscono di una delle precedenze di cui all’articolo 13, comma 1, del CCNI mobilità 2019/22, nell’espressione delle preferenze, sono vincolati a seguire un determinato ordine, non rispettando il quale perdono il beneficio.
Le precedenze, indicate in ordine di priorità nel citato articolo 13/1 e che si applicano soltanto nei trasferimenti volontari, eccetto la prima che opera anche nei passaggi di ruolo/cattedra, sono le seguenti:
- Disabilità e gravi motivi di salute (personale non vedente ed emodializzato)
- Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità
- Personale con disabilità e personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno di particolare cure continuative
- Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità, assistenza da parte di chi esercita la tutela legale
- Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella comune di precedente titolarità
- Personale coniuge di militare o di categoria equiparata (per coniuge si intende anche la parte dell’unione civile)
- Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
- Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al CCNQ del 04/12/2017
Vediamo quali preferenze devono esprimere prima e quali dopo nel modulo domanda i beneficiari delle sopra elencate precedenze, ricordando dapprima quanto previsto dall’articolo 9/12 dell’OM. Tale articolo precisa:
- il significato della dizione “prima preferenza”: con essa ci si riferisce alla prima delle preferenze (scuola, comune, distretto) relative alla provincia in cui opera la precedenza;
- che è possibile indicare, prima della suddetta preferenza (la prima relativa alla provincia in cui opera la precedenza), preferenze relative ad altre province.
Esempio: docente ha diritto di precedenza per assistenza al figlio con grave disabilità in provincia di AG; presenta domanda per tale provincia e per la provincia di TP; nella domanda può inserire prima preferenze (scuole, comuni, distretti, provincia) della provincia di Trapani e poi per la provincia di Agrigento; la prima preferenza, come detto, riguarda la provincia di Agrigento e può essere una scuola (come nel caso della precedenza di cui al punto 2) o comune, a seconda della precedenza di cui si fruisce.
I. Disabilità e gravi motivi di salute (personale non vedente ed emodializzato)
Il personale interessato fruisce di una precedenza assoluta, indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza, e non ha alcun vincolo nell’espressione delle preferenze nel modulo domanda.
II. Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità
Per fruire della precedenza il docente interessato deve indicare nel modulo domanda come prima preferenza la scuola di precedente titolarità oppure preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive della stessa ( scuola, circolo o istituto). In quest’ultimo caso, la precedenza opera solo per la scuola dove l’interessato era titolare; per le altre preferenze comprese nel comune, cui appartiene la scuola di precedente titolarità, gli interessati usufruiscono della precedenza per il rientro nel comune di precedente titolarità (di cui al punto V).
III. Personale con disabilità e personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno di particolare cure continuative
Per fruire della precedenza, il personale beneficiario (nell’ordine riportato) deve esprimere le preferenze come di seguito indicato:
- il personale con disabilità, di cui all’art. 21 della legge n. 104/92, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge n. 648/1950, deve indicare come prima preferenza il proprio comune di residenza o distretto sub comunale oppure una o più scuole comprese in esso. La preferenza sintetica per il predetto comune è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune;
- il personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia) deve indicare come prima preferenza una o più scuole o distretti compresi nel comune di cura (cioè il comune ove esiste un centro di cura specializzato) ovvero preferenza sintetica per il comune di cura prima di altre preferenze;
- il personale di cui all’articolo 33, comma 6, della legge n. 104/92, deve indicare come prima preferenza il proprio comune di residenza o distretto sub comunale oppure una o più scuole comprese in esso. La preferenza sintetica per il predetto comune è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune.
Se nel comune di residenza/cura non ci sono scuole esprimibili, in tutti i casi sopra citati, è possibile indicare una scuola di un comune viciniore o una scuola con sede di organico in altro comune, anche non viciniore, che abbia una sede/plesso nel comune di residenza/cura.
IV. Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza al genitore con disabilità, assistenza da parte di chi esercita tutela legale
Il docente genitore, coniuge e figlio che assiste rispettivamente il figlio, il coniuge e il genitore con grave disabilità, per fruire della prevista precedenza deve indicare nel modulo domanda come prima preferenza il comune ove risulti domiciliato l’assistito con grave disabilità o il distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti ovvero una o più scuole compresi in essi prima del predetto comune di domicilio. L’indicazione della preferenza sintetica (comune o distretto per i comuni suddivisi in più distretti) è obbligatoria. In assenza di posti richiedibili nel predetto comune di domicilio del familiare è obbligatorio indicare il comune ad esso viciniore con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune, anche non viciniore, che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell’assistito.
V. Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella comune di precedente titolarità
Il personale beneficiario della precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità (vedi punto II) ha titolo, con precedenza rispetto ai movimenti della seconda fase (di cui all’Allegato 1 al CCNI), nell’ottennio successivo al trasferimento d’ufficio, a rientrare a domanda nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, in quello viciniore, secondo le apposite tabelle di viciniorietà (ciò naturalmente qualora non venga soddisfatto per il rientro nella scuola di precedente titolarità).
Il personale in questione, per fruire della precedenza, deve indicare nel modulo domanda la scuola o il comune dal quale è stato trasferito d’ufficio o, in assenza di posti ivi richiedibili, il comune più vicino secondo le tabelle di viciniorietà (evidenziamo che l’indicazione della scuola di precedente titolarità è effettuata dall’interessato già per fruire della precedenza di cui al punto II).
VI. Personale coniuge di militare o di categoria equiparata (per coniuge si intende anche la parte dell’unione civile)
Il personale in questione, ai fini della fruizione della precedenza, deve esprimere nel modulo domanda come prima preferenza il comune nel quale è stato trasferito d’ufficio il coniuge ovvero nel quale abbia eletto domicilio al momento del collocamento in congedo. In assenza di scuole richiedibili nel citato comune, la prima preferenza deve essere il comune viciniore oppure una scuola con sede di organico in altro comune, anche non viciniore, che abbia una sede/plesso nel comune nel quale è stato trasferito d’ufficio il coniuge ovvero nel quale abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo.
L’indicazione della preferenza sintetica (comune del trasferimento d’ufficio o di domicilio all’atto del congedo ovvero distretto nel caso di comune diviso in più distretti) è obbligatoria.
Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
Il personale in questione fruisce della precedenza, a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda
si riferisca al comune (scuole dello stesso) nel quale esercita mandato ovvero, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore.
L’indicazione della preferenza sintetica comune (comune di esercizio del mandato, ovvero per il distretto scolastico, per i comuni suddivisi in più distretti) è obbligatoria.
Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al CCNQ del 04/12/2017
Tale precedenza opera nella sola fase interprovinciale e il personale interessato, ai fini della fruizione del beneficio, non ha vincoli se non quello di indicare una preferenza per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.
Ordine e fasi applicazione precedenze
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